Legge 30 luglio 2002, n. 189
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo"
(Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)
(torna all'indice informazioni)
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le
parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite
le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole:
"a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi
non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative
a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata
dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto
delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico
di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria
e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto
di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure
di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1.
È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di
provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. 3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza
del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le
pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni,
in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni
del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva
la necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti
e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere
al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera"; b) al comma
3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono
inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici"; c) al comma 3, alinea, dopo le parole:
"La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato
per motivi di lavoro"
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate; e)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora
si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino
a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui
lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla
base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente
testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto
dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso
per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a due anni";
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso
di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma
3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti
casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio
e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale"; g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici"; h) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre
1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque contraffà
o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da
tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavorosubordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo
5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide,
contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione
e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma
1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi
per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite
le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante
e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160
a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per
il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento
tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione
e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre
1993, n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente
testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello
Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso
di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene
di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso
o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque
a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i
delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà
nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori
di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall'articolo 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave
italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella
zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita
o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma
9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi
in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale
o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle
navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte
dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per
i controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'espulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto
a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti
nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare
la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare
in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato
ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta
per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata
nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca
o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione
dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato
più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima
è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies.
Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda
per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 è sostituito
dal seguente: "5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera
dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento"; e) il comma 8 è sostituito
dal seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in
cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano
l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale
da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete"; f) i
commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione
lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso
con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto
si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente
disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni.
Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti
per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice"; b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro
di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter
che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti
di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno
2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno
2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzionedell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura
di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi
in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma
1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma
4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei
confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 6. Competente a disporre
l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di
polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione
è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine
di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino
a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione
è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione
è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica
ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte
offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della
parte offesa o".
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire
le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina
o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono
inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno
uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè"; c) dopo il comma
4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1.
In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento
relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno
con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui
ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte
per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET
o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede
ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso
il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso,
lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato
il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente
ed al centro per l'impiego competente. 7. Il datore di lavoro che omette
di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente
il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio
dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica,
a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo
di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 13.
Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza
di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo
1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica
o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo".
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle
attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma
1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1".
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità
di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con ri-
ferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere
presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo
per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese
che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e
con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare
il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del
medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: "r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso
degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico
o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine
di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis)
figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere
al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità
totale"; 2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute"; 3) la lettera
d) è abrogata; b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata
allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura
competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei
casi previsti dal comma 5".
Art. 24.
(Permesso di soggiornoper motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite
le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimentodella maggiore età)
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo,
al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico
o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero
di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale
da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni,
ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla
legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in
Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per
il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l'ingresso per studio".
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del
presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia"; c)
il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto
di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"
sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo"
e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi
di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo
22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o
di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno
dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie
procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata
di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti
del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse
esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo
e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative
ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente
numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente
adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure
previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia,
su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento".
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.
Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato
in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza
del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso
nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di
uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato
nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione
di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione
europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano
le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di
cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati
dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per
la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa
non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone
il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato
dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla
domanda. 5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata
ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. La commissione territoriale,
integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri
di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione
della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito
del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto
del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto
un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta
del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi
di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le
commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco
o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente
periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi
o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. 4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio
alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia
è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1.
La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta
dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta
da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da
un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente.
La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di
analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali
in tema di revoche e cessazione degli status concessi. 3. Con
il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
- 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi
medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui
al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di
ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione,
il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle
domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello
stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto,
come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti
delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le
modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza
in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di
cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno
attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR,
un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui
al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati
e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione
delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli
enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e)
promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
- 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione
è costituita da: a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base
4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di
cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese
quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti
o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavor oirregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste
dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente,
a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo
del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini
di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge; c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto
di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l'archiviazione del relativo procedimento. 6. I datori di lavoro che
inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi
da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui
al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva imputazione
delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì
le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui
al comma 3. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti
di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi
in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente
articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato. 8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia
di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle
norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione
ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento
sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione
previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere
svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione,
sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle
seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati
al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli
31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete
di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo
2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo
40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di
stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento
dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia
di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonchè delle attività
demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito
della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero
e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche
e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. La denominazione
della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia
di Stato". 4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le
procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto
dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità,
riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati
ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella
misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol,
di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti
compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante legislazione in
materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente
al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in
euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 3. All'onere derivante dall'attuazione
degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91
milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62
milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
|