Integrazione socio sanitaria
e tutela della salute.
Un documento dei Consorzi della Provincia di Torino
COORDINAMENTO PERMANENTE TRA I CONSORZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
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tra i Consorzi:
C.I.D.I.S: Piossasco - C.I.S: Ciriè - C.I.S.S: Chivasso - C.I.S.S.A:
Moncalieri - C.I.S.A: Nichelino - C.I.S.A: Rivoli. - C.I.S.S.P: Settimo Torinese
- C.I.S.S.A: Pianezza - C.I.S.S. 38: Cuorgnè - CON.I.S.A: Susa - C.S.S
del Chierese: Chieri - C.I.S.A: Gassino - C.I.S.S: Pinerolo - C.I.S.A.P: Grugliasco
- C.I.S.A. 31: Carmagnola - Consorzio IVREA - Comunità Montana di Perosa
Argentina - C.I.S.S-A.C: Caluso - Comunità Montana Val Pellice - Comunità
Montana Valsangone -
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Grugliasco, 05/12/2002 Ufficio Segreteria
Prot. n. 4974
All'Assessore Regionale
Dott.ssa Mariangela Cotto
All'Assessore Regionale
Dott. Antonio D'Ambrosio
Loro Sedi
ORDINE DEL GIORNO
I rappresentanti degli Enti aderenti al Coordinamento degli Enti gestori
della Provincia di Torino, riuniti in seduta ordinaria lunedì 2.12.2002,
dopo ampia ed approfondita discussione, hanno ritenuto di formulare le seguenti
osservazioni in ordine ai problemi connessi all'integrazione
socio sanitaria.
CONSIDERATO
che con le leggi costituzionali n.1 del 1999 e n.3 del 2001 è stato fortemente
innovato il titolo V° della parte II^ della Costituzione;
che le nuove disposizioni costituzionali sono tese a dare pieno riconoscimento
e valorizzazione agli Enti locali sulla base del principio di sussidiarietà;
che la posizione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane muta
in modo rilevante e questi enti vengono a collocarsi - in base al nuovo testo
dell'art.114 Cost. - sullo stesso livello costituzionale delle Regioni e dello
Stato (con i quali costituiscono, al medesimo titolo, la Repubblica);
che il nuovo testo dell'art. 117 Cost. parifica la potestà legislativa statale
e quella regionale assoggettando entrambi i soggetti al rispetto della Costituzione,
dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;
che la competenza legislativa esclusiva dello Stato è ora limitata a
17 materie e in quella concorrente, allo Stato spetta - fatta salva la
potestà legislativa delle Regioni - la sola determinazione dei principi fondamentali;
che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva ed alle Regioni in ogni altra materia fatta salva la competenza di
Comuni, Province e Città metropolitane ad esercitare il potere regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite secondo i criteri fissati dal nuovo testo dell'articolo 118
secondo il quale "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza".
Che i Comuni, le Province e le Città metropolitane - titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale secondo le rispettive
competenze - le esercitano favorendo "l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà".
TUTTO CIO' CONSIDERATO
Gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, che operano per delega
delle Amministrazioni titolari:
INTENDONO RIMARCARE
che le problematiche connesse alla integrazione socio sanitaria afferiscono,
a pieno titolo, alla "tutela della salute" che - in base alla riforma
costituzionale - è materia di legislazione concorrente: spetta cioè alle Regioni
legiferare, salvo il rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione
è riservata alla legislazione dello Stato.
RIBADISCONO
che sono tutt'ora vigenti i principi indicati dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1978, n.833 che così recita "La repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante
il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il
servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle
strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini
nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo
la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale
è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi
di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgano nel settore
sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e
della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti
dalla presente legge".
OSSERVANO
che se lo Stato vorrà modificare i principi sui quali si fonda il sistema
di tutela della salute dovrà farlo con una legge e non utilizzando dei decreti
amministrativi.
che se le Regioni vorranno auspicabilmente regolamentare la materia dell'integrazione
socio - sanitaria dovranno, a loro volta, intervenire con proprie leggi - nel
rispetto dei principi fissati dalla legge 833/78 e garantendo la partecipazione
dei cittadini - come del resto prevede l'art.1, comma 2, del D. Lgs 502/92 e
s.m.i secondo il quale il servizio sanitario deve assicurare "attraverso le
risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23
dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti
dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della
persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza,
della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse".
RICHIEDONO
che la Regione Piemonte ottemperi al disposto dell'articolo 3 septies del
D.Lgs.502/92 e s.m.i - - legge dalla quale sia il D.P.C.M. 14.02.2001 che il
DPCM sui LEA traggono fondamento - che, al comma 8, recita testualmente: "Fermo
restando quanto previsto dal comma 5 (le prestazioni sociosanitarie ad elevata
integrazione sono garantite dalle ASL e comprese nei LEA) e dall'articolo
3 quinquies, comma 1, lettera c) (l'erogazione delle prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, gravano
sul distretto sanitario) le regioni disciplinano i criteri e le modalità
mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su
base distrettuale, delle prestazioni socio sanitarie di rispettiva competenza,
individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei
processi assistenziali socio - sanitari".
che nella legge con la quale la Regione Piemonte provvederà a normare l'integrazione
tra i servizi afferenti al comparto sociale ed a quello sanitario - finalmente
affrontando e sciogliendo i nodi critici evidenziati nel documento ANCI del
18.11.2002 che gli Enti aderenti al Coordinamento condividono pienamente - si
dia piena attuazione al disposto costituzionale che prevede la valorizzazione
del ruolo dei Comuni, in particolare con riferimento alla "verifica del raggiungimento
dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività
territoriali" delle ASL che viene "proposto sulla base delle risorse assegnate
e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore
generale, d'intesa, limitatamente alle attività socio sanitarie, con
il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale"(art.
3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs.502/92 e s.m.i).
AUSPICANO
che la definizione di assetti più funzionali alla gestione delle attività
socio sanitarie avvenga consentendo l'effettivo esercizio di una programmazione
partecipata da parte della comunità locale e riconoscendo i Comitati
dei sindaci di distretto quali organismi istituzionalmente preposti alla
tutela del diritto alla salute a livello locale.
Consorzio CIDIS - Piossasco Consorzio CONISA - Susa
IL PRESIDENTE f. f. IL PRESIDENTE
F.to A. VIBURNO F.to C. BACCON
Consorzio CIS - Ciriè Consorzio CSSAC - Chieri
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to M. BUROCCO F.to F. ARICO'
Consorzio CISS - Chivasso Consorzio CISA - Gassino
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to B. MATOLA F.to E. VENESIA
Consorzio CISSA - Moncalieri Consorzio CISS - Pinerolo
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to M. ALLOCCO F.to BRICCO
Consorzio CISA 12 - Nichelino Consorzio CISA 31 - Carmagnola
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to G. LEVIZZARI F.to DE MICHELIS
Consorzio CISA - Rivoli Consorzio IN.RE.TE - Ivrea
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to A. COLONNA F.to B. ZANOTTI
Consorzio CISSP - Settimo T.se Consorzio CISSAC - Caluso
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to D. BLEFARI F.to E. LEPORE
Consorzio CISSA - Pianezza C. Montana Chisone Germanasca - Perosa Argentina
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to U. PODNER KOMAROMY F.to E. RIBET
Consorzio CISS 38 - Cuorgnè C. Montana Val Pellice - Torre Pellice
IL PRESIDENTE L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA SOCIALE
F.to F. MOSSO F.to E. BORGARELLO
Consorzio CISAP - Grugliasco C. Montana Val Sangone - Giaveno
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to E. TISI F.to F. SADA
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