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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO,
L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE E LE POLITICHE GIOVANILI

IV CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

Documento conclusivo Gruppo di lavoro n. 1
"Una nuova stagione: i rapporti tra volontariato ed enti locali per un nuovo welfare"

(Coordinatori del gruppo Luigi Bulleri e Maria Eletta Martini. Esperto Ugo Ascoli)

(torna all'indice informazioni)

Il Gruppo 1 manifesta profonda insoddisfazione per le condizioni ambientali e logistiche nelle quali è stato costretto ad operare. Si è lamentata inoltre esiguità del tempo a disposizione per approfondire le tematiche affidategli e ci si è rammaricati che la Conferenza del Volontariato non abbia dato effettiva possibilità ai volontari di esprimere appieno le proprie proposte.
Nei quattro anni seguenti la 2^ Conferenza Nazionale del Volontariato di Foligno del 1998, sono intervenute profonde modificazioni delle condizioni in cui il Volontariato opera e nel ruolo del Volontariato stesso. Il Volontariato dovrà quindi misurarsi in nuovi e complessi compiti. Nel passato, e anche nel momento presente, il Volontariato ha svolto e svolge in parte un ruolo sostitutivo del pubblico; prima per l'assenza di leggi sui servizi, ora per la mancata applicazione delle leggi approvate.
Oggi questo non deve essere più necessario. La Legge sanitaria in vigore deve garantire, attraverso il S.S.N. il diritto universale alla salute. La Riforma dell'Assistenza - Legge 328/00 - afferma, per la prima volta in Italia, il diritto di tutte le persone, nate qui o in altro Paese, ad una assistenza sociale secondo livelli essenziali uguali per tutti.
La legge obbliga gli Enti locali, Regioni Province e Comuni a programmare e realizzare un sistema di servizi sul territorio che garantisca a tutti una risposta ai loro bisogni ed ai loro disagi.
Per la prima volta la Legge riconosce e afferma un ruolo primario del Volontariato e del Terzo Settore nel suo complesso, nella programmazione, progettazione e realizzazione dei servizi.
Questo nuovo quadro apre al Volontariato, al mondo della solidarietà, opportunità immense per affermare un proprio ruolo centrale e allo stesso tempo richiede un salto di qualità, maggiore capacità, del Volontariato nel proprio modo di essere e di agire.

