Disabilità ed esami di licenza
media
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On. Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione
On. Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione
Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell'Istruzione
Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale
Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti
Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica
Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR
Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale
Responsabile Ufficio legislativo MIUR
Loro Sedi
OGGETTO: Modificazione dell'art. 11, comma 12, dell'O.M. n. 90/01
La nostra Associazione ha affrontato a fondo le conseguenze di grave discriminazione
per gli alunni con handicap contenuta nell'art. 11, comma 12 dell'O.M. 90 n.
90/01, e confermata negli anni successivi, ove si consente che l'alunno "sia
comunque ammesso agli esami di licenza [media], al solo fine del rilascio di
un attestato di credito formativo".
Abbiamo dibattuto a lungo questo grave problema subito dopo l'emanazione dell'O.M.
citata, con puntuali critiche espresse da parte del direttore di "Handicap &
Scuola", Mario Tortello, purtroppo prematuramente scomparso. La nostra Associazione
si è impegnata a continuare questa battaglia, anche in seguito a segnalazioni
di genitori e dei Centri provinciali del lavoro, circa un'altra violazione di
diritti fondamentali: "l'attestato di credito formativo" consente l'iscrizione
solo nelle liste di collocamento dei soggetti in possesso della licenza elementare,
i quali non potranno mai essere assunti presso gli Enti pubblici che
richiedono per legge il possesso del diploma di scuola media.
La discriminazione della norma colpisce direttamente l'allievo disabile
già all'interno della scuola: si nega alla sua personalità, già fragile e problematica,
dopo anni di partecipazione alle varie attività comuni e integrative, il diritto
a un esame e a un diploma regolare, alla pari dei compagni di classe, e di accedere
con loro alle stesse classi successive con una procedura non discriminante.
Inoltre abbiamo raccolto il parere di esperti circa altri aspetti problematici
e lesivi di diritti, come il fatto che l'accesso alle scuole superiori ai soli
fini di ottenere altri crediti formativi pregiudica, per tutti gli anni successivi,
la possibilità per l'allievo, inizialmente valutato secondo criteri differenziali,
di poter rientrare nel curricolo, anche quando i risultati lo consentissero:
possibilità che, nel rispetto dell'età evolutiva, la normativa consente già
dal 1991.
Altri esperti hanno presentato, con ulteriori modifiche, prove sperimentate
per gli esami di licenza, suddivise per gravità di handicap, riportate ora i
due edizioni: in "Handicap & Scuola" n. 75/1997 e n. 105/2001: allo scopo di
favorire il superamento di tali esami e il conseguimento di un regolare diploma.
Alla corrispondenza intercorsa con codesto Ministero e alle due interrogazioni
parlamentari presentate dalla senatrice Acciarini sono seguite risposte evasive,
e nessun riscontro alla richiesta di conoscere i dati ufficiali del rilascio
degli "attestati di crediti formativi".
Poco dopo questo riscontro negativo, veniamo a conoscenza, tramite l'Associazione
Bambini Cerebrolesi (A.B.C.), di un fatto clamoroso: il caso di "Sara" (il nome
è fittizio), a cui era stato negato, agli esami di licenza nella scuola media
di Quartu Sant'Elena, il diploma regolare, e rilasciato solo "l'attestato di
credito formativo". L'Associazione ha sollevato, condotto e risolto questo caso,
con molta passione, intelligenza e tempestività, e soprattutto con grande merito
e impegno verso i possibili altri casi analoghi, come risulta dalle dichiarazioni
del Presidente dell'A.B.C.: "Vogliamo far luce sulla questione, per Sara
e per tutti i bambini e ragazzi italiani in situazione di handicap grave che
hanno affrontato queste umiliazioni".
La soluzione per Sara è stata trovata attraverso il procedimento di "autotutela"
che la pubblica amministrazione può mettere in atto, per la sussistenza di uno
specifico interesse pubblico alla eliminazione di un atto illegittimo. In seguito
a ricorso della famiglia, la Commissione d'esame è stata riconvocata e ha sanato
il manifesto vizio di legittimità, riconosciuto nella prima sessione d'esame,
e rilasciato a Sara il diploma di licenza.
D'ora in poi, le Commissioni di esame, anche nei casi di gravità, dovranno,
con più attenzione applicare i principi di valutazione previsti nell'art. 16,
comma 1 e 2, della L.104/92: rilevare i progressi realizzati rispetto ai livelli
iniziali di apprendimento, sulla base del piano educativo individualizzato,
predisposto in rapporto alle potenzialità dell'alunno.
Il caso di Sara ha soprattutto una serie di conseguenze e di estensioni del
suo valore giuridico, al punto che la norma discriminatoria dell'O.M. n. 90/01
risulta gravemente intaccata e "invalidata": già estremamente vaga nelle sue
condizioni di applicabilità, è stata di fatto sottoposta alla "prima
importante interpretazione ufficiale".
La stretta connessione fra il caso singolo di Sara e l'estensione ad altri
soggetti nelle stesse possibili condizioni sembra avvalorata anche da un principio
giuridico:
"Se l'Amministrazione si determina ad annullare d'ufficio un atto su sollecitazione
dell'interessato, non può sottrarsi all'obbligo di adottare lo stesso provvedimento
nei confronti di altro soggetto, che assume di essere nelle stesse condizioni
del primo, senza indicare adeguatamente le ragioni che la inducono ad un diverso
comportamento (Cons. Stato 29 luglio 1959, n. 793).
La richiesta di modifica sostanziale dell'art. 11 comma 12 dell'OM 90/01, assicurando
a tutti i disabili il diritto al diploma di licenza media, può accompagnarsi
alla individuazione di un corredo di crediti formativi, anche a scopo di orientamento.
In attesa di vedere accolte le proposte formulate, si porgono distinti saluti
Torino, 7 aprile 2004 La Presidente (Marisa Faloppa)
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