Data di pubblicazione: 17/11/2004
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Ambito sociale Jesi. Disabilità: Regolamenti servizi domiciliari e diurni

Di seguito si riportano i Regolamenti dei servizi socioeducativi domiciliari e diurni per persone in situazione di handicap gestiti in maniera associata tra 18 Comuni dell’Ambito territoriale n. 9 di Jesi. Il Servizio di aiuto alla persona verrà attivato a partire dei primi mesi del 2005 in concomitanza con l’avvio del nuovo appalto dei servizi.


 

Comune di Jesi, Approvato con delibera di C.C. n. 148 del 10.09.2004

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALE

 

Art. 1 – Definizione:

Il  servizio di Assistenza Educativa Individuale si prefigge il sostegno:

a) dei soggetti in situazione di handicap sia in età prescolare che scolare;

b) dei soggetti che abbiano concluso l’obbligo scolastico e che possiedano una autonomia tale da poter avviare un  percorso di inserimento lavorativo;

c) dei soggetti gravissimi non trasportabili nei Centri diurni.

Il servizio è a carattere individuale, si  realizza in ambito domiciliare, scolastico, extrascolastico, territoriale e nei luoghi di lavoro in una fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 19.

Art. 2 – Finalità:

Il servizio ha per obiettivo di sviluppare la massima autonomia della persona e di favorire l’inserimento sociale e lavorativo ai fini della piena integrazione sociale. Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.

Art. 3- Sedi:

Il servizio è a carattere individuale, svolto a domicilio e nei luoghi di integrazione sociale e lavorativa.

Art. 4 – Destinatari:

Soggetti in situazione di handicap grave di cui all’art. 1 del presente regolamento.

Art. 5 Durata:

Il servizio è continuativo e garantito per almeno 47 settimane all’anno. La dotazione oraria massima copre un monte di 600 ore annue per i soggetti che frequentano la scuola e 960 ore annue per chi non frequenta la scuola. Per i soggetti gravissimi, su motivata richiesta da parte dell’UM, all’atto della predisposizione del PEI, il monte ore massimo può essere elevato  ed il servizio garantito per l’intero anno senza interruzioni.

Art. 6 Tipologia:

Il servizio è rivolto  ai soggetti di cui all’art.1 , lettere a), b) e c) del presente regolamento. Il programma dell’intervento deve essere specificato sui PEI compreso il tempo di attuazione, gli obbiettivi prefissati e le verifiche.

Art. 7 Divieti:

E’ vietato all’operatore educativo introdurre, nelle diverse sedi del servizio, persone estranee allo stesso e porre in essere interventi in contrasto con il progetto educativo concordato.

E’ vietato alle famiglie richiedere interventi diversi per mansioni e orario da quelli specificati nel programma concordato e riportato nella scheda operativa depositata nell’abitazione degli utenti.

Art. 8 Prestazione:

Il servizio di assistenza educativa individuale fornisce le seguenti prestazioni:

-    attività dirette alla cura del sé ( compreso, se indicato, sostegno nel pasto e igiene personale);

In caso di malattia non contagiosa dell’utente che pregiudica l’attuazione del Piano Educativo, il servizio viene comunque assicurato con modalità stabilite dall’UM e concordate con la famiglia dell’utente.

Su specifico progetto dell’Unità Multidisciplinare e con modalità concordate con il Comune, dovrà essere attivato il servizio di trasporto a favore degli utenti, anche in assenza o nell’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.

Art. 9 Personale educativo:

L’operatore educativo richiesto per tale tipo di servizio è personale in possesso del diploma di scuola media superiore e di un’esperienza almeno biennale maturata nel campo dell’handicap. L’operatore educativo è impegnato nelle attività dirette con il soggetto sia in ambito familiare che extrafamiliare e in attività di programmazione e verifica.

Redige ogni 6 mesi e ogni qualvolta avvengono variazioni di programma , una relazione sull’attività svolta concernente le ore impiegate. Tale relazione viene consegnata , per tramite della cooperativa, al coordinatore tecnico.

