Regione Marche, DGR 29.10.2002, n. 1896
OGGETTO: Linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete
di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione
internazionale.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dal servizio servizi sociali dal quale si rileva la neces-sità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto docu-mento istruttorio
e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favo-revole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla re-golarità tecnica
e sotto il profilo di legittimità, dei dirigenti del servizio servizi sociali
e servizio sanità e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non
deriva un impegno di spesa a carico della regione;
VISTA la proposta del direttore del dipartimento servizi alla persona
e alla comunità;
VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell'art.39 bis, comma 1 della Legge 31 dicembre 1998,
n.476, l'allegato A "Atto d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi
che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione internazionale"
che è parte inte-grante e sostanziale della presente deliberazione e concernente:
indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe per le adozioni;
individuazione del percorso metodologico fra èquipe territoriali per le adozioni
e gli enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari
minorili;
disporre che entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto, le AA.SS.LL.
e gli Enti Locali trasmettano all'Amministrazione regionale il provvedimento
di designazione del personale sanitario e sociale per la costitu-zione dell'èquipe
adozioni.
dare incarico ai Dirigenti del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità
af-finché i protocolli metodologici ed operativi per l'attuazione dell'atto
d'indirizzo siano sottoscritti dalle istitu-zioni e dagli Enti coinvolti nel
percorso dell'adozione internazionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)) (Vito D'Ambrosio)
ALLEGATO "A"
ATTO D'INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SERVIZI CHE GARANTISCA LIVELLI
ADEGUATI D'INTERVENTO IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
Legge 4 maggio 1983 n.184
Legge 31 dicembre 1998 n.476
Legge 28 marzo2001 n.149
RUOLI, COMPETENZE E RELAZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PERCORSO DELL'ADOZIONE
INTERNAZIONALE E COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI
In ogni ambito territoriale, l'"equipe adozioni" deve essere composta, come
livello minimo, da un assistente sociale e da uno psicologo.
Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità,
con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato,
del sociale e del sanitario.
In relazione alla adozione internazionale l'équipe si raccorda con il Tribunale
per i minorenni e con gli Enti autorizzati per territorio regionale.
Tutti gli attori coinvolti sottoscrivono un protocollo d'intesa, a livello di
Ambito territoriale, che ratifica i rispettivi compiti all'interno di un sistema
coordinato di interventi ai sensi delle normative vigenti.
L'"équipe adozioni", per quanto attiene agli adempimenti connessi alle
adozioni internazionali si occupa di:
a) In-formare
- sviluppa e promuove servizi di informazione sulla adozione internazionale,
sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti
stessi;
- collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali
- Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Re-gione Marche e con
il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza
e i giovani, anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori
fuori famiglia;
- comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale
agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali in-teressati
alla materia.
- informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione
con gli Enti autorizzati affinchè i percorsi formativi che risultino coerenti
ed armonici;
b) Redigere la relazione al fine della valutazione di idoneità
- acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente so-ciale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale,
sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori
o di uno solo, sulle eventuali ca-ratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento
utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità
all'adozione;
- restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che si riterranno più
opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione;
- trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, una
relazione completa di tutti gli elementi, secondo quanto determinato nel protocollo
d'intesa D.G.R. n. 2712 del 3.11.1999, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilità della cop-pia;
- aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi la situazione della coppia
con tutte le informa-zioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento
in cui la coppia da mandato all'Ente Autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo
.
c) Sostenere il nucleo adottivo
- su ri-chiesta degli adottanti e in collaborazione con l'Ente autorizzato,
ai fini di una corretta integrazione sociale e familiare, svolge attività di
sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagna-mento
al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in Italia;
- riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento,
segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art.34, c2) ;
- compila, su formale richiesta del Tribunale per i Minorenni, le relazioni
per il paese di origine del minore adottato nei casi previsti dalla legge.