Occorre garantire anche alle piccole associazioni, la possibilità di vivere decorosamente e di crescere quantitativamente e per qualità, rendendosi conto delle loro non disponibilità economiche.
Compito primario delle Associazioni è l'impegno per la difesa, anche presso le Istituzioni, dei diritti dei più deboli; ma ciò non significa che il Volontariato debba cessare l'impegno nei servizi che oggi svolge a favore della comunità. Anzi, la motivazione della scelta volontaria porta nel servizio la qualità di relazione umana, il concreto spirito di solidarietà che, ove mancasse, la qualità complessiva delle politiche sociali ne risentirebbe.
Siamo convinti che è compito dei soggetti pubblici garantire, in ogni ambito territoriale, la rete dei servizi essenziali e promuovere le condizioni perché i diversi soggetti del Terzo settore, e del volontariato in particolare, possano offrire i loro contributi nel modo migliore possibile come previsto dalla normativa vigente e dalla Costituzione (nuovo art. 118).
Quando, in particolari situazioni (es. trasporto sanitario), le Associazioni di Volontariato gestiscono direttamente il servizio, il "pubblico" deve assicurare - attraverso le convenzioni previste dall'art. 7 della Legge 266/91 che regolano i livelli di qualità del servizio - la gratuità dell'opera volontaria, facendosi carico del rimborso di tutte le spese sostenute dall'Associazione. E' auspicabile che l'art. 7 sia aggiornato prevedendo in esso l'obbligo per gli Enti locali di esperire la possibilità di assegnazione del servizio con la convenzione quando in loco esista una Associazione di Volontariato in grado di svolgere il servizio stesso.
Ma nelle nuove condizioni, di legislazione e di esperienza, ed in prospettiva il ruolo politico del Volontariato, che per la sua diffusione può più di ogni altro soggetto rilevare i bisogni vecchi e nuovi del territorio e rappresentarli alle istituzioni, è:
Partecipare attivamente alle scelte normative nazionali e regionali che lo riguardano
Essere soggetto di concertazione nella programmazione regionale e locale
Essere soggetto di coprogettazione dei servizi
Essere soggetto che partecipa al controllo ed alla verifica delle prestazioni di welfare da chiunque erogate
Monitorare i soggetti pubblici, affinché compiano fino in fondo i doveri sanciti dalle normative vigenti
In questo ruolo il Volontariato deve stabilire un rapporto positivo con il resto del Terzo Settore e con gli Enti locali. Il Tavolo di progettazione dei Piani di zona è una sede nella quale tale rapporto si costruisce attorno ad un progetto comune, nel quale ogni soggetto svolge il ruolo che gli è proprio. Il Terzo Settore ha e deve mantenere la caratteristica di soggetto sociale e non snaturarsi in una deriva economicistica. E' proprio il Volontariato che può recare un contributo determinante per superare chiusure, esclusivismi, corporativismi, ancora presenti all'interno del Terzo Settore, per creare le migliori condizioni di collaborazione proficua che porti ad un rapporto positivo con gli Enti locali. Tutto ciò a condizione che le Associazioni di volontari sappiano instaurare momenti di cooperazione fra di loro ed attivare autonomamente la loro capacità di rappresentanza presso le Istituzioni, i responsabili dei "distretti", i Sindaci responsabili delle Conferenze dei Sindaci in collegamento con le ASL con i quali si definiscono i "piani di zona".
La Conferenza Nazionale ribadisce la specifica identità del volontariato, caratterizzato dalla gratuità delle prestazioni rese, e la sua collocazione autonoma all'interno del Terzo Settore. Per questo giudica positivamente la distinzione, anche giuridica, che l'autonomia e l'impianto della Legge 266/91 da modificare dove è indispensabile, e non da stravolgere. Contro ogni rischio di marginalizzazione, esprime viva preoccupazione per una deriva aziendalista dell'intervento nel sociale che può condizionare anche il DDL delega del Governo sull'impresa sociale.
Senza questo ruolo e questi rapporti il Volontariato scadrebbe nella residualità e nella emarginazione, cosa che le Associazioni rifiutano affermando sempre di più soggettività ed autonomia nella politica sociale.
Tutto ciò comporta la necessità dello sviluppo di una formazione qualificata e continua dei dirigenti e degli operatori delle Associazioni per consentire loro di affrontare la complessità della nuova realtà. Per questo resta essenziale l'opera dei Centri di Servizio (la cui istituzione va completata sul territorio nazionale) che, continuando a disporre delle risorse previste dall'art. 15 della Legge 266 possono contribuire fortemente a tale formazione.
A proposito delle risorse di cui sopra, appare indispensabile confermare il finanziamento dei centri da parte delle Fondazioni ex bancarie, che nel loro assetto devono rimanere a tutti gli effetti, espressione della società civile.
Il Volontariato ha voluto la Legge 328/00. Ha contribuito ad elaborarla. L'Osservatorio Nazionale del Volontariato ha svolto un grande e qualificato lavoro nell'elaborazione della Legge, del quale Governo e Parlamento si sono avvalsi. Ha organizzato iniziative e pressioni per la sua approvazione. Oggi deve essere capace di sviluppare una iniziativa forte per la sua applicazione.
La 328 non è in contrasto con il federalismo istituito con la Legge Costituzionale 3 del 2001. Anzi, le norme di questa Legge contribuiscono a rendere solidale e cooperativo il federalismo.
Per rimuovere l'empasse è urgente l'approvazione della Legge nazionale sui "Livelli Essenziali delle Prestazioni" (art.3, lettera m, Legge 3/2001) e degli altri provvedimenti attuativi. E' necessario garantire le risorse per l'attuazione dei programmi che prevede. Non può bastare il Fondo nazionale, sempre dichiarato "aggiuntivo". Regioni ed Enti locali devono poter apportare proprie risorse per garantire i servizi. Per questo non possono essere operati, a nessun livello, tagli alla spesa sociale.
Il volontariato chiede che siano eliminati i tagli di trasferimento agli Enti Locali previsti dalla legge Finanziaria 2003, e sia rimosso il blocco delle capacità impositive degli Enti Locali stessi.
In particolare chiede che siano modificati gli articoli 28 e 30 della Finanziaria 2003; e chiede di ripristinare il vincolo di destinazione del fondo nazionale delle politiche sociali da distribuire alle Regioni; vincolo riferito alle priorità contenute nel primo Piano Nazionale Sociale.
Chiede inoltre che i Livelli Essenziali delle Prestazioni (di cui all'art. 28, comma 3) siano assunti come priorità nelle scelte di politica sociale e nella destinazione delle risorse, e non siano condizionate solo dalla disponibilità delle stesse.
Il volontariato chiede inoltre di modificare la condizione di accesso delle Regioni al Fondo Sanitario Nazionale di perequazione, eliminando vincoli che lo rendono quasi inaccessibile (art. 30).

