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Il diritto è riconosciuto in caso di prevedibilità della morte in conseguenza delle patologie

Indennità di accompagnamento ai malati terminali

(Cassazione 7179/2003)

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Alle persone malate in fase pre - terminale può essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, specificando che il diritto all'indennità deve essere riconosciuto in presenza di patologie di gravità tale non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da far ragionevolmente prevedere che per effetto di esse sopraggiunga la morte; per la Suprema Corte, in buona sostanza, quando l'evento letale sia "certus an" ma "incertus quando", non apparirebbe razionale e conforme alla legge negare la necessità di una assistenza continua. L'indennità può invece essere negata quando l'assistenza continua, in presenza di probabile rapido sopraggiungere della morte, risulti finalizzata solamente a fronteggiare una emergenza terapeutica. (3 luglio 2003)


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.7179/03



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell'11 novembre 1997 R. P. e N. M., quali eredi di V. M., convenivano il Ministero dell'Interno davanti al Pretore di Bari per ottenere la condanna al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento inutilmente richiesta dal dante causa.
Il Ministero convenuto si costituiva opponendosi.
Espletata consulenza tecnica, il Pretore rigettava la domanda.
L'appello dei ricorrenti veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 26 ottobre/ 5 dicembre 2000.
I giudici di secondo grado ritenevano che V. M. avesse inoltrato la domanda di indennità di accompagnamento quando era nella fase terminale della sua vita; e che tale situazione fosse incompatibile con le finalità della prestazione richiesta.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico complesso motivo di censura, R. P. e N. M..
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 [1] e 2 della legge 21 novembre 1988 [1], omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che i giudici di secondo grado hanno errato nel negare la prestazione nonostante avessero riconosciuto che le malattie da cui era affetto il signor V. M., gravissime nel loro complesso, erano tali da costringerlo a letto e furono causa della morte avvenuta il 7 agosto 1996, a distanza di circa dieci mesi dalla presentazione della domanda amministrativa (del 12 ottobre 1995).
Deduce la contraddittorietà della interpretazione della norma sulla indennità di accompagnamento, atteso che da un lato la Corte del merito ha affermato che la prestazione deve essere connessa al soggetto impossibilitato a deambulare o incapace a compiere gli atti quotidiani della vita e, dall'altro, ha negato il beneficio allo stesso soggetto perché non conserva un minimo di vitalità ed era incapace di poteri muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto sociale e familiare.
Aggiunge che non può, comunque, definirsi malato terminale colui che sia sopravvissuto circa dieci mesi alla presentazione della domanda amministrativa; e che la affermazione secondo la quale per i soggetti gravi, che dispongono solo di una vita vegetativa, vi sono altre soluzioni a livello sanitario, non solo omette ogni riferimento normativo, ma non spiega le ragioni dell'interpretazione accolta.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 dell legge 21 novembre 1988, n. 508, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, dispone che l'indennità di accompagnamento è connessa: ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Oltre la cittadinanza italiana è richiesta la residenza nel territorio nazionale (art. 1 cit., comma 6).
Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi che siano ricoverati gratuitamente in istituto (art. 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980) e gli invalidi che percepiscano analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 1, commi 4 e 5, legge 508/1988).
Questa Corte ha individuato la ratio delle norme che prevedono l'indennità di accompagnamento anche nella esigenza di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell'indennità (Cass., S.U., 30 ottobre 1992 n. 11843); con la sentenza n. 11295 del 28 agosto 2000 si è ribadito che l'intervento assistenziale che si realizza con la concessione dell'indennità di accompagnamento è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.
Alla luce di tali principi, deve affermarsi che la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento finchè l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.
L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cass. 2 luglio 2002 n. 9583; 2 agosto 2002 n. 11610).
La Corte di Appello di Bari si è discostata da tali principi, affermando che la prestazione di cui si discute, essendo dettata per consentire la vita al menomato grave, presuppone un minimo di vitalità dello stesso, che deve potersi muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto sociale e familiare.
L'affermazione risulta, alla luce di quanto sopra precisato, errata.
Per tutto questo esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Lecce.
Al giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, applicherà il seguente principio di diritto: la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100 % ma da far ragionevolmente prevedere chela morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e all'art. 1 della legge n. 508 del 1988) finchè l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.
L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Roma, 26 febbraio 2003.
Depositata il 10 maggio 2003.