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Finanziaria 2005 e persone con disabilità
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È stata approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge
Finanziaria per l’anno 2005. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva,
non vanno segnalate novità di rilievo a favore delle persone con disabilità.
Anzi, se possibile, le novità sono ancora inferiori rispetto agli anni
scorsi.
In linea generale la decisa restrizione della spesa pubblica finirà per
incidere in modo significativo sugli enti locali e sui servizi da questi
erogati, quindi anche sulle prestazioni assistenziali erogate ai soggetti
più deboli. Rispetto alle stesure precedenti, già commentate in questo
sito, va confermata la “scomparsa” dell’articolo che prevedeva l’attribuzione
all’INPS anche delle funzioni di accertamento delle minorazioni civili
e dell’handicap, oltre a quelle già in essere dell’erogazione delle provvidenze
economiche.
Sul versante del riconoscimento delle minorazioni civili si confidava
da più parti in una proroga, se non in un’abrogazione, della nuova disciplina
dei ricorsi. Come noto una norma del 2003 (legge 326/2003) ha soppresso
la possibilità, per le persone disabili, di presentare ricorso amministrativo
nel caso in cui una provvidenza venga negata. L’unico ricorso possibile
è davanti al giudice con l’assistenza di un legale. Questa disciplina
entra definitivamente in vigore dal primo gennaio 2005: la Finanziaria
non prevede alcuna proroga.
Trasferimenti all’INPS
Passando ai contenuti della Finanziaria approvata, di più stretto interesse
per le persone con disabilità, è necessario riferirsi ancora all’INPS.
Vengono riconosciuti all’Istituto finanziamenti per colmare le maggiori
uscite delle gestioni previdenziali e pensionistiche relative al 2004
e 2005. Si tratta di un’operazione consueta e di assestamento. Tuttavia
le fonti di questi finanziamenti attingono a capitoli che riguardano le
persone con disabilità: i congedi retribuiti di due anni ai genitori di
persone con handicap grave e i contributi figurativi concessi ai lavoratori
con invalidità civile superiore al 74%. Il motivo è presto detto: gli
accantonamenti, presso l’INPS, per quelle due agevolazioni sono stati
spesi solo in parte.
Questo impone una riflessione. Le associazioni delle persone con disabilità
hanno richiesto più volte di allargare la platea dei beneficiari dei congedi
retribuiti estendendo il beneficio, ad esempio, anche al lavoratore che
assista il coniuge che attualmente non ha diritto al congedo retribuito
di due anni. Il rifiuto a questa proposta era motivato con che un problema
di bilancio. Scopriamo ora, nello stesso testo della Finanziaria che solo
per il 2003 sui congedi retribuiti di due anni c’è stato un risparmio
di spesa pari almeno a 300,66 milioni di euro.
Imposte sui redditi
La seconda, e ultima, novità per le persone disabili e i loro familiari
riguarda le imposte sui redditi. L’attuale normativa fiscale prevede di
poter dedurre dal proprio reddito complessivo i cosiddetti oneri di famiglia,
cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a carico. La cifra è diversa
a seconda che il familiare a carico sia il coniuge, i figli, o un altro
parente. Finora la deduzione era ammessa fino ad un certo limite di reddito.
La Finanziaria per il 2005 modifica la disciplina precedente eliminando
innanzitutto il limite reddituale. Inoltre innalza notevolmente le cifre
forfetarie che ogni contribuente può dedurre.
Più precisamente:
- per il coniuge a carico si possono dedurre 3200 euro.
- per figli o altri familiari a carico si possono dedurre 2900 euro.
Quest’ultima deduzione è aumentata a:
- a 3450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- a 3700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il testo approvato non richiede
la gravità dell’handicap.
Tutte queste indicazioni vigono a partire dei redditi del 2005 (dichiarazione
2006).
Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi che la precedente
deduzione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro. Purtroppo
però non è tutto ora ciò che luccica. Questa misura infatti potrebbe costituire
un’agevolazione reale solo per i ceti più abbienti. Qualsiasi contribuente,
grazie a questa agevolazione, vede diminuire l’imposta lorda dovuta all’Erario.
Sull’imposta lorda si operano tutta una serie detrazioni quali ad esempio
le spese per l’acquisto di un veicolo destinato ad un disabile, le spese
mediche, le spese per ausili. Chi ha redditi bassi vede sì diminuire l’imposta
(IRPEF) dovuta allo Stato, ma rischia di perdere l’opportunità di detrarre
quelle spese, poiché la detrazione si effettua proprio sull’imposta lorda.
Se il reddito imponibile è talmente basso da non prevedere imposta, le
spese sostenute non possono essere detratte. È un rischio che non corre
chi invece ha redditi superiori.
Un’altra deduzione ammessa è quella per le spese documentate sostenute
dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei
casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Questa deduzione non va
confusa con quella, già prevista dalla normativa vigente, per l’assistenza
specifica cioè prestata da personale medico, paramedico o assimilato.
Su questo aspetto, che conserva dei coni d’ombra applicativi, non mancheranno
successive indicazioni del Ministero dell’economia.
29 dicembre 2004
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale
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