Questo documento è stato letto al gruppo di lavoro ed è stato approvato.
Hanno partecipato ai lavori complessivamente 268 persone.
Hanno contribuito al dibattito 42 persone.








IV CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

Documento conclusivo Gruppo di lavoro n. 2

"La modifica della Legge quadro sul volontariato e
il ruolo del volontariato nella società civile"
(Coordinatori del gruppo Emanuele Alecci e Pasquale Colamartino.
Esperti Maurizio Giordano e Nilla Manzi Tvazzai)

Premessa.
Al gruppo di lavoro hanno partecipato circa 150/180 persone provenienti da tutte le regioni italiane. Sono stati registrati 40 interventi. Fin dall'ultima conferenza nazionale di Foligno era emersa l'esigenza di rivedere la legge 266/91. Per questo motivo l'Osservatorio Nazionale del Volontariato ha costituito uno specifico gruppo di lavoro che istruisse una specifica proposta da sottoporre alla Conferenza Nazionale.
La proposta dell'Osservatorio che è stata presentata al gruppo di lavoro è una ipotesi legislativa aperta, preparata senza rivoluzionare l'impianto legislativo della 266/91 e che si è limitata a formulare alcune ipotesi di modifica e attualizzazione del testo originale preservando le specificità proprie del volontariato primo fra tutti il valore della gratuità e del dono.

Il dibattito
Il Gruppo di lavoro ha approfondito i temi della revisione della legge n.266/1991 sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale del volontariato e tenendo presente il dibattito in corso nell'ambito delle organizzazioni di volontariato con particolare attenzione alle tesi emerse nelle assemblee autoconvocate di Firenze (16 febbraio 2002) e Roma (20 aprile 2002).