Dovrà essere conservata presso il domicilio dell’utente la “scheda operativa” dell’operatore educativo che sarà verificata di norma trimestralmente con le UM della  ASUR- Zona Sanitaria n.5 (salvo diverse indicazioni stabilite nel PEI dalla UM competente), e trasmessa al Coordinatore tecnico del Comune una volta l’anno e comunque in  ogni caso di variazione.

Art. 10 Collegamento tra gli operatori e le famiglie:

Per favorire il collegamento tra gli operatori e le famiglie si istituiscono riunioni quadrimestrali divise per tipologie di utenti con il Coordinatore Tecnico del Comune e con la Cooperativa . Le riunioni intendono rilevare le problematiche  e creare un momento di incontro per elaborare proposte comuni. Le riunioni verranno  convocate dal Coordinatore tecnico del Comune.

Art. 11- Assegnazione del personale- Sostituzioni.

L’ente gestore del servizio nell’assegnare  l’ operatore educativo all’utenza  è tenuta a rispettare i seguenti criteri:

Le sostituzioni  dell’operatore educativo (salvo che si tratti di sostituzione  per malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune capofila. Il Coordinatore tecnico, sentito il parere dell’operatore di riferimento dell’U.M. e della famiglia, valuterà e concorderà con il  Coordinatore Operativo dell’ente gestore  l’opportunità tecnica della proposta di cambiamento.

L’Operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all’operatore subentrante, ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata e circa le  situazioni  di gravità segnalate nei P.E.I., dovrà altresì assicurare un periodo di compresenza per almeno complessive tre ore e comunque per un monte ore che consenta la  completa conoscenza dell’utente.

Nel caso in cui si verifichi l’assenza per malattia di un operatore, si dovrà garantire la sostituzione entro le 12 ore successive. L’Ente gestore del servizio dovrà avvertire la famiglia interessata.

Per i soggetti gravissimi di cui al  regolamento per l’A.E.I. non trasportabili ai Centri o quelli in particolare gravità in lista di attesa per l’inserimento ai C.D., la ditta dovrà  garantire che almeno due operatori conoscano la persona ed il relativo PEI al fine di assicurare sostituzioni che rispettino il principio della continuità educativa.

Art. 12 Contenzioso:

Nell’ipotesi di contenzioso, la decisione in ordine al caso viene demandata ad apposita Commissione costituita dalla famiglia (la quale potrà farsi assistere da esperti di propria fiducia), dal Dirigente del Servizio del Comune capofila, dal Coordinatore Tecnico e dal referente dell’U.M.

Le dimissioni possono, altresì, essere decise dalla medesima U.M., con parere conforme del Coordinatore Tecnico, quando il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la necessità di attivare un nuovo e diverso progetto assistenziale.


Comune di Jesi, Approvato con delibera di C.C. n. 150 del 10.09.2004

 

REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (RIABILITATIVO)

 

Art. 1  Definizione :

Il Centro Diurno Socio-Educativo riabilitativo - di seguito denominato “Centro”- è una struttura territoriale  rivolta a soggetti in situazione di handicap intellettivo grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e per i quali, non è  programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Art. 2 Finalità:

Il Centro  offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di assistenza tutelare  finalizzati a:

E’ prevista la frequentazione di strutture esterne per favorire l’incontro e la socializzazione ad ogni livello.

Art. 3 Utenza:

Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di grave handicap intellettivo, non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il Servizio Sanitario. Sempre nell’ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part time  di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI.

Art. 4 Capacità ricettiva :

I Centri  sono strutturati per una ricettività contemporanea massima di circa 16 presenze giornaliere, suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età.

Art. 5 Prestazioni:

I centri  assicurano le seguenti prestazioni:

a) prestazioni e attività educative, riabilitative,occupazionali, ludiche, culturali e formative;

b) prestazioni di assistenza tutelare;

c) prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza;

d) servizio mensa;

e) servizio trasporto.

