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Appunti n.149
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Manovra economica e disabili: tolleranza zero

Gianni Selleri, Presidente nazionale ANIEP

Un commento dell’articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.

Comma 1.
Gli atti introduttivi dei ricorsi giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità, devono essere notificati al ministero dell'Economia e delle Finanze che è "litisconsorte" e che può essere difeso dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari e da consulenti dell'Inps.

Si fa riferimento ai ricorsi davanti al giudice ordinario - Sezione lavoro - proposti da invalidi civili, ciechi e sordomuti quando non venga riconosciuto il grado di invalidità necessario per ottenere gli assegni, le pensioni, le indennità, da persone handicappate (al fine di ottenere agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, contributi ecc.) da disabili (ai fini del collocamento obbligatorio). Si tratta del rafforzamento ed estensione di disposizioni (L.448/1998 art.37) che attribuivano al ministero del Tesoro la legittimazione passiva (che prima era delle Regioni) nei procedimenti giurisdizionali promossi da invalidi civili, ai quali il maxi - decreto aggiunge le" persone handicappate" (L. 104/1992 ) e i "disabili" (L.68/1999). Questa norma è dovuta al fatto che molto spesso i tribunali danno ragione a coloro che propongono il ricorso (soprattutto quando si tratta di persone anziane scarsamente autosufficienti) e alla circostanza che lo Stato risulta soccombente perché non è rappresentato nei processi. Negli ultimi anni lo Stato avrebbe perso circa 80% delle cause promosse da invalidi, che hanno così ottenuto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, con pagamento degli arretrati, degli interessi e delle spese processuali.

Comma 2.
Stabilisce il ministero dell'Economia, ai fini della rappresentanza nei giudizi di invalidità, organizza appositi corsi di formazione.

Sembra un'iniziativa imprenditoriale .
Comma 3.
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non sono più applicabili le disposizioni vigenti in materia di ricorso amministrativo contro provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che da diritto all' assistenza economica. E' ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale. La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.

Attualmente l'invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari su cui non sono d'accordo, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore; il ricorso deve essere proposto in carta libera con apposita documentazione (senza assistenza legale). La Commissione si pronuncia entro 180 giorni, trascorso questo termine, il ricorso si intende rigettato. Come ultima possibilità vi è quella di ricorrere al giudice ordinario ciò richiede l'assistenza di un avvocato, una perizia medico legale e una attesa di circa due o tre anni.
Con la nuova norma vengono aboliti i ricorsi amministrativi, è ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale, questo significa porre l'interessato di fronte a una unica alternativa che richiede alti costi e che comporta un allungamento dei tempi di definizione, tali da scoraggiare ogni iniziativa (circa il 60% dei ricorsi finora proposti riguardano persone di età superiore ai 70 anni…). Non è chiaro se con questa disposizione vengono aboliti anche i ricorsi amministrativi all'INPS relativamente ai requisiti di reddito.


Comma 4.
Si fa riferimento alle verifiche della sussistenza dei requisiti medico legali disposti dal ministero dell'Economia nei confronti dei titolari (invalidi civili, ciechi e sordomuti) di provvidenze economiche; si dispone che i criteri di accertamento sono quelli stabiliti dalle tabelle delle percentuali di invalidità vigenti (Decreto del ministero della Sanità 5 febbraio 1992, di cui si discute la revisione da otto anni !); si dispone che in caso di accertata insussistenza dei requisiti è disposta la sospensione dei benefici e la loro revoca. E' previsto un Decreto del ministero dell'Economia che stabilirà il numero delle verifiche straordinarie da effettuare ogni anno, con particolare riferimento alle province o regioni in cui la percentuale dei riconoscimenti di invalidità è superiore alla media nazionale.