1. Alcune considerazioni preliminari sono state ritenute essenziali:
la proposta riformatrice, che in questa IV Conferenza nazionale trova una tappa di grande rilievo, dovrà essere l'atto finale di un cammino che continui a coinvolgere la più ampia area di organizzazioni di volontariato (attraverso assemblee, seminari, immissione in rete, etc.), secondo un processo verificato con la Carta dei valori i cui principi sono stati largamente condivisi;
è stata confermata la validità dell'impianto della legge n. 266, sulla quale si dovrà operare con aggiornamenti e modifiche che tengano conto delle trasformazioni economiche e sociali intervenute, dalla recente legislazione in tema di Terzo settore, delle esperienze maturate dal volontariato e del quadro istituzionale emerso dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione;
rispetto a tale riforma (legge n.3/2001) è stato ritenuto che essa non abbia inciso sulla attuazione dei principi contenuti nella parte I della Costituzione con particolare riguardo "ai valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale" (Artt. 2,3,4 Cost.) ed in quanto "il volontariato costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui" (Corte Costituzionale, n. 75/1992). Come tale, la disciplina generale non può che attenere alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2. Le proposte avanzate dall'Osservatorio nazionale del volontariato sono apparse condivisibili ed una particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni temi già inclusi nella legge n.266 ma suscettibili di ulteriori approfondimenti ed integrazioni:
l'ampliamento dell'ambito di azione del volontariato (artt. 1 e 2) e la soppressione di individuare le sue finalità e questo sia in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione sia quale espressione del più esplicito modello di sussidiarietà introdotto dal nuovo art. 118. In questa linea si colloca anche la necessità di attribuire spazi di legittimazione all'azione del volontariato di promozione e tutela dei diritti e di ampliare i contenuti dell'art. 11 (volontariato di advocacy, in analogia a quanto previsto dall'art. 27, legge n.383/2000);
la constatazione che la più articolata e complessa struttura del volontariato esige che ne vengano anche considerati, a parità di requisiti, i momenti federativi e di coordinamento per i quali possano essere previste forme di adattamento (ad esempio rispetto alle modalità di applicazione del principio di democraticità, escludendo comunque deroghe od eccezioni, con necessità di una diversa formulazione dell'art. 3 bis);
la conferma del volontariato quale espressione gratuita della tensione della persona verso i problemi di interesse generale: dono offerto alla comunità per contribuire al bene di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, secondo le motivazioni, con le finalità e con le modalità liberamente scelte. Su questo la posizione è stata unanime, mentre differenze sono emerse in ordine a meccanismi di verifica della gratuità, ferma comunque restando l'esclusione di ogni forma, palese od occulta, di remunerazione;
le funzioni ed il ruolo dell'Osservatorio nazionale, quale organo consultivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ma con una riconsiderazione delle competenze e della composizione. Rispetto a questa è stata sottolineata l'esigenza di oggettivi criteri che garantiscano un'articolata rappresentatività del volontariato (indicazioni da parte della Consulte regionali, presenza dei diversi ambiti di attività, considerazione delle dimensioni; nomina di un Vice presidente). Utile sembra anche la presenza di rappresentanti dei Comitati di gestione e dei Centri di servizio ed una partecipazione (senza diritto di voto) di un esponente dell'Agenzia per le ONLUS.
L'adeguamento della normativa fiscale alle modifiche intervenute negli ultimi anni, prevedendo, quanto meno: l'equiparazione a settori attualmente più avvantaggiati; la riduzione dell'IVA; l'esclusione dall'IRAP; l'adeguamento dei limiti di reddito ai fini delle erogazioni liberali. E' stato anche ritenuto opportuno l'inserimento di una norma che preveda la possibilità per Regioni ed enti locali di deliberare riduzioni su tributi di propria competenza.
La riconsiderazione del ruolo e della composizione dei Comitati di gestione e dei Centri di servizio. Pur in presenza di uno specifico Gruppo di lavoro nell'ambito di questa Conferenza si è ritenuto di dover, comunque, sottolineare la necessità: di una adeguata presenza del volontariato; di rivedere tempi, procedure di nomina (anche con possibilità di potere sostitutivo), durata di tali organi; di introdurre procedure trasparenti e criteri di selezione per la partecipazione al finanziamento di progetti, anche ricorrendo ad organi misti; la trasmissione dei bilanci dei Centri di servizio anche ai Comitati di gestione. Indispensabile è stata giudicata la costituzione di un Fondo di solidarietà interregionale finanziato con una percentuale predeterminata.

3. Nel corso della sessione di lavoro, insieme con le proposte di carattere più generale sopra esposte, sono state anche segnalate alcune questioni ed avanzati suggerimenti che, pur avendo portata più specifica ed attenendo a singoli punti della normativa, si ritiene utile inserire nel documento conclusivo quale contributo per una migliore redazione della legge:

Art. 3
Alla lettera i) aggiungere "e dei rendiconti" e sopprimere l'obbligo di sottoposizione all'assemblea.

Art. 5
Alla lettera d) aggiungere "e comunitari". Appare eccessivamente generica la lettera i). Al comma 4 è necessario mantenere il vigente testo che prevede la devoluzione ad organizzazioni operanti in "analogo"settore (incomprensibilmente sostituito da "identico").
nel comma 5
dopo le parole "mediante strutture proprie" inserire le parole "(virgola) presso altri organismi privati".

