da www.tutori.it
Il gratuito patrocinio
(torna all'indice informazioni)
pubblicazione gratuita non protetta da copyright curata
dall'associazione
G I U R I S T I D E M O C R A T I C I
per informazioni, suggerimenti e contatti: http://www.giuristidemocratici.it
Bologna, febbraio 2003
I N N A N Z I T U T T O
Il diritto di difesa
Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana.
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari".
INFORMAZIONI GENERALI
1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?
E' un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da
un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre
spese processuali.
2. In quali giudizi è ammesso?
Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di
volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione,
opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza
o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del
consulente tecnico.
L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase
del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque
connesse.
3. Davanti a quali giudici?
Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione,
ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi
regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali
e regionali e alla corte dei conti.
CONDIZIONI SOGGETTIVE
4. Chi ne ha diritto?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle
seguenti condizioni:
a. Reddito.
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda,
qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare
9.296,22 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si
considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio
da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione
di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli
del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera
solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro
per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da
2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia
è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,14
euro, ecc.
b. Cittadinanza.
Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche
minorenne, o apolide residente in Italia.
Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente
soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le
associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economiche.
c. Posizione processuale.
Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa
dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile
civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice,
e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel
quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento
del danno nel processo penale.
d. Esclusioni.
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi
penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale
e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene
ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione
di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di
crediti preesistenti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
5. Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve
essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.
Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
6. Chi può presentare la domanda?
L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.
7. Quando si presenta la domanda?
Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti
decorrono della domanda.
8. A chi si presenta la domanda?
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in
udienza; al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale
di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare
o in luogo di cura.
Negli altri giudizi: al consiglio dell'ordine degli avvocati.
9. Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità
(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale
del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni
di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive
alla presentazione della domanda.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono
indicare quali redditi possiedono all'estero.
La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere
autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.
Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi
della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che
si vogliono chiedere.
10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza
dei requisiti di legge.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare
una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità
del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora
si provi l'impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a
provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la
certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite
il difensore o un familiare.
Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio
dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni
con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.
11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza,
o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi.
Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.
Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
SCELTA DEL DIFENSORE
12. Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli
avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare
presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
SPESE
13. Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare
l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono
l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
14. Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.
SANZIONI
15. Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo
della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le
agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti
di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a
6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37
euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
D O P O T U T T O
Consiglio finale
Con queste informazioni ognuno potrà farsi un'idea abbastanza precisa
della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo
caso specifico è escluso dalla legge. Per proporre la domanda correttamente
e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in
mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.
|