Art. 6 Caratteristiche:

Il Centro  risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare si fa riferimento alla L.R. n.20 del 6 novembre 2002 e al Regolamento attuativo  n. 1 del 25.02.2004.

Art. 7 Apertura e funzionamento:

Il Centro  ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 48 settimane (i periodi di sospensione non possono essere superiori a due settimane) all’anno per 5 giorni alla settimana per otto ore giornaliere. Durante il periodo estivo l’apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di giugno.

Art. 8 Modalità di ammissione:

L’ammissione al Centro è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti agli art.1 e 3 del presente Regolamento.

L’ammissione al Centro viene disposta, su richiesta della famiglia, dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila,  sulla base dei seguenti elementi:

- Valutazione da parte dell’UM di idoneità dell’utente per l’accesso al Centro;

- Elaborazione del progetto educativo-ribilitativo da parte della competente UM,

- Parere positivo del Coordinatore Tecnico del Servizio;

L’ammissione deve essere concordata con il Coordinatore.

Art. 9 Criteri di priorità :

Qualora le richieste di ammissione al Centro siano superiori all’offerta, viene approntata una lista d’attesa depositata presso il Comune capofila. Avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari ed urgenti  problemi di ordine socio–sanitario valutabili congiuntamente da parte del coordinatore tecnico del comune e della UM.

Art. 10 Frequenza, Assenze,  Dimissioni :

L’utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa. Qualora si verifichi una assenza per malattia pari o superiore ai  5 giorni la riammissione è subordinata alla  presentazione di adeguata certificazione medica, attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio.

Nel caso di certificata malattia che impedisca la fruizione del Centro diurno - al fine di mantenere la continuità del rapporto con gli utenti in carico al servizio -  la famiglia può richiedere l’attivazione del servizio domiciliare direttamente al Coordinatore tecnico del servizio. Entro 48 ore dalla richiesta il Coordinatore tecnico, accertata la compatibilità del servizio, dispone l’attivazione del servizio domiciliare per almeno 15 ore settimanali.

La dimissione dal servizio può essere richiesta dall’utente, dalla famiglia o dal Responsabile del distretto di appartenenza e dal Comune di appartenenza tramite il Coordinatore tecnico.

Nei casi di prolungate assenze che impediscano all’utente la fruizione del servizio la famiglia può chiedere al Distretto competente la modifica del PEI. La UM competente valuterà la richiesta e concorderà con il Comune capofila la variazione del servizio.

In ogni caso non vi può essere sospensione del servizio senza il preventivo coinvolgimento della famiglia.

Nell’ipotesi di contenzioso, la decisione in ordine al caso viene demandata ad apposita Commissione costituita dalla famiglia (la quale potrà farsi assistere da esperti di propria fiducia), dal Dirigente del servizio del Comune capofila, dal Coordinatore Tecnico e dal referente dell’U.M.

Le dimissioni possono, altresì, essere decise dalla medesima U.M., con  parere conforme del Coordinatore Tecnico, quando il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la necessità di attivare un nuovo e diverso progetto assistenziale.

Art. 11 Ordinamento del personale:

Il personale che presta servizio presso il Centro  è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 1 del 25.02.2004 e può essere il seguente:

  1. Coordinatore del Centro;
  2. Educatore;
  3. Operatore socio-sanitario;

E’ ammessa la presenza del volontariato, di obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile, previa programmazione degli interventi.

Art. 12 Gruppo intercentri:

Al fine di promuove uno stile di intervento comune tra  tutti i Centri  dell’ambito territoriale 9 si terranno riunioni almeno semestrali tra gli operatori  su convocazione del Coordinatore tecnico del Comune.

Art. 13 Comitato di partecipazione sociale:

Al fine di promuovere la partecipazione alle attività del Centro  da parte delle famiglie, viene istituito per ogni Centro un “Comitato di partecipazione”, con compiti consultivi e informativi, costituito da due a quattro rappresentanti degli utenti da loro eletti, dal referente del Centro, dal Coordinatore tecnico del Comune e dal Coordinatore tecnico della Cooperativa. Il Comitato di partecipazione si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Coordinatore tecnico del Comune ovvero su richiesta di uno dei suoi membri.