Art. 5
Sembrano opportune una formulazione della lettera i) più garantista della natura e finalità del volontariato e la previsione di entrate provenienti da iniziative promozionali.

Art. 6
Nel comma 2 abolire le parole "per accedere ai contributi pubblici, nonché".
Più in generale, considerare l'opportunità di mantenere una disciplina così dettagliata che sembra in contrasto con le competenze delle Regioni. Comunque, nel comma 7 andrebbe stabilito un termine per la conservazione della documentazione (5 anni).

Art. 10
Vedere, in generale, le osservazioni di cui all'art. 6.

Art. 11
Come si è detto nel punto 2, occorre ampliare le potestà delle organizzazioni di volontariato legittimandole ad agire a tutela dei diritti dei singoli.

Art. 13
Riformulazione dell'attuale testo che ingenera il dubbio che gli organismi e le attività ivi considerate siano equiparabili alle organizzazioni di volontariato.
Articolo aggiuntivo
Possibilità di proporre messaggi di utilità sociale ai sensi dell'art. 3, legge 7 giugno 2000, n.150.

4. La brevità del tempo a disposizione non ha consentito adeguati approfondimenti di proposte, apparse comunque interessanti, illustrate verbalmente o attraverso documenti ed interventi scritti.
Tra queste: natura e rapporti di associati che non svolgono attività specifica di volontariato; controllo e monitoraggio della sussistenza dei requisiti di legge; riconoscimento di organismo di pubblico interesse per le organizzazioni iscritte nei registri; rapporti tra Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali e tra Registri nazionale e regionali; abolizione del coinvolgimento degli enti locali nell'art. 15, comma 1; maggiore coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale e pubblicità delle decisioni; mantenimento della presenza in Osservatorio Nazionale di rappresentanti sindacali.






IV CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

Documento conclusivo Gruppo di lavoro n. 3

"Centri di Servizio per il Volontariato e Comitati di Gestione
per il fondo speciale per il volontariato"
(Coordinatori del gruppo Marco Granelli e Carlo Vimercati. Esperto Roberto Giusti)


DEFINIZIONE NELLA LEGGE (L. 266/91 art. 15) DELLA COMPOSIZIONE, RUOLO E FUNZIONI DEI COMITATI DI GESTIONE
E' emersa uniformemente la proposta di inserire nel testo legislativo anche il Comitato di Gestione definendone con chiarezza composizione, ruolo e funzioni.
Nel dibattito è emersa una pluralità di posizioni e proposte relativamente a:
1. composizione; si sono manifestate due posizioni:
mantenimento dell'attuale composizione prevista dal DM 8 ottobre 1997;
attribuzione di un maggiore peso numerico della componente volontariato.
ruolo e funzioni; si sono manifestate diverse posizioni riconducibili a due orientamenti di
fondo:
mantenimento del ruolo di istituzione e controllo previsti dall'attuale normativa DM 8 ottobre 1997, motivato dal voler mantenere il compito di indirizzo dei Centri nel volontariato, che intende così essere soggetto del proprio sviluppo, senza delegare ad altri questa funzione;
ampliamento delle funzioni ricomprendendo quelle di orientamento generale, tenuto conto anche della programmazione sul territorio. Ciò rappresenterebbe una logica continuazione della funzione già oggi attribuita dalla normativa ai Comitati di Gestione in fase di istituzione dei Centri di Servizio.

