TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione II° civile)
composto dai seguenti magistrati:
dott.Guido Stanzani Presidente
dott. Alberto Rovatti giudice
dott. Roberto Masoni relatore ed estensore
nella causa R.G. 2429/2004
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA (art.280 c.p.c.)
(torna all'indice informazioni)
Letto il ricorso avanzato da XXX, agente quale legale
rappresentante delle figlie minori XXX e XXX, volto all’interdizione della
nonna delle minori, XXX, in quanto affetta da “demenza senile in fase
avanzata”;
rilevato che la richiesta di interdizione, come si desume dalle informazioni
acquisite esaminando i parenti dell’interdicenda condotto dal g.i., trova
giustificazione nella necessità di riscuotere la pensione dell’interdicenda,
come pure di amministrare il suo conto corrente;
che, peraltro, il ricorso in oggetto sembra pretermettere la nuova prospettiva
di tutela delle persone inferme offerta dalla l. 9.1.2004, n. 6;
che tale legge ha inserito nel titolo XII del libro I° del c.c. la nuova
figura dell’amministratore di sostegno;
che l’obiettivo conclamato della legge, risultante dal suo articolo di
esordio, consiste nella “finalità di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente”;
che il principio ispiratore della legge, di limitare il meno possibile
la capacità di agire del beneficiario, è concretamente attuato grazie
alla previsione contenuta nell’art. 405, 5° co., n. 4, c.c., laddove,
nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è prevista l’indicazione
dei singoli e specifici “atti che il beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’ads”; come anche, l’indicazione degli atti che lo stesso
ads “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” (art.
405, 5° co., n. 3, c.c.);
che ciò risulta poi integrato dalla previsione generale di piena capacità
di agire del soggetto, di cui all’art. 409 c.c., secondo cui: “Il beneficiario
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’ads”;
che la misura introdotta nell’ordinamento appare quindi flessibile e perfettamente
adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare, alle sempre varie
e mutevoli esigenze di protezione dell’infermo;
che, pertanto, come è stato notato, rispetto al passato, la prospettiva
di partenza è stata completamente rovesciata; perché, ad una situazione
di generale incapacità (o semincapacità) del soggetto, in conseguenza
dei provvedimenti di interdizione o di inabilitazione, il nuovo istituto
sostitusce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario,
salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice
tutelare;
che, poi, anche il destinatario finale della tutela sembra, del pari,
essere cambiato, nella nuova prospettiva introdotta dalla l. 6/2004; mentre
infatti, le misure tradizionali tutelavano più che altro i creditori (e
perciò, lato sensu, la sicurezza dei traffici giuridici), ovvero la famiglia
dell’infermo, in tale secondo caso, impedendo la dilapidazione del patrimonio
dell’inabile; la disciplina normativa era quindi rivolta a tutelare il
patrimonio del soggetto; viceversa, l’ads tende a spostare la prospettiva
e l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona,
alla tutela ed alla protezione di quest’ultima (significativamente, del
resto, il titolo XII del libro I° c.c., introdotto dall’art. 2 l. 6/2004,
è intitolato alle “misure di protezione delle persone”);
che, dal quadro normativo risultante dall’ampio intervento novellatore,
sembra emergere, poi, che la nuova misura dell’ads costituisce strumento
di protezione ordinario per la tutela dei soggetti deboli (Trib. Messina
14.9.2004, DeG on line, 13.10.2004);
che il principio sembra risultare da congrui dati normativi;
che, in particolare, oggi l’interdizione non “deve” più essere pronunciata
nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio
testo dell’art. 414 c.c.); perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo,
è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo “quando
ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione” dell’infermo di
mente (art. 414 c.c., nel testo novellato dall’art. 4, co. 2°, l. 6/2004);
che la misura dell’interdizione diventa, perciò, un rimedio meramente
residuale, limitato ai casi in cui l’ads, strumento di protezione, perciò,
a carattere generale delle “persone non in grado di provvedere ai propri
interessi”, sia “inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario”
(come precisa l’art. 413, 4° co., c.c.; in tali casi e solo in tali casi,
il giudice tutelare dichiara la cessazione dell’amministrazione informando,
se del caso, il PM per il promuovimento dell’inabilitazione o dell’interdizione);
che, pertanto, nel caso di specie, posta l’esigenza per l’interdicenda
di gestire il conto corrente e riscuotere la pensione, sembra rappresentare
misura “idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario”, la nomina
di un ads, sicché va, quindi, disposta la trasmissione degli atti al giudice
tutelare, ai sensi dell’art. 418, 3° co., c.c.
P.Q.M.
visto l’art. 418, 3° co., c.c.,
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.
Modena, 15.11.2004
Si comunichi
L’estensore Il Presidente
(dott. R. Masoni) (dr. G. Stanzani)
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