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Integrazione scolastica. Sentenza TAR Molise (torna all'indice informazioni) N. 00328/2007 REG.ORD. N. 00357/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 357 del 2007, proposto da: M. M. e B. C., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, xxxxx, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Di Pardo, Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Garibaldi, N. 33; contro Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Centro Servizi Amministrativi
Prov. di Campobasso, Ministero dell'Istruzione dell'Università,
e della Ricerca, Direzione Didattica IV Circolo di Campobasso, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. 3070 C/21 U.O 2 del 26 aprile 2007 e conosciuta dai
ricorrenti in data 13 giugno 2007 con nota prot. 2358 - A/36, con la quale
l'Ufficio Scolastico per la Provincia di Campobasso ha proceduto all'assegnazione
di n. 12 ore di sostegno settimanali nonché di tutti Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale del Molise; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Centro Servizi Amministrativi Prov. di Campobasso; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direzione Didattica IV Circolo di Campobasso; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la decisione di limitare ad appena 12 ore settimanali il sostegno in favore del figlio dei ricorrenti, contenuta nel provvedimento impugnato, peraltro sfornita di alcuna motivazione a supporto, sia del tutto illogica ed in contrasto con le indicazioni provenienti da medici specialisti, che lo tengono in cura, circa la diagnosi e gli interventi suggeriti (in particolare: insegnamento individualizzato con rapporto 1/1); P.Q.M. accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, con obbligo per il Dirigente del C.S.A. di Campobasso di rideterminarsi alla luce dei rilievi qui mossi. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 con l'intervento dei signori: Giorgio Giaccardi, Presidente Orazio Ciliberti, Consigliere Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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