2. UTILIZZO DEI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO (ART. 15 L. 266/91)
L'evoluzione del mondo del volontariato e il contesto socioculturale attuale mette in ancor maggior risalto la necessità di sostenere il volontariato e le sue organizzazioni attraverso la promozione intesa sia come azione generale per rafforzare la cultura del volontariato e della solidarietà, e sia come sostegno alle iniziative delle organizzazioni al fine di facilitare l'adesione di sempre più persone alle attività stesse di volontariato.
Partendo da una valutazione in linea generale positiva dell'esperienza finora realizzata è emerso un dibattito sull'opportunità di prevedere, in aggiunta alle attuali, ulteriori forme di utilizzo dei fondi in risposta alle esigenze manifestate dalle organizzazioni di volontariato, in particolare quelle di piccole dimensioni. Al riguardo sono emerse differenti proposte collocate tra i due seguenti orientamenti:
finanziamento diretto a progetti delle organizzazioni di volontariato;
sostegno, con forme diverse dall'erogazione diretta di fondi, ai progetti di attività, programmi e iniziative di intervento delle organizzazioni di volontariato e alla progettualità sociale.
Relativamente alla realizzazione delle suddette proposte è emersa una ulteriore diversificazione di posizioni in merito ai soggetti e alle modalità.
Da parte dei Comitati di Gestione si evidenzia l'opportunità di non affidare ai Centri di servizio la titolarità dell'attività di definizione dei criteri di selezione/assegnazione, di valutazione e di concessione dei contributi, in relazione al rischio che si presentino situazioni di conflitto di interesse e tenuto conto della specificità tecnico/organizzativa dei Centri come erogatori di servizi.
Il Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio propone di ribadire il ruolo precipuo dei Centri di Servizio quali erogatori di servizi ed attività includendo in questo anche azioni di sostegno e promozione del volontariato attraverso l'attuazione dei punti a) e b). In virtù di questa proposta si ritiene siano possibili tutte quelle esperienze già sperimentate dove i Centri, con una parte del fondo loro assegnato, hanno sostenuto esperienze innovative, sperimentali e promozionali delle organizzazioni di volontariato, preferibilmente in rete fra di loro, anche attraverso il contributo economico. Questo è ancor più valido dopo l'approvazione della Legge 328/00 dove la titolarità della gestione dei servizi e interventi sociali spetta ai Comuni in collaborazione con il non-profit, attraverso la predisposizione dei Piani di zona.
Al fine di evitare possibili conflitti di interessi, la valutazione dei progetti può essere demandata ad una commissione di tecnici, in parte anche segnalati dal Comitato di Gestione, che lavori sulla base di criteri predefiniti dai Centri di Servizio nella programmazione annuale.
Alcuni Centri segnalano la necessità di mantenere l'attuale caratteristica di erogazione di servizi e non di fondi, al fine di non snaturare il loro ruolo.

3. ISTITUZIONE DI UN FONDO DI PEREQUAZIONE NAZIONALE DEI FONDI SPECIALI REGIONALI
Si rileva l'inefficacia del meccanismo di ripartizione dei fondi speciali regionali ai fini della perequazione territoriale tra i fondi stessi, attualmente previsto dall'art. 1, comma 1, del D.M. 8.10.97. L'attuale disposizione di diversificazione delle assegnazioni tra differenti fondi in alcuni casi non ha trovato uniforme applicazione da parte delle fondazioni bancarie, e comunque non comporterebbe automaticamente una destinazione sicura verso i fondi speciali regionali meno dotati finanziariamente.
Si propone l'istituzione di un fondo di perequazione nazionale alimentato da una percentuale prefissata degli accantonamenti previsti dall'art. 15, mantenendo l'obbligo di assegnazione del 50% al fondo speciale costituito presso la regione ove la fondazione ha sede. La restante parte del fondo continuerebbe ad essere assegnata ad uno o più fondi speciali scelti liberamente dalle fondazioni.
La ripartizione del fondo di perequazione dovrà avvenire sulla base di criteri oggettivi.
In relazione anche a questo punto i coordinatori del gruppo, espressione della Consulta dei Comitati di Gestione e del Collegamento nazionale dei Centri di Servizio, si impegnano ad operare affinché quanto prima i Centri di Servizio siano istituiti a disposizione del volontariato presente in Puglia, Campania, Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano. Chiedono che le Istituzioni partecipanti al successivo dibattito in conclusione della Conferenza (Ministri, Coordinamento degli assessori regionali, Enti locali) si assumano il medesimo impegno, a favore del volontariato di quelle regioni e a sostegno della sua preziosa attività a favore dell'interesse generale di quelle comunità.

