Gruppo Solidarietà
Via D'Acquisto, 7
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page - Indietro

 

Esami di licenza media e disabilità. Nota della FiSH

(torna all'indice informazioni)



On. Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione

On. Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione

Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell'Istruzione

Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale

Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti

Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica

Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale

Responsabile Ufficio legislativo MIUR

Loro Sedi


OGGETTO: Caducazione dell'art 11 comma 12 O M n.90/01


La F I S H prende atto che l'abrogazione della L.n. 9/99 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, effettuata dalla L.n. 53/03 ha caducato la norma in oggetto che consentiva agli alunni con disabilità, specie intellettiva, di potersi iscrivere alla scuola superiore, anche se sprovvisti del diploma di licenza media, al fine di conseguire un attestato con la certificazione di crediti formativi.
Tale caducazione però pone dei problemi che il Ministero deve aiutare le scuole autonome a risolvere. Infatti si è riscontrato in diverse province che la norma era stata male applicata, favorendo un calo di impegno di taluni Consigli di classe che, invece di impegnarsi sino a far conseguire il diploma, preferivano rilasciare l'attestato, che comunque consentiva l'iscrizione alle scuole superiori. Venuta meno ora questa possibilità, occorre che le scuole medie autonome si tornino ad impegnare per fare il massimo sforzo onde far conseguire a tali alunni il diploma di licenza media, se necessario sino ad una terza ripetenza ( cfr art 14 comma 1 lett."C" L.n. 104/92 ).
Ciò per una serie di ragioni formali e sostanziali.
Infatti la sentenza della corte costituzionale n. 215/87 stabilisce il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità, anche in situazione di gravità, alla frequenza della scuola superiore. Anzi tale sentenza precisa che ""un'artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può determinare rischi di arresto di questi, quando non di regressione" ( cfr la massima riportata dalla C M n. 262/88 par 1 ).
Il brano della sentenza è talmente chiaro da non necessitare di ulteriori commenti.
Il compito dei consigli di classe nell'impegnarsi per il traguardo del conseguimento del diploma di licenza è facilitato dall'emanazione degli allegati al Decreto legislativo n. 59/04 che hanno affidato alle scuole autonome il compito di perseguire gli obiettivi da raggiungere al termine del triennio di studi della scuola secondaria di primo grado, avendoli sostituiti ai rigidi programmi ministeriali. Nella logica della "flessibilità e della personalizzazione dei curricula, come indicato da DPR n. 275/99, le scuole autonome sono facilitate dai primi due commi dell'art 16 della L.n. 104/92, secondo i quali la valutazione, nella scuola dell'obbligo, deve tendere a misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimenti, sulla base del piano educativo personalizzato che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità degli alunni in situazione di handicap.
Si chiede quindi che , nel comunicare, nell'apposita ordinanza sulla "valutazione , scrutinii ed esami", l'avvenuta caducazione della norma di cui all'oggetto, il Ministero voglia richiamare l'attenzione sulla necessità di un massimo impegno volto a far conseguire il diploma di licenza media e sulle norme sopra citate e le ragioni che ne scaturiscono.
Nei rari casi estremi in cui, malgrado le ripetente, non si potesse pervenire a questo obiettivo, si chiede che vengano invitati i Direttori scolastici regionali a chiedere l'immediata modifica delle Intese stipulate con le regioni, nella parte in cui si prevede che gli alunni privi di diploma di licenza media non possano frequentare neppure i corsi di formazione professionale.
Una tale norma pattizia preclude ,a quei pochi alunni con disabilità intellettiva che dovessero rimanere privi di diploma, il rispetto del diritto-dovere alla formazione, unica possibilità rimasta loro, caducata la norma che consentiva loro di adempiere l'obbligo di istruzione nelle scuole superiori.
E' appena il caso di far presente che la caducazione dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01 non coinvolge anche la disposizione dell'art 15 comma 4 che consente agli alunni che non conseguono il diploma di licenza d'arte e di qualifica di ottenere un attestato coi crediti formativi, che è titolo legittimo per l'iscrizione alle classi successive al solo fine di maturare ulteriori crediti formativi certificabili.
Nel comunicare quanto sopra, si rimane in attesa di vedere accolte le richieste formulate e si porgono distinti saluti.


Roma 31/03/04.
Avv.Salvatore Nocera
Vicepresidente F I S H