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Sull'applicazione del "riccometro"

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Ufficio legislativo-Ministro per la solidarietà sociale

Riportiamo di seguito la nota inviata al Coordinamento Volontariato della Vallesina dall'Ufficio legislativo del Ministero per la solidarietà sociale in data 13 dicembre 1999. Il Coordinamento aveva inviato una lettera al Presidente del Consiglio e al ministro Livia Turco chiedendo che fossero apportate modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 sugli ambiti di applicazione dell'Isee, in particolare riguardo la situazione di soggetti con gravi handicap che usufruiscono di interventi socio assistenziali

Le osservazioni avanzate da codesto Coordinamento con la lettera dell'11 ottobre 1999 sono all'attenzione degli uffici del Ministro per la solidarietà sociale.

In linea di massima, è possibile, in sede di provvedimento correttivo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, individuare specifiche modalità di valutazione della situazione economica delle persone che, in condizioni di grave handicap, usufruiscono di prestazioni socio-assistenziali.

Si fa presente, intanto, che le preoccupazioni che emergono dalla lettera di codesto Coordinamento, sulla base del DPCM 7 maggio 1999, n.221, sembrano dettate da una certa forzatura del contenuto delle norme, che, invece, non determinano di per sé alcun aggravio di spesa per le famiglie.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è possibile, da parte dell'ente erogatore, individuare un nucleo familiare diverso da quello tipizzato dall'articolo 2 del decreto medesimo (come successivamente precisato dall'articolo 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221). Dette disposizioni stabiliscono solo che ciò possa avvenire "per particolari prestazioni", richiedendosi, pertanto, l'adeguata motivazione della diversa identificazione del nucleo-tipo, da assumere invece a riferimento per la generalità delle altre prestazioni; per le suddette particolari prestazioni è pertanto possibile che sia assunto a riferimento un nucleo composto da una sola persona.

È utile, poi, ricordare che il sistema dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non sopprime gli attuali spazi di autonomia sulle scelte politico-amministrative connesse all'estensione dell'intervento pubblico in materia di assistenza; l'ISEE obbliga unicamente a seguire un metodo più equo per valutare l'effettiva situazione economica delle persone da ammettere al godimento di prestazioni sociali agevolate, quando cioè un'agevolazione sia prevista in relazione all'erogazione di un servizio, dotando il sistema di valutazione della necessaria forza giuridica dal punto di vista del controllo su redditi e patrimoni. Risulta, perciò, evidente che l'introduzione dell'ISEE non comporta alcuna automatica diminuzione dei livelli generali di assistenza o il disimpegno finanziario degli enti erogatori. In realtà, la responsabilità di restringere o ampliare lo spazio dell'impegno finanziario pubblico sui servizi sociali è in capo agli enti erogatori, e ciò è indipendente dall'ISEE, ed attiene invece alla individuazione delle soglie di accesso. Si tratta, per l'appunto, di una scelta politico-amministrativa, a fronte della quale il sistema di valutazione delle condizioni economiche dell'utenza può essere più o meno efficace (ed è auspicabile che lo sia, per evitare ingiustizie nel trattamento degli utenti), ma ha un effetto "neutro", può cioè essere sempre lo stesso ed essere utilizzato per politiche di maggiore o minore fervore verso la generalità degli utenti. In altri termini: non è il sistema di valutazione ad essere più o meno restrittivo, quanto la scelta politica e di bilancio che è alla base della sua utilizzazione, e che si realizza principalmente, come si è detto, attraverso l'individuazione delle soglie di accesso alle prestazioni agevolate.

Ciò detto, si ribadisce che, per i soggetti con handicap grave, questo ufficio ha presente e condivide l'esigenza di evitare errate applicazioni dei provvedimenti ricordati. A tal fine intende sottoporre alle altre amministrazioni statali l'opportunità di prevedere maggiori garanzie a tutela dell'impegno che le famiglie assumono nella cura delle persone con handicap grave e, soprattutto, del diritto di queste di poter accedere con sicurezza e semplicità ai servizi erogati ai fini socio assistenziali.