4. INNALZAMENTO A TRE ANNI DEL PERIODO DI MANDATO DEL COMITATO DI GESTIONE E INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI FACILITAZIONE/SURROGAZIONE PER DISCIPLINARE LE FASI DI RINNOVO DEI COMITATI.
Si ravvisa la necessità di meccanismi tesi a garantire maggiore continuità d'azione dei Comitati di gestione e conseguentemente anche dei Centri di servizio. La proposta di una durata triennale dei Comitati di Gestione e di una programmazione ad ampio respiro dei Centri di Servizio, permetterebbe una maggiore efficacia dello strumento, oltre che naturalmente una più approfondita valutazione degli esiti dell'operato.
Si potrebbero introdurre inoltre meccanismi di facilitazione/surrogazione per disciplinare le fasi di rinnovo dei Comitati, eventualmente introducendo un meccanismo di proroga.

5. REVISIONE DELLE MODALITA' DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEL COMITATO DI GESTIONE
Si rileva la necessità di prevedere forme di nomina che garantiscano l'effettiva espressione della realtà del volontariato nell'ambito dei Comitati di gestione, assicurando un coinvolgimento diretto degli organismi di volontariato nei processi di nomina. I rappresentati delle organizzazioni del volontariato potrebbero essere democraticamente nominati dalle Assemblee regionali/provinciali delle Organizzazioni di volontariato - iscritte ai registri di cui alla L.266/91 - secondo procedure definite da disposizioni regionali in materia.

6. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO
Ribadendo la fondamentale centralità del volontariato sia come soggetto gestore dei Centri e sia come utilizzatore di essi, il gruppo ritiene necessario che si consolidi e si rafforzi la tendenza all'ampliamento della partecipazione alla gestione dei Centri di Servizio delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Peraltro, nelle ricerche e rapporti ACRI/IRS e del Collegamento nazionale/CESIAV, si è evidenziato che tale tendenza è già presente.
Questo obiettivo può essere perseguito attraverso un ampliamento della base associativa degli enti gestori dei Centri, che può essere facilitato anche da una doverosa intensificazione dei rapporti e delle collaborazioni con gli organismi di rappresentanza del volontariato.

7. RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI DI SERVIZIO
E' stata largamente riconosciuta la necessità di definire criteri e strumenti, comuni e condivisi, di rendicontazione economico/finanziaria, descrizione e misurazione delle attività, nonché di valutazione delle stesse.
Si è auspicato una prosecuzione del proficuo lavoro comune già svolto dalla Consulta dei Comitati di Gestione e dal Collegamento nazionale dei Centri di Servizio su tali temi, valorizzando anche le utili esperienze realizzate a livello regionale tra i Comitati di Gestione e Centri di Servizio.
In questo quadro è auspicabile individuare modalità applicative del rapporto tra Comitati di Gestione e Centri di servizio orientate maggiormente alla certezza e trasparenza degli atti, in modo da rendere più efficace ed efficiente il sistema. Questo vale anche per i meccanismi di approvazione dei programmi, ripartizione dei finanziamenti, loro assegnazione ed erogazione delle somme.

8. PARTECIPAZIONE ALL'OSSERVATORIO
Nel lavoro del gruppo è emersa la necessità che i Comitati di Gestione e i Centri di Servizio partecipino all'Osservatorio nazionale attraverso le rispettive forme di coordinamento nazionali. Si auspica che lo stesso avvenga anche negli analoghi organi regionali.
Tra l'altro nel dibattito sono emerse alcune riflessioni in merito al tema della rappresentanza del volontariato.
Premesso che ai Centri di servizio non è attribuita la funzione di rappresentanza del volontariato, è emersa la necessità di promuovere forme autonome di rappresentanza del volontariato. Ciò in considerazione del fatto che la nuova legislazione assegna sempre più al volontariato la partecipazione all'elaborazione delle politiche sociali, sanitarie, culturali, ambientali, ecc. in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.
L'esperienza dei Piani di Zona è uno dei percorsi di questo processo dove è fondamentale che il volontariato collabori con le istituzioni non solo nella gestione, rischiando di essere uno strumento di delega di responsabilità a basso costo, ma anche nella lettura dei bisogni, nell'individuazione delle priorità, nella sensibilizzazione dei cittadini, nella progettazione dei servizi e del loro rapporto con il territorio e con la "normalità", nella verifica.