Il Tribunale per i Minorenni si occupa di:
a) Pronunciare il decreto d'idoneità
-riceve la richiesta di disponibilità all'adozione internazionale e invita
la coppia a partecipare agli incontri informativi organizzati in ambito provinciale
o interprovinciale prima di presentare la dichiarazione;
-riceve dalla coppia la dichia-razione di disponibilità all'adozione unitamente
all'attestazione di partecipazione al corso formativo se la stes-sa ha partecipato
al corso di cui al punto precedente ;
-trasmettere, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità,
copia della stessa all'Equipe integrata d'ambito;
- ricevuta la relazio-ne dell'"équipe adozioni", i giudici, delegati all'uopo,
sentono gli aspiranti all'adozione e dispongono, se ne-cessario, gli opportuni
provvedimenti;
- pronuncia, entro i 2 mesi successivi, il decreto motivato atte-stante la sussistenza
ovvero la insussistenza dei requisiti per l'adozione;
- trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione
esistente negli atti, alla Commissione e, se già indi-cato dagli aspiranti all'adozione,
all'Ente autorizzato;
- trasmette copia del decreto all'"équipe adozioni" competente per territorio;
- riceve dall'Ente autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa
al minore.
b) Accertare e ordinare:
- qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell'arrivo del minore in Italia, verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronun-ciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali;
- accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità
alla Con-venzione e l'autorizzazione;
- ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile;
- qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia,
il Tribunale per i mino-renni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera
come affidamento preadottivo e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia;
-ordina alle equipe adozioni, nel caso di affidamento preadottivo o nel caso
in cui l'autorità straniera non riconosce l'Ente Autorizzato, di relazionare
sull'andamento dell'inserimento;
- decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che
lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il Tribunale per
i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello
stato civile;
- in caso con-trario e anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti
alternativi.
c) Informa-re:
- collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi
Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche
e con il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza
e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui mi-nori
fuori famiglia;
-collabora inoltre alla predisposizione del materiale informativo di interesse
regionale fornendo informazioni e dati al Servizio Servizi Sociali - Settore
politiche per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro regionale di documentazione
e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di promuovere la
diffusione delle informazioni sul territorio marchigiano;
-comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale
agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla
mate-ria.
L'Ente autorizzato si occupa di:
a) Informa-re:
- promuove in collaborazione con le "équipe adozioni" servizi di informazione
sulla adozione internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati;
- collabora alla raccolta ed elabora-zione dei dati con le "équipe adozioni"
e con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Marche ed il Centro regionale di documentazione e analisi per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati
informatizzata sui minori fuori fami-glia;
-comunica attività ed iniziative relative alla adozione internazionale alle
"équipe adozioni" e agli uf-fici regionali competenti e agli organismi territoriali
interessati alla materia.
- informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione
con l'equipe adozioni affinché i percorsi formativi risulti-no coerenti ed armonici;
b) Accettare l'incarico:
- riceve dalla fami-glia che aspira alla adozione l'incarico a curare
la procedura dell'adozione;
- apre un dossier relativo alla coppia e raccoglie tutte le informazioni, le
notizie e le notifiche al riguardo;
- accetta l'incarico, comunica all'"équipe adozioni" competente per territorio
la presa in carico della coppia e invia al Tribunale per i Mino-renni copia
del conferimento dell'incarico;
- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle con-crete prospettive
di adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese in-dicato
dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti;
- trasmette alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità
ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino
le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
c) Curare la procedura di adozione
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incon-tro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte
le informazio-ni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue espe-rienze di vita;
- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti geni-tori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e as-sistendoli in tutte
le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed
il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti
all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni
di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne
sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso
contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata infor-mazione alla
Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto
dallo Stato di ori-gine, approva la decisione di affidare il minore o i minori
ai futuri genitori adottivi;
- informa immedia-tamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e l'
equipe adozioni della decisione di affidamento dell'autorità straniera;
- richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione
all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o
i genitori adottivi; - riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette imme-diatamente al Tribunale
per i minorenni e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- comunica all'"équipe adozioni" competente per territorio tutte le informazioni
relative alle procedure in corso, nonché il ritorno della famiglia in Italia
e trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o la relazione
sul periodo vissuto nel paese di origine.
d) Sostenere il nucleo adottivo
- s'impegna a segnalare ogni sei mesi al Tribunale per i Minorenni e
all'équipe adozioni in merito all'andamento delle procedure di adozione, segnalando
eventuali difficoltà e gli opportuni interventi fino all'arrivo del minore in
Italia;
- su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l'equipe adozioni, ai
fini di una corretta in-tegrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno
del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagnamento al
nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in Italia;
- riferi-sce, all'Autorità estera, inviando relazioni, in collaborazione con
l'equipe adozioni, sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva
per i tre, o più anni successivi all'avvenuta adozione come previsto dalla le-gislazione
dei paesi di provenienza del minore;
- attiva ed organizza servizi per la gestione dei contatti con le autorità e
gli operatori dei paesi di origine del minore adottato;
- certifica la durata delle necessa-rie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater;
- certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo
10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
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