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Leopoldo Grosso
, vicepresidente gruppo Abele

DROGA. UNA LEGGE SBAGLIATA

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Nel contesto Europeo l’attuale legge sulla tossicodipendenza colloca l’Italia tra i Pesi che non puniscono penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale . Al momento è ancora lasciata al giudice la necessaria discrezionalità nel valutare, caso per caso, se il possesso di droga sia finalizzato all’uso personale o invece ad obiettivi di spaccio . Il referendum abrogativo del ’93 consentì di eliminare le norma, contenuta nella legge Craxi, Vassalli, Iervolino del ’90 che stabiliva la dose minima giornaliera, tramite cui veniva definita la soglia al di sotto o al di sopra della quale , la detenzione era automaticamente considerata come consumo personale o spaccio . Nei tre anni scarsi di applicazione quella norma fece danni considerevoli : aumentò considerevolmente il numero delle carcerazioni di giovani tossicodipendenti e consumatori. Qualcuno per la vergogna di essere considerato e trattato come un delinquente , si suicidò in carcere.

PERCHÉ A DIECI ANNI DI DISTANZA SI RIPROPONE UNA INIZIATIVA ANALOGA?

Le cattive ragioni alla base dell’iniziativa del governo sono sia di ordine teorico che di calcolo pratico. A quest’ultimo aspetto è ascrivibile l’utilizzo ideologico della questione droga allo scopo di ottenere consenso politico. Trattando con argomenti semplici un argomento complesso , proponendone la “soluzione” con misure drastiche ed accusando di permissivismo chi cerca di far valere le evidenze scientifiche come “razionale”dei trattamenti in corso, il governo propone una schematica lettura in bianco e nero del fenomeno, facendo dell’approccio all’intera questione un cavallo di battaglia elettorale, cercando consenso , con proposte diverse, apparentemente rassicuranti nell’ansia delle famiglie e nei timori dei cittadini . Le cattive ragioni teoriche risiedono invece nell’illusione dell’efficacia di un intervento repressivo. Ci si illude, colpendo l’ultimo anello, il più esposto e fragile della catena del narcotraffico, di contenere il fenomeno con il deterrente della punibilità. Si ipotizza in questo modo di tener lontani i giovani dal consumo e di indurre le persone tossicodipendenti al recupero attraverso le cure obbligatorie agli arresti domiciliari per evitare il carcere. A partire da una legge più severa si prefigurano percorsi virtuosi di prevenzione e di recupero, già smentiti dall’esperienza italiana prima del ’75 e da altre esperienze in Europa. Paesi europei anche a maggioranza di centro destra , stanno sperimentando narcosalas e test sulla composizione delle varie sostanze stupefacenti soprattutto quelle sintetiche per attivare un sistema di allarme rapido e consentire al Pronto Soccorso degli ospedali la conoscenza dei “veleni” su cui intervenire. In Italia non solo niente di tutto questo , ma il tentativo di cancellare gli interventi che mirano a salvaguardare la vita e il mantenimento della salute (distribuzione di siringhe sterili, in cambio di sporche, unità di strada, fornitura di narcan ) alle stesse persone tossicodipendenti se non attraverso l’imputabilità e la carcerazione . Invece di percorrere la strada dal penale al sociale , si pratica quella inversa : dal sociale al penale

