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Partecipazione degli utenti al costo dei
servizi assistenziali. Una interrogazione
(torna all'indice informazioni)
ROMA - La normativa relativa alla valutazione della situazione economica
dei disabili sarà affrontata entro breve termine al fine della
elaborazione di un disegno di legge che conterrà anche l'individuazione
e la definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza. Ecco
quanto ha comunicato il sottosegretario alla Salute Antonio Gaglione rispondendo
in commissione Affari sociali ad un'interrogazione di Donatella Poretti
della Rosa nel pugno. Nell'atto, la parlamentare del movimento radical-socialista,
ricordava che nelle norme vigenti per la spesa relativa al pagamento delle
rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per
i disabili si fa riferimento alla situazione economica del solo assistito.
I Comuni, le ASL e le RSA calcolano invece la situazione economica dell'assistito
con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza,
ignorando quindi la legge. Gaglione, precisando che la materia è
di competenza in particolare del ministero della Solidarietà sociale,
ha assicurato che è volontà del governo superare gli ostacoli
di ordine burocratico che si sono presentati nella precedente legislatura,
risolvendo la questione attraverso un provvedimento organico, nell'ambito
del quale è già previsto che verrà espressamente
affrontata anche la problematica del calcolo degli indicatori della situazione
economica equivalente (ISEE). Poretti, nella replica di rito, ha auspicato
che il governo intervenga in tempi rapidi al fine di promuovere la corretta
applicazione della normativa, poiché altrimenti i soggetti interessati
non potrebbero che adire le vie legali per far valere i propri diritti.
Rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziale (RSA)
Di seguito il testo dell'interrogazione e il resoconto del dibattito
in commissione:
PORETTI.
- Al Ministro della salute.
- Per sapere premesso che:
- secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette
di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti
con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti
è ripartita per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario
nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale
compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali
(allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, richiamato nell'articolo 54 della legge n. 289 dei 2002);
- questi ultimi possono chiedere all'assistito un contributo percentuale
a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata
secondo i parametri ISEE, così come determinata dall'articolo 25
della legge n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto
legislativo n. 109 del 1998;
- i Comuni, le ASL e le RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento
alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando
la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 109-1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per
i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non
autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si
deve prendere in considerazione la «situazione economica del solo
assistito»;
- alcuni Comuni addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati
ad individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione
agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50 per cento della retta
che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;
- i comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi
con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
cui l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998
fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica
del solo assistito»;
- tale prassi è a detta dell'interrogante, illegittima. Se così
non fosse si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l'inerzia della
Presidenza del Consiglio dei ministri comporterebbe la disapplicazione
di una legge ordinaria;
- del resto, tal è l'univoca interpretazione delle autorità
consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali; nota
del direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
della Giunta Regionale Toscana;
- i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito,
chiedono ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera
retta in base agli articoli 433 e seguenti del codice civile e all'articolo
1 della legge n. 1580 del 1931;
- l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone
espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi
relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito,
escludendo l'applicazione degli articoli 433 e seguenti del codice civile;
- l'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, che disponeva la possibilità
di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalità
e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti
agli alimenti durante il periodo di ricovero, è stato abrogato
da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilità
(il summenzionato articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109
del 1998). Ciò in applicazione dell'articolo 15 delle Disposizioni
sulla legge in generale (cosiddette preleggi) secondo cui la norma posteriore
abroga quella anteriore con essa incompatibile;
- come segnalato più volte da Aduc (Associazione Diritti degli
Utenti e Consumatori), numerose famiglie, stante la grave situazione di
salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto,
pur anche nella consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimità
della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente
pagato
-se non intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri citato, al fine di dare attuazione
definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee
misure comparative a beneficio di coloro che si trovino o siano trovati
nelle condizioni descritte in premessa.
Il sottosegretario Antonio GAGLIONE risponde all'interrogazione in titolo
nei termini riportati in allegato. TESTO DELLA RISPOSTA
L'on. le interrogante del tutto correttamente nella proposta interrogazione
richiama l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
La norma citata, infatti, prevede fra l'altro la emanazione di un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato a favorire la permanenza
dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e ad evidenziare
la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità
di contribuzione al costo della prestazione assistenziale.
Come risulta evidente, si tratta di materia di competenza prevalente,
se non esclusiva, del Ministero della solidarietà sociale, non
involgendo direttamente aspetti relativi alla tutela della salute in senso
stretto.
Acquisiti pertanto gli elementi di risposta dal predetto Ministero della
solidarietà sociale, si forniscono i seguenti chiarimenti. Fermo
restando che anche il Ministero della salute darà la più
ampia disponibilità e collaborazione per la soluzione del problema,
il Ministero della solidarietà sociale ha comunicato che la normativa
relativa alla valutazione della situazione economica dei disabili sarà
affrontata entro breve termine e riesaminata, in particolare al fine della
elaborazione di un disegno di legge (probabilmente legge delega,
attualmente già in fase di predisposizione da parte di detto Ministero)
che conterrà anche la individuazione e definizione dei livelli
essenziali per la non autosufficienza.
Sotto il profilo storico si ricorda che la mancata attuazione del citato
articolo 3, comma 2-ter nella precedente legislatura è stata determinata
dalla opposizione formulata dai Comuni in sede di esame, da parte della
Conferenza Unificata, di uno schema di DPCM all'epoca predisposto, ma
non condiviso perché ritenuto eccessivamente oneroso dagli stessi
enti locali.
Questo Governo intende, pertanto, superare detti ostacoli, presentatisi
in passato, risolvendo la questione attraverso un provvedimento organico,
di ampio respiro, nell'ambito del quale è già previsto che
verrà espressamente affrontata anche la problematica del calcolo
degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE).
(22 agosto 2007)
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