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Regione Marche, DGR 29.10.2002, n. 1896
OGGETTO: Linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione internazionale.

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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio servizi sociali dal quale si rileva la neces-sità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto docu-mento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favo-revole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla re-golarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, dei dirigenti del servizio servizi sociali e servizio sanità e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;
VISTA la proposta del direttore del dipartimento servizi alla persona e alla comunità;
VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art.39 bis, comma 1 della Legge 31 dicembre 1998, n.476, l'allegato A "Atto d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione internazionale" che è parte inte-grante e sostanziale della presente deliberazione e concernente:
indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe per le adozioni;
individuazione del percorso metodologico fra èquipe territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
disporre che entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto, le AA.SS.LL. e gli Enti Locali trasmettano all'Amministrazione regionale il provvedimento di designazione del personale sanitario e sociale per la costitu-zione dell'èquipe adozioni.
dare incarico ai Dirigenti del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità af-finché i protocolli metodologici ed operativi per l'attuazione dell'atto d'indirizzo siano sottoscritti dalle istitu-zioni e dagli Enti coinvolti nel percorso dell'adozione internazionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)) (Vito D'Ambrosio)

ALLEGATO "A"
ATTO D'INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SERVIZI CHE GARANTISCA LIVELLI ADEGUATI D'INTERVENTO IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
Legge 4 maggio 1983 n.184
Legge 31 dicembre 1998 n.476
Legge 28 marzo2001 n.149

RUOLI, COMPETENZE E RELAZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PERCORSO DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE E COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI
In ogni ambito territoriale, l'"equipe adozioni" deve essere composta, come livello minimo, da un assistente sociale e da uno psicologo.
Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità, con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario.
In relazione alla adozione internazionale l'équipe si raccorda con il Tribunale per i minorenni e con gli Enti autorizzati per territorio regionale.
Tutti gli attori coinvolti sottoscrivono un protocollo d'intesa, a livello di Ambito territoriale, che ratifica i rispettivi compiti all'interno di un sistema coordinato di interventi ai sensi delle normative vigenti.
L'"équipe adozioni", per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni internazionali si occupa di:
a) In-formare
- sviluppa e promuove servizi di informazione sulla adozione internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti stessi;
- collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Re-gione Marche e con il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori fuori famiglia;
- comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali in-teressati alla materia.
- informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione con gli Enti autorizzati affinchè i percorsi formativi che risultino coerenti ed armonici;
b) Redigere la relazione al fine della valutazione di idoneità
- acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente so-ciale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali ca-ratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione;
- restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che si riterranno più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione;
- trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi, secondo quanto determinato nel protocollo d'intesa D.G.R. n. 2712 del 3.11.1999, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della cop-pia;
- aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi la situazione della coppia con tutte le informa-zioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento in cui la coppia da mandato all'Ente Autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo .
c) Sostenere il nucleo adottivo
- su ri-chiesta degli adottanti e in collaborazione con l'Ente autorizzato, ai fini di una corretta integrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagna-mento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in Italia;
- riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art.34, c2) ;
- compila, su formale richiesta del Tribunale per i Minorenni, le relazioni per il paese di origine del minore adottato nei casi previsti dalla legge.
Il Tribunale per i Minorenni si occupa di:

a) Pronunciare il decreto d'idoneità

-riceve la richiesta di disponibilità all'adozione internazionale e invita la coppia a partecipare agli incontri informativi organizzati in ambito provinciale o interprovinciale prima di presentare la dichiarazione;
-riceve dalla coppia la dichia-razione di disponibilità all'adozione unitamente all'attestazione di partecipazione al corso formativo se la stes-sa ha partecipato al corso di cui al punto precedente ;
-trasmettere, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, copia della stessa all'Equipe integrata d'ambito;
- ricevuta la relazio-ne dell'"équipe adozioni", i giudici, delegati all'uopo, sentono gli aspiranti all'adozione e dispongono, se ne-cessario, gli opportuni provvedimenti;
- pronuncia, entro i 2 mesi successivi, il decreto motivato atte-stante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per l'adozione;
- trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indi-cato dagli aspiranti all'adozione, all'Ente autorizzato;
- trasmette copia del decreto all'"équipe adozioni" competente per territorio;
- riceve dall'Ente autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore.
b) Accertare e ordinare:
- qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronun-ciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali;
- accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Con-venzione e l'autorizzazione;
- ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile;
- qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i mino-renni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia;
-ordina alle equipe adozioni, nel caso di affidamento preadottivo o nel caso in cui l'autorità straniera non riconosce l'Ente Autorizzato, di relazionare sull'andamento dell'inserimento;
- decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile;
- in caso con-trario e anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.
c) Informa-re:
- collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche e con il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui mi-nori fuori famiglia;
-collabora inoltre alla predisposizione del materiale informativo di interesse regionale fornendo informazioni e dati al Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di promuovere la diffusione delle informazioni sul territorio marchigiano;
-comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla mate-ria.

L'Ente autorizzato si occupa di:
a) Informa-re:
- promuove in collaborazione con le "équipe adozioni" servizi di informazione sulla adozione internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati;
- collabora alla raccolta ed elabora-zione dei dati con le "équipe adozioni" e con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche ed il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori fuori fami-glia;
-comunica attività ed iniziative relative alla adozione internazionale alle "équipe adozioni" e agli uf-fici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia.
- informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione con l'equipe adozioni affinché i percorsi formativi risulti-no coerenti ed armonici;
b) Accettare l'incarico:
- riceve dalla fami-glia che aspira alla adozione l'incarico a curare la procedura dell'adozione;
- apre un dossier relativo alla coppia e raccoglie tutte le informazioni, le notizie e le notifiche al riguardo;
- accetta l'incarico, comunica all'"équipe adozioni" competente per territorio la presa in carico della coppia e invia al Tribunale per i Mino-renni copia del conferimento dell'incarico;
- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle con-crete prospettive di adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese in-dicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti;
- trasmette alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
c) Curare la procedura di adozione
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incon-tro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazio-ni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue espe-rienze di vita;
- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti geni-tori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e as-sistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata infor-mazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di ori-gine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informa immedia-tamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e l' equipe adozioni della decisione di affidamento dell'autorità straniera;
- richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; - riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette imme-diatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- comunica all'"équipe adozioni" competente per territorio tutte le informazioni relative alle procedure in corso, nonché il ritorno della famiglia in Italia e trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o la relazione sul periodo vissuto nel paese di origine.
d) Sostenere il nucleo adottivo
- s'impegna a segnalare ogni sei mesi al Tribunale per i Minorenni e all'équipe adozioni in merito all'andamento delle procedure di adozione, segnalando eventuali difficoltà e gli opportuni interventi fino all'arrivo del minore in Italia;
- su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l'equipe adozioni, ai fini di una corretta in-tegrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in Italia;
- riferi-sce, all'Autorità estera, inviando relazioni, in collaborazione con l'equipe adozioni, sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o più anni successivi all'avvenuta adozione come previsto dalla le-gislazione dei paesi di provenienza del minore;
- attiva ed organizza servizi per la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine del minore adottato;
- certifica la durata delle necessa-rie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater;
- certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.