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Testo unificato del pdl 2166 e abbinate elaborato dal Comitato ristretto con modifiche


23 settembre 2003

Istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti

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ART. 1
(Fondo per il sostegno delle persone non autosuffìcienti)


1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".
2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 11 febbraio 2002.


ART. 2
(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.



ART. 3
(Funzionamento del Fondo)


1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio - economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.


ART. 4
(Dotazione del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a)dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 5;

b)dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.



ART.5
(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)


1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette ad introdurre un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esenzione dall'imposizione per i redditi medio- bassi;
b) la misura dell'addizionale è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato cori D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
c) la misura dell'addizionale e dell'esenzione di cui alla lettera a), a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.


ART. 6
(Addizionali regionali)


1. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui all'articolo 5, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 2.