Non vi è niente di nuovo: le verifiche straordinarie nel contesto della lotta contro "i falsi invalidi" hanno costituito oggetto di numerosi provvedimenti ( L. 537/93, L.425/96, L.449/97, L.448/98,) con effetti pluriennali e diversi criteri di selezione. Nel corso degli anni vi è stata però un'attenuazione delle disposizioni "punitive"e una maggiore attenzione alle garanzie. Secondo gli ultimi dati su 300 mila controlli sono state disposte 61 mila revoche, quindi un invalido su 6 sarebbe risultato privo dei requisiti sanitari. La legge Finanziaria del 2001 per la prima volta non aveva stabilito ulteriori campagne di verifiche. Si ripropone e si finanzia (v. comma 10) questo ambiguo modo di controllare i diritti dei cittadini, anziché dare attuazione a nuovi criteri e modalità di accertamento dell'invalidità, ma soprattutto si afferma una visione di centralismo statale, che contraddice il principio di sussidiarietà, le recenti riforme costituzionali e le prospettive del Federalismo

Comma 5.
L'INPS, il ministero dell'Economia e le sue Direzioni e i suoi uffici periferici, e l'Agenzia delle entrate, stabiliscono le modalità per effettuare in via telematica le verifiche dei requisiti reddituali dei beneficiari di provvidenze economiche, nonché alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero delle somme indebitamente percepite (successivamente all'entrata in vigore del Decreto).

Le prestazioni economiche sono concesse in base alla percentuale di invalidità (requisiti medico legali), in base a limiti di reddito definiti e al tipo di handicap (requisiti giuridico reddituali); si dispone un rafforzamento degli accertamenti sull'esistenza o la permanenza dei limiti di reddito tramite le banche dati del ministero e dell'INPS (si tratta di una norma già vigente); la novità è costituita dal fatto che oltre alla revoca si procede al recupero delle pensioni, degli assegni e delle indennità "indebitamente percepite".
Pur ricordando che i beneficiari di assistenza economica hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione delle proprie condizioni di reddito, si può affermare il recupero da parte dello Stato di somme erogate a persone che si trovano comunque in situazione di disabilità fa riferimento all'arcaica cultura della "assistenza e beneficenza pubblica" e alle teorie borghesi sui "falsi poveri". Un conto è revocare le prestazioni, un conto è procedere a ingiunzioni di restituzione o pignoramenti… Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?


Comma 6.
Le commissioni di verifica quando esaminano i verbali relativi alle valutazioni dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale o da un esperto.

Tutti i verbali delle visite delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordomutismo di persona handicappata o disabile sono trasmesse alla Commissione medica di verifica che è composta da medici della sanità militare, da medici dipendenti dello Stato. Questa Commissione fu istituita con scopi di controllo di secondo grado, per limitare i riconoscimenti di invalidità da parte delle Commissioni delle ASL. Si stabilisce ora che la Commissione di verifica nel caso che si esamini accertamenti di handicap o di disabilità venga integrata da un operatore sociale o da un esperto (come la commissione di primo grado).
Questa disposizione può essere interpretata in senso positivo o negativo; da un lato può significare una armonizzazione fra i vari livelli di accertamento (che avrebbero professionalità con le medesime competenze), dall'altra potrebbe voler dire che la Commissione di verifica intende controllare valutazioni (persona handicappata e disabile) di carattere sociale e interdisciplinare: quindi non solo rigore sulle pensioni assistenziali, ma anche sul collocamento del lavoro, sui permessi lavorativi, sulle agevolazioni fiscali, sui contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ecc…


Comma 7.
I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanente, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza dell'invalidità. Con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro della Salute, sono individuate alle patologie escluse dagli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria necessaria a comprovare l'invalidità.

Si tratta di una estensione di una norma approvata con la Finanziaria 2003 secondo la quale le persone affette da sindrome di Down, una volta che sia stata documentata, non devono essere sottoposte a visite di verifica; si stabilisce ora che tutti i soggetti con patologie fisiche, cromosomiche o mentali gravi e permanenti sono esonerati da ulteriori accertamenti dopo la prima visita. Si riconosce insomma che vi sono patologie irreversibili che non possono evolvere o guarire (quindi permanenti), il problema è che occorre dimostrare, per essere esonerati dalle visite, anche gravità del deficit, valutazione estremamente complessa. Il fatto più straordinario è che deve essere il Ministero dell'Economia (sia pure con concerto di quello della Salute) a individuare l'elenco delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite nonché la documentazione sanitaria idonea a comprovare la permanenza e la gravità. Invece di definire i nuovi criteri di accertamento dell'invalidità (come stabilisce una delega della riforma dell'assistenza), in un quadro ossessivo di controllo e di centralismo, si propone l'obiettivo impossibile di classificare gli indici patologici e di bisogno riferiti alla totalità delle menomazioni.

Comma 8.
Si prevede una riforma della composizione e dei criteri di funzionamento della Commissione Medica Superiore e delle Commissioni mediche di verifica.

E' impossibile capire il significato e lo scopo di questo progetto; si tratterebbe di una delega in bianco al ministero dell'Economia per modificare le Commissioni mediche e la loro attività (che sono definite da leggi e quindi non possono essere modificate per decreto).

Comma 9.
La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro (cioè il ministero dell'Economia) assumono le competenze residue dello Stato in materia di invalidità.

Sembra che con questa breve norma il ministero dell'Economia assuma le competenze sulle prestazioni economiche agli invalidi che ora sono del ministero del Lavoro e del Welfare. Si tratta di circa 10 milioni di euro (20 mila miliardi di lire) che passerebbero dalla gestione di Maroni a quella di Tremonti… Si precisa il disegno del ministero dell'Economia di appropriarsi di tutte le competenze in materia di disabilità (sottraendole ai ministeri che hanno finalità sociali sanitarie). Questo significa interpretare e trasformare gli interventi assistenziali in una dimensione esclusivamente economica e finanziaria, rendere residuali la libertà dal bisogno e l'universalità delle prestazioni rispetto alle politiche di bilancio.

Comma 10.
Per le campagne di accertamento (descritte al comma 4) si stanziano 2 milioni di euro per l'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.

E' un rilevante investimento che dovrebbe essere compensato dalla revoca delle pensioni e degli assegni fruiti da "falsi invalidi" o "invalidi troppo ricchi". L'intenzione ricorda le leggi borboniche.

Comma 11.
Si stabilisce che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali (ricorsi giurisdizionali) la parte soccombente non è tenuta al pagamento delle spese, competenze e onorarie quando risulti titolare di un reddito inferiore al minimo vitale.

Bontà loro.

(indice)

Regolamento sui contributi di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi

CISAP, Consorzio Intercomunale dei servizi alla persona, Collegno e Grugliasco (To)

Nel n. 2/2002 (139), avevamo presentato la sperimentazione avviata dal CISAP che prevede un sostegno economico ai congiunti di gravi disabili intellettivi al fine di favorirne la permanenza in famiglia. Di seguito il nuovo Regolamento (1)

(1) Approvato il 6 novembre 2003. Ripreso dal sito www.cisap.to.it (non vengono riportati i moduli delle domande).

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l'erogazione di contributi economici di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni, totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi.

Art. 2 - Principi e finalità
La "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n.104/92 prevede che:

· alla persona handicappata, vengano garantiti il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia attraverso la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società - art.1, comma 1, lettera a);
· alla persona handicappata e alla famiglia, vengano garantiti adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge - art.5, comma 1, lettera h).

Fra gli interventi previsti dalla legge 104/92, finalizzati a perseguire l'inserimento e l'integrazione della persona handicappata, assumono particolare rilievo:
· gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita - art. 8, comma 1, lettera a);
· servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale - art.8, comma 1, lettera b);
· affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari - art.8, comma 1, lettera h);
· organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato - art.8, comma 1, lettera i);
· istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa - art. 8, comma 1, lettera l).

