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Integrazione scolastica. Sentenza TAR Molise

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N. 00328/2007 REG.ORD.

N. 00357/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 357 del 2007, proposto da:

M. M. e B. C., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, xxxxx, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Di Pardo, Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Garibaldi, N. 33;

contro

Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Centro Servizi Amministrativi Prov. di Campobasso, Ministero dell'Istruzione dell'Università, e della Ricerca, Direzione Didattica IV Circolo di Campobasso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in
Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 3070 C/21 U.O 2 del 26 aprile 2007 e conosciuta dai ricorrenti in data 13 giugno 2007 con nota prot. 2358 - A/36, con la quale l'Ufficio Scolastico per la Provincia di Campobasso ha proceduto all'assegnazione di n. 12 ore di sostegno settimanali nonché di tutti
gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale del Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Centro Servizi Amministrativi Prov. di Campobasso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direzione Didattica IV Circolo di Campobasso;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la decisione di limitare ad appena 12 ore settimanali il sostegno in favore del figlio dei ricorrenti, contenuta nel provvedimento impugnato, peraltro sfornita di alcuna motivazione a supporto, sia del tutto illogica ed in contrasto con le indicazioni provenienti da medici specialisti, che lo tengono in cura, circa la diagnosi e gli interventi suggeriti (in particolare: insegnamento individualizzato con rapporto 1/1);

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, con obbligo per il Dirigente del C.S.A. di Campobasso di rideterminarsi alla luce dei rilievi qui mossi.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO