Esami di licenza media e disabilità.
Nota della FiSH
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On. Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione
On. Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione
Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell'Istruzione
Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale
Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti
Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica
Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR
Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale
Responsabile Ufficio legislativo MIUR
Loro Sedi
OGGETTO: Caducazione dell'art 11 comma 12 O M n.90/01
La F I S H prende atto che l'abrogazione della L.n. 9/99 sull'innalzamento dell'obbligo
scolastico, effettuata dalla L.n. 53/03 ha caducato la norma in oggetto che
consentiva agli alunni con disabilità, specie intellettiva, di potersi iscrivere
alla scuola superiore, anche se sprovvisti del diploma di licenza media, al
fine di conseguire un attestato con la certificazione di crediti formativi.
Tale caducazione però pone dei problemi che il Ministero deve aiutare le scuole
autonome a risolvere. Infatti si è riscontrato in diverse province che la norma
era stata male applicata, favorendo un calo di impegno di taluni Consigli di
classe che, invece di impegnarsi sino a far conseguire il diploma, preferivano
rilasciare l'attestato, che comunque consentiva l'iscrizione alle scuole superiori.
Venuta meno ora questa possibilità, occorre che le scuole medie autonome si
tornino ad impegnare per fare il massimo sforzo onde far conseguire a tali alunni
il diploma di licenza media, se necessario sino ad una terza ripetenza ( cfr
art 14 comma 1 lett."C" L.n. 104/92 ).
Ciò per una serie di ragioni formali e sostanziali.
Infatti la sentenza della corte costituzionale n. 215/87 stabilisce il diritto
pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità, anche in situazione di
gravità, alla frequenza della scuola superiore. Anzi tale sentenza precisa che
""un'artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo
sviluppo della personalità, può determinare rischi di arresto di questi, quando
non di regressione" ( cfr la massima riportata dalla C M n. 262/88 par 1 ).
Il brano della sentenza è talmente chiaro da non necessitare di ulteriori commenti.
Il compito dei consigli di classe nell'impegnarsi per il traguardo del conseguimento
del diploma di licenza è facilitato dall'emanazione degli allegati al Decreto
legislativo n. 59/04 che hanno affidato alle scuole autonome il compito di perseguire
gli obiettivi da raggiungere al termine del triennio di studi della scuola secondaria
di primo grado, avendoli sostituiti ai rigidi programmi ministeriali. Nella
logica della "flessibilità e della personalizzazione dei curricula, come indicato
da DPR n. 275/99, le scuole autonome sono facilitate dai primi due commi dell'art
16 della L.n. 104/92, secondo i quali la valutazione, nella scuola dell'obbligo,
deve tendere a misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali
di apprendimenti, sulla base del piano educativo personalizzato che deve essere
calibrato sulle effettive capacità e potenzialità degli alunni in situazione
di handicap.
Si chiede quindi che , nel comunicare, nell'apposita ordinanza sulla "valutazione
, scrutinii ed esami", l'avvenuta caducazione della norma di cui all'oggetto,
il Ministero voglia richiamare l'attenzione sulla necessità di un massimo impegno
volto a far conseguire il diploma di licenza media e sulle norme sopra citate
e le ragioni che ne scaturiscono.
Nei rari casi estremi in cui, malgrado le ripetente, non si potesse pervenire
a questo obiettivo, si chiede che vengano invitati i Direttori scolastici regionali
a chiedere l'immediata modifica delle Intese stipulate con le regioni, nella
parte in cui si prevede che gli alunni privi di diploma di licenza media non
possano frequentare neppure i corsi di formazione professionale.
Una tale norma pattizia preclude ,a quei pochi alunni con disabilità intellettiva
che dovessero rimanere privi di diploma, il rispetto del diritto-dovere alla
formazione, unica possibilità rimasta loro, caducata la norma che consentiva
loro di adempiere l'obbligo di istruzione nelle scuole superiori.
E' appena il caso di far presente che la caducazione dell'art 11 comma 12 dell'O
M n. 90/01 non coinvolge anche la disposizione dell'art 15 comma 4 che consente
agli alunni che non conseguono il diploma di licenza d'arte e di qualifica di
ottenere un attestato coi crediti formativi, che è titolo legittimo per l'iscrizione
alle classi successive al solo fine di maturare ulteriori crediti formativi
certificabili.
Nel comunicare quanto sopra, si rimane in attesa di vedere accolte le richieste
formulate e si porgono distinti saluti.
Roma 31/03/04.
Avv.Salvatore Nocera
Vicepresidente F I S H
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