Il compito di assicurare il diritto all'integrazione sociale di persone con handicap in situazione di gravità, anche mediante la realizzazione di comunità alloggio e di centri socio-riabilitativi, è affidato - secondo il disposto dell'articolo 10 della legge quadro - ai comuni, anche consorziati tra loro, o con le province, alle loro unioni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali. Al disabile in situazione di gravità deve pertanto essere assicurato in primo luogo, in analogia con quanto previsto a tutela dei minori, il diritto di " essere crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art. 1 L.149/2001 che modifica la L.184/1983 in materia di affidamento ed adozione).
L'art. 16 della L.328/2000, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua quali priorità di intervento, alla lettera d), "prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani".
Dalla pluriennale esperienza maturata dai servizi sociali consortili risulta che un gran numero di persone con disabilità intellettiva, nonostante la gravità delle loro condizioni, continua ad essere accolto dai propri congiunti anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Pertanto, al fine di favorire la permanenza di disabili gravi nelle loro famiglie, occorre sostenere i congiunti, tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. Va riconosciuta e valorizzata la responsabilità del lavoro di cura gravante sui familiari - genitori, fratelli, sorelle e altri parenti - e tale quotidiana attività deve essere fattivamente sostenuta, al pari degli "affidamenti a parenti" previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei minori, attraverso un sostegno economico. L'affido intrafamiliare si può così fondare sulla disponibilità e sull'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti affidatari. Obiettivo prioritario è fornire l'aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine "al collasso", per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato, operando con le risorse disponibili.

Art. 3 - Beneficiari
Persone con gravi handicap, residenti in famiglia nei Comuni di Collegno e Grugliasco, in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile, le cui situazioni sono tali da richiedere immediati ulteriori interventi di supporto, finalizzati a sostenere i parenti nell'esercizio delle funzioni di cura.
Le persone disabili, in condizioni di non autosufficienza, devono:
- presentare un'invalidità del 100 per 100 con diritto all'indennità d'accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.18;
- essere in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile;
- non utilizzare i servizi residenziali se non per ricoveri temporanei di sollievo.

Art. 4 - Criteri per la determinazione del contributo
Le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.3, possono beneficiare del contributo con i seguenti criteri:


Il contributo è complementare all'utilizzo del centro diurno ed alternativo all'inserimento definitivo in struttura residenziale.

Art. 5 - Modalità di erogazione
I familiari delle persone disabili interessate, di cui all'art.3, possono presentare domanda al Direttore del Consorzio, utilizzando il modulo di cui all'allegato a).
La domanda verrà valutata da apposita commissione formata dal Direttore, dal Responsabile Area Sociale e dal Coordinatore Socio - Educativo sulla base dei criteri sopra indicati, ed in seguito ad opportuno approfondimento con la famiglia richiedente.
In caso di approvazione della richiesta, verrà siglato dalla famiglia e dal Consorzio un piano progettuale, che definirà i tempi del progetto e gli impegni reciproci. La comunicazione sull'esito della richiesta avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Il contributo sarà erogato mensilmente ai familiari dei disabili rientranti nelle condizioni di cui all'art. 4. E' proporzionalmente ridotto nei periodi d'inserimento temporaneo della persona disabile in struttura residenziale, o nei periodi di partecipazione ai "soggiorni lunghi", programmati dai centri diurni. La richiesta avrà validità relativa all'anno solare in corso e dovrà essere ripetuta da parte dei familiari entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Per le situazioni di cui punti d) e g), connotate da temporaneità, la scadenza sarà concordata con le singole famiglie.

Art. 6 - Modalità di verifica
Gli accordi progettuali e l'andamento delle singole situazioni saranno monitorati a cadenza annuale da parte dei componenti la Commissione, fatte salve esigenze di modifica nel frattempo intercorse. In caso d'erogazione temporanea si farà riferimento ai tempi concordati nel progetto. Il contributo può essere revocato qualora non sia destinato alle finalità progettuali o vengano meno le condizioni di adeguata accoglienza da parte dei familiari.

Art. 7 - Diritti dei cittadini richiedenti
I richiedenti la cui domanda di contributo non sia stata accolta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al Presidente del Consorzio, il quale, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
Art. 8 - Norme di salvaguardia
Qualora gli stanziamenti risultassero insufficienti a coprire la totalità delle richieste di interventi di sostegno realizzati mediante di contributo è demandata al Consiglio di Amministrazione la determinazione e l'approvazione di criteri di selezione atti a garantire gli interventi prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse e, fra queste, a quelle che si manifestano in contesti di indigenza economica della persona interessata e del suo nucleo familiare.

Art. 9 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria, le sedi del consorzio e presso le sedi dei centri diurni perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art.7 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.51 dello Statuto.

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