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Importanti modifiche al “riccometro”

Fabio Ragaini - Gruppo Solidarietà
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Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 maggio ha approvato il decreto legislativo n. 130/2000 di modifica delle norme riguardanti il cosiddetto "riccometro (contenute nei decreti legislativi 109/1998 e 221/1999). Il decreto "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 dello scorso 23 maggio, ha introdotto importanti novità per alcune categorie di cittadini "persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" che usufruiscono di "prestazioni agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo".
Il decreto stabilisce che per le prestazioni indicate verrà richiesto all'utente una partecipazione al costo del servizio prendendo in considerazione la situazione economica del solo richiedente la prestazione e non quella del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti. Il decreto inoltre chiarisce che le norme riguardanti il "riccometro" non modificano (come aveva già confermato la nota dell'Ufficio legilsativo del Ministero della solidarietà sociale del 15 ottobre all'ANCI nazionale) le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438, che stabilisce che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno; l'ente pubblico non può (come invece spesso avviene) sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.
Proprio nello stesso giorno in cui il decreto 130/2000 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Camera nell'esame del testo di riforma dell'assistenza durante la discussione dell'articolo 16 a seguito di alcuni emendamenti riferiti anche all'articolo 26 riguardante "Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali"; il Ministro Turco ribadiva le novità introdotte dal decreto legislativo correttivo del 109/98, successivamente l'on. Signorino relatore del provvedimento comunicava la riformulazione dell'articolo 26.

Riportiamo di seguito gli articoli del Decreto legislativo cui abbiamo fatto sopra riferimento, il testo degli articoli 433 e 438 del codice civile, l'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dalla recente riforma "ter", cui si riferisce l'articolo 3 del D. Lgs 130/2000 e l'intervento del Ministro Turco alla Camera nella seduta del 23 maggio 2000. Si rimane ora in attesa dell'Atto di indirizzo (vedi art. 3-septies, comma 3 D. Lgs 502 modificato) che dovrà stabilire gli interventi a titolarità sanitaria e quelli a titolarità socio assistenziale. E' ipotizzabile che i servizi "sociali" ricompresi dalla modifica del riccometro che vedranno una contribuzione economica dell'utente considerando solo il reddito dell'assistito (intervento sociosanitario) e dunque con un aumento di spesa per i comuni saranno bilanciati con la partecipazione del settore sanitario prevedendo un sistema di questo tipo: titolarità comunale, copertura del costo del servizio sommando fondo sociale comunale, fondo sanitario (AUSL), partecipazione al costo dell'assistito sulla base del proprio reddito. Per alcuni interventi tale partecipazione sarà nulla (ad esempio soggetti con handicap grave con reddito pari alla pensione di invalidità); diversa è la situazione degli ultrasessantacinquenni malati e non autosufficienti il cui reddito varia a seconda della attività lavorativa svolta.
Dopo le modifiche apportate durante la discussione in Aula, l'articolo (diventato ora 25) riguardante l'accertamento della condizione economica del richiedente è stato così formulato. Art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente) "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". Viene abrogato il comma 2.


Art. 2.
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109


6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".


Art. 3.
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109


2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Seduta n. 724 del 23/5/2000, Riforma assistenza

LIVIA TURCO, Ministro per la solidarietà sociale. Vorrei far presente che questa preoccupazione è stata raccolta nel decreto correttivo dell'ISE, recentemente approvato, che indica che per le prestazioni relative agli anziani non autosufficienti e ai portatori di handicap grave e gravissimo vale il principio del reddito individuale e si rinvia all'atto di indirizzo e coordinamento che il ministro della solidarietà sociale ed il ministro della sanità stanno definendo proprio per precisare quali siano le prestazioni sanitarie ad alto contenuto sociale e le prestazioni sociali ad alto contenuto sanitario. La preoccupazione che è stata espressa - nonché il senso dell'emendamento - è dunque legge, in quanto il decreto legislativo correttivo dell'ISE ha concluso il suo iter ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo dell'articolo 433 (Persone obbligate) del codice civile è il seguente: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge, 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore, 5) il suocero e la suocera; 5) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile è il seguente: Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Articolo 3-septies "Integrazione sociosanitaria"

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regionedetermina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.