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Integrazione socio sanitaria e tutela della salute.
Un documento dei Consorzi della Provincia di Torino

COORDINAMENTO PERMANENTE TRA I CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
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tra i Consorzi:
C.I.D.I.S: Piossasco - C.I.S: Ciriè - C.I.S.S: Chivasso - C.I.S.S.A: Moncalieri - C.I.S.A: Nichelino - C.I.S.A: Rivoli. - C.I.S.S.P: Settimo Torinese - C.I.S.S.A: Pianezza - C.I.S.S. 38: Cuorgnè - CON.I.S.A: Susa - C.S.S del Chierese: Chieri - C.I.S.A: Gassino - C.I.S.S: Pinerolo - C.I.S.A.P: Grugliasco - C.I.S.A. 31: Carmagnola - Consorzio IVREA - Comunità Montana di Perosa Argentina - C.I.S.S-A.C: Caluso - Comunità Montana Val Pellice - Comunità Montana Valsangone -

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Grugliasco, 05/12/2002 Ufficio Segreteria
Prot. n. 4974

All'Assessore Regionale
Dott.ssa Mariangela Cotto

All'Assessore Regionale
Dott. Antonio D'Ambrosio

Loro Sedi


ORDINE DEL GIORNO

I rappresentanti degli Enti aderenti al Coordinamento degli Enti gestori della Provincia di Torino, riuniti in seduta ordinaria lunedì 2.12.2002, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno ritenuto di formulare le seguenti osservazioni in ordine ai problemi connessi all'integrazione socio sanitaria.

CONSIDERATO

che con le leggi costituzionali n.1 del 1999 e n.3 del 2001 è stato fortemente innovato il titolo V° della parte II^ della Costituzione;
che le nuove disposizioni costituzionali sono tese a dare pieno riconoscimento e valorizzazione agli Enti locali sulla base del principio di sussidiarietà;
che la posizione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane muta in modo rilevante e questi enti vengono a collocarsi - in base al nuovo testo dell'art.114 Cost. - sullo stesso livello costituzionale delle Regioni e dello Stato (con i quali costituiscono, al medesimo titolo, la Repubblica);
che il nuovo testo dell'art. 117 Cost. parifica la potestà legislativa statale e quella regionale assoggettando entrambi i soggetti al rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;
che la competenza legislativa esclusiva dello Stato è ora limitata a 17 materie e in quella concorrente, allo Stato spetta - fatta salva la potestà legislativa delle Regioni - la sola determinazione dei principi fondamentali;
che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva ed alle Regioni in ogni altra materia fatta salva la competenza di Comuni, Province e Città metropolitane ad esercitare il potere regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite secondo i criteri fissati dal nuovo testo dell'articolo 118 secondo il quale "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".
Che i Comuni, le Province e le Città metropolitane - titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale secondo le rispettive competenze - le esercitano favorendo "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

TUTTO CIO' CONSIDERATO
Gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, che operano per delega delle Amministrazioni titolari:
INTENDONO RIMARCARE
che le problematiche connesse alla integrazione socio sanitaria afferiscono, a pieno titolo, alla "tutela della salute" che - in base alla riforma costituzionale - è materia di legislazione concorrente: spetta cioè alle Regioni legiferare, salvo il rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato.
RIBADISCONO
che sono tutt'ora vigenti i principi indicati dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n.833 che così recita "La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgano nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge".
OSSERVANO
che se lo Stato vorrà modificare i principi sui quali si fonda il sistema di tutela della salute dovrà farlo con una legge e non utilizzando dei decreti amministrativi.
che se le Regioni vorranno auspicabilmente regolamentare la materia dell'integrazione socio - sanitaria dovranno, a loro volta, intervenire con proprie leggi - nel rispetto dei principi fissati dalla legge 833/78 e garantendo la partecipazione dei cittadini - come del resto prevede l'art.1, comma 2, del D. Lgs 502/92 e s.m.i secondo il quale il servizio sanitario deve assicurare "attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse".


RICHIEDONO
che la Regione Piemonte ottemperi al disposto dell'articolo 3 septies del D.Lgs.502/92 e s.m.i - - legge dalla quale sia il D.P.C.M. 14.02.2001 che il DPCM sui LEA traggono fondamento - che, al comma 8, recita testualmente: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5 (le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sono garantite dalle ASL e comprese nei LEA) e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c) (l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, gravano sul distretto sanitario) le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali socio - sanitari".
che nella legge con la quale la Regione Piemonte provvederà a normare l'integrazione tra i servizi afferenti al comparto sociale ed a quello sanitario - finalmente affrontando e sciogliendo i nodi critici evidenziati nel documento ANCI del 18.11.2002 che gli Enti aderenti al Coordinamento condividono pienamente - si dia piena attuazione al disposto costituzionale che prevede la valorizzazione del ruolo dei Comuni, in particolare con riferimento alla "verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali" delle ASL che viene "proposto sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività socio sanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale"(art. 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs.502/92 e s.m.i).

AUSPICANO
che la definizione di assetti più funzionali alla gestione delle attività socio sanitarie avvenga consentendo l'effettivo esercizio di una programmazione partecipata da parte della comunità locale e riconoscendo i Comitati dei sindaci di distretto quali organismi istituzionalmente preposti alla tutela del diritto alla salute a livello locale.
Consorzio CIDIS - Piossasco Consorzio CONISA - Susa
IL PRESIDENTE f. f. IL PRESIDENTE
F.to A. VIBURNO F.to C. BACCON
Consorzio CIS - Ciriè Consorzio CSSAC - Chieri
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to M. BUROCCO F.to F. ARICO'
Consorzio CISS - Chivasso Consorzio CISA - Gassino
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to B. MATOLA F.to E. VENESIA
Consorzio CISSA - Moncalieri Consorzio CISS - Pinerolo
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to M. ALLOCCO F.to BRICCO
Consorzio CISA 12 - Nichelino Consorzio CISA 31 - Carmagnola
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to G. LEVIZZARI F.to DE MICHELIS
Consorzio CISA - Rivoli Consorzio IN.RE.TE - Ivrea
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to A. COLONNA F.to B. ZANOTTI

Consorzio CISSP - Settimo T.se Consorzio CISSAC - Caluso
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to D. BLEFARI F.to E. LEPORE

Consorzio CISSA - Pianezza C. Montana Chisone Germanasca - Perosa Argentina
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to U. PODNER KOMAROMY F.to E. RIBET

Consorzio CISS 38 - Cuorgnè C. Montana Val Pellice - Torre Pellice
IL PRESIDENTE L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA SOCIALE
F.to F. MOSSO F.to E. BORGARELLO

Consorzio CISAP - Grugliasco C. Montana Val Sangone - Giaveno
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
F.to E. TISI F.to F. SADA