L’INDISTIZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI

Non distinguere le varie droghe , i loro diversi effetti e rischi, la loro diversa pericolosità, significa annullare per decreto differenze che nella realtà esistono e sono evidenti agli occhi di centinaia di migliaia di giovani che consumano hascich e marijuana. Ogni droga è nociva, sia legale che illegale, e questo è fuor di dubbio. Nondimeno le droghe variano nel loro grado di pericolosità. Nessuno nega i danni della cannabis: rispetto ai rischi per la guida , anche se meno pesanti che per l’alcol; rispetto alla gravidanza, come per il tabacco, rispetto alla dipendenza psicologica che si può generare . Ma su questo punto attenzione : se è vero che se quasi tutti coloro che sono arrivati all’eroina hanno usato in precedenza l’hashish, è fuor discussione che meno del 5% di tutti i consumatori di hashish passano ad usare eroina. Inoltre non si conoscono casi di mortalità per l’uso di cannabis. La non distinzione fra droghe leggere e pesanti, significa negare che alcune sostanze stupefacenti siano più pericolose di altre . L’obiettivo appare quindi quello di voler colpire il consumo più che la dipendenza. Il paradigma teorico sbagliato consiste nel ritenere che la cannabis sia il precursore dell’uso di altre droghe , in un rapporto meccanicistico causa-effetto, nell’escalation dell’assunzione delle diverse sostanze, che per fortuna, non è confermato dalla realtà. Non fare alcuna distinzione tra l’hashish ed altre sostanze potrebbe voler dire accreditare le sostanze tradizionalmente considerate pesanti come a minor rischio per i ragazzi : non fare distinzione significa creare confusione. La penalizzazione del consumo difficilmente agirà da deterrente efficace. Se alcuni ragazzi ne saranno intimoriti, è facile prevedere che altri che altri ne trarranno incentivo , in atti di trasgressione e di emulazione di gruppo. Trasformare un problema di educazione sanitaria e di sanità pubblica in un problema penale significa aumentare a dismisura i comportamenti clandestini di consumo, disporre di minore possibilità di contatto e di dialogo con i consumatori, limitando non di poco le azioni preventive di contrasto all’uso, all’uso nocivo e all’abuso.

LE DOSI MASSIME GIORNALIERE

Stabilire per legge, secondo una unica variabile, la quantità di sostanze stupefacente posseduta in base alla quale distinguere , se si è consumatori e/o spacciatori, impedisce al giudice di approfondire caso per caso e situazione per situazione. Per ogni persona dipendente non è sempre facile stabilire il fabbisogno giornaliero senza il quale il soggetto sta male ed incontra la crisi di astinenza. Le soglie di quantità al di sotto e al di sopra delle quali si è considerati consumatori/spacciatori variano a seconda delle sostanze. Stupisce la variabilità dei criteri con cui tali soglie vengono stabilite; ed ancora di più emerge l’intenzione di voler colpire soprattutto il consumo più che la dipendenza.

LA SEVERITA’ DELLE PENE

L’Italia è tra i paesi d’Europa che hanno definito le più alte pene per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con l’unificazione delle tabelle (oppio, coca, anfetamine, allucinogeni, e cannabis tutte insieme) le pene dell’art.73 , che configurano il reato di spaccio , vengono automaticamente e drasticamente inasprite, con una unificazione verso l’alto. Lo spaccio viene punito con la reclusione da 6 a 20 anni. Ed anche la pena proposta per i cosiddetti “fatti di lieve entità “, vale a dire il piccolo spaccio delle persone tossicodipendenti, si uniforma a quella attualmente riferita alle sostanze pesanti, cioè da 1 a 6 anni. E’ pur vero che per i fatti di lieve entità il giudice, su richiesta dell’imputato può commutare la pena in lavori di pubblica utilità e che la possibilità di ricorrere agli “arresti domiciliari” in comunità è estesa fino a 6 anni di condanna, ma non è di facile applicazione , né sempre efficace. Se teoricamente i lavori di pubblica utilità sono configurabili come alternativa possibile alla pena relativa a persone tossicodipendenti che abbiano commessi reati correlati alla loro condizione, di fatto l’unico scenario immaginabile è l’inserimento “obbligatorio” in comunità terapeutica. Sono evidenti le complesse questioni organizzative connesse alla gestione dei trattamenti ambulatoriali in regime penale che già oggi vedono sottovalutate le attuali misure alternative a beneficio dei detenuti tossicodipendenti

IL SERVIZIO SANZIONATORIO PARALLELO DI TIPO AMMINISTRATIVO

La proposta di modifica dell’art.75 in particolare dei commi 2 e 3 , toglie la discrezionalità al prefetto di non applicare la sanzione alla prima segnalazione. Con la normativa attuale , il prefetto può limitarsi ad ammonire la persona qualora ritenga che i” fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà , per il futuro, dal commetterli”. La proposta di cambiamento dell’art.75 obbliga di fatto il prefetto a punire il consumo con pesanti sanzioni amministrative revocabili solo se l’interessato si sottopone a programma terapeutico e di cui si è certificato il buon andamento. E’ evidente che con il pesante inasprimento dei provvedimenti, diventa molto sottile il discrimine tra sanzioni amministrative e penali, sia per la pesantezza delle prime, sia per l’automatismo di passaggio alle seconde. Anche nella logica delle sanzioni amministrative è il carcere, ed il suo spauracchio, a costituire il “motore” dell ‘intervento preventivo.