Almeno una volta all’anno il Comitato si incontra con le famiglie degli utenti con l’obiettivo di informare sulla programmazione delle attività e per raccogliere informazioni e proposte.

I membri del Comitato di partecipazione  e i rappresentanti delle Associazioni di tutela degli utenti da loro delegati  e segnalati al Comune capofila hanno libero accesso al Centro.

Art. 14 – Documentazione:

Il Coordinatore del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione:

Art. 15 Volontariato:

E’ previsto e auspicato il contributo del volontariato, previo accordo con il Coordinatore tecnico del servizio e il Coordinatore del Centro, per attività di animazione e di sostegno alle attività del CD e alle famiglie.

Per la realizzazione dei progetti di collaborazione concordati, le Associazioni di volontariato possono accedere alla struttura liberamente.

 


Comune di Jesi, Approvato con delibera di C.C. n. 148 del 10.09.2004

REGOLAMENTO SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA

Art. 1 – Finalità

Il servizio di aiuto alla persona, in attuazione all'Art 9 della legge 104/92, è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno.

Il servizio si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in particolare a favorire processi di integrazione sociale.

Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.

Art. 2 – Destinatari

Soggetti in situazione di grave handicap ai sensi della Legge 104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni, con disabilità motoria o sensoriale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento. Su motivata richiesta, attraverso il Piano personalizzato, da parte delle UM possono prevedersi deroghe ai criteri sopra indicati.

Art. 3 - Tipologia dell'intervento

Il servizio è rivolto ai soggetti in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Il programma dell'intervento viene definito attraverso il piano personalizzato redatto dalla competente UM insieme al destinatario del servizio e/o alla sua famiglia all'interno di un progetto unitario di interventi socio-riabilitativi. Il Piano personalizzato definisce le modalità dell'intervento (dotazione oraria giornaliera e settimanale ed eventuali sospensioni o interruzione durante l'anno).

Art. 4 – Prestazioni

Il servizio di aiuto alla persona fornisce le seguenti prestazioni

- aiuto alla persona disabile nei bisogni quotidiani; cura ed igiene della persona e del suo ambiente abitativo (finalizzato alla massima autonomia all'interno della propria abitazione);

- interventi diretti alla piena autonomia ed integrazione sociale: trasporto, accompagnamento finalizzato alla integrazione ed alla fruizione del tempo libero.

Art. 5 – Personale

L'Operatore richiesto deve aver compiuto 18 anni e completato la scuola dell'obbligo. Costituiscono requisiti aggiuntivi l'esperienza lavorativa presso servizi di assistenza domiciliare e/o domestica.

Art. 6 - Attuazione dell'intervento

L'ammissione al servizio avviene a seguito della presentazione al comune di un progetto individualizzato, unitario con gli interventi socio-riabilitativi, concordato tra il soggetto interessato e/o la famiglia ed i servizi distrettuali UMEE e UMEA dell'ASUR Zona territoriale 5. Nel progetto dovranno essere definiti i tempi di attuazione, gli obiettivi prefissati, le verifiche previste.

Art. 7 - Rapporto tra servizio di aiuto alla persona e servizi di AEI e C.D.

Per i soggetti ammessi al servizio di A.E.I. e per coloro che frequentano il Centro Diurno, le prestazioni di aiuto alla persona sono svolte dallo stesso operatore educativo o dagli stessi operatori educativi che operano per la realizzazione del progetto educativo, così come previsto dai regolamenti in vigore. Ciò al fine di mantenere una unitarietà del o dei soggetti operanti (a seconda che si tratti di A.E.I. o attività al centro Diurno) a favore del soggetto in situazione di handicap. Il servizio di aiuto alla persona si avvarrà di uno specifico operatore nei casi in cui il servizio può considerarsi svincolato da altri servizi (es. servizio di aiuto alla persona, al domicilio del soggetto, al fine di consentire allo stesso di frequentare il C.D.)


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