LA QUESTIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

L’insistenza sull’istituto degli arresti domiciliari, inteso non solo come alternativa alla detenzione in carcere, ma come “rinforzo” ai trattamenti non residenziali e di comunità rappresenta una costante nell’impostazione che la legge intende dare ai percorsi riabilitativi. Per non prevedendo esplicitamente il trattamento sanitario obbligatorio, l’abbinamento della prescrizione del programma terapeutico con l’arresto a casa o in una struttura residenziale costituisce uno strumento molto simile, rendendo di fatto una scelta obbligata l’adesione al percorso di recupero. Con la riformulazione dell’art.89 viene infatti ribaltata la logica del trattamento così come concepito, nella specifica fattispecie, dalla legge attualmente in vigore. Oggi qualora l’imputato abbia in corso un programma di recupero, ed allorché non sussistano condizioni di particolari gravità , la custodia cautelare in carcere viene trasferita nell’arresto a casa. E’ evidente che se lo sforzo necessario per portare avanti il percorso riabilitativo, che richiede la protrazione dall’uso di sostanze, non è compensato dall’esercizio della propria libertà , si introducono in realtà due condizioni sfavorevoli. Lo stato di reclusione , non importa se in casa o in comunità , impedisce in ogni modo una verifica contestuale che, nell’esercizio della libertà , è invece quotidianamente all’ordine del giorno, poiché una maggiore esposizione alle sostanze pone il soggetto di fronte ad una tentazione ed a una possibilità di ribaltare una scelta che deve essere confermata in ogni momento. Inoltre per quanto riguarda gli arresti domiciliari nella propria abitazione , che , per stragrande maggioranza delle persone dipendenti significa convivenza stretta con la propria famiglia, si sono evidenziate, dalle esperienze fino ad oggi condotte, una serie di controindicazioni.

IL CAPOVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA NELLE SCUOLE

La nuova versione dell’articolo 106 ribalta la logica con cui, fino ad oggi, si sono condotti gli interventi nelle scuole. Nel nuovo articolato scompaiono le “iniziative di studenti animatori” tese a valorizzare il protagonismo giovanile in un tentativo di induzione della peer education, l’educazione tra pari, che si rivelata ed affermata tra gli strumenti preventivi più efficaci . Nella nuova proposta viene anche depotenziato l’anonimato per chi si rivolge al servizio di consulenza , tendendo a trasformare il rapporto costruttivo con i docenti in tema di prevenzione primaria e secondaria verso un maggior controllo sui comportamenti degli studenti. In particolare il comma 3 dell’articolo prevede che i docenti siano tenuti ad informare le famiglie rispetto i ragazzi che abbiano utilizzato sostanze. Si tende ad instaurare un clima di controllo e di repressione che rende di fatto più difficili le collaborazioni fra le diverse componenti ; si incentivano i comportamenti underground , sommersi, clandestini, comprimendo le diverse possibilità dell’intervento preventivo in un unico capitolo.

LA DECOSTRUZIONE DELLA RETE DI COLLABORAZIONI TRA SER.T E PRIVATO SOCIALE

Con la legge del ’75 prima e con la legge del ’90 poi, si è cercato, anche faticosamente , di costruire un sistema integrato di servizi tra pubblico e privato sociale, tra Ser.t e comunità. La collaborazione , in molte situazioni, è andata ben oltre ad una utile divisione del lavoro nel determinare quella catena terapeutica tra i diversi e i complementari interventi che uno stato di tossicodipendenza richiede. La creazione di strutture intermedie, centri crisi, diurni, drop in , alloggi per il reinserimento, oltre a tutti gli interventi di strada ed a bassa soglia sono in genere nati dalla fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato sociale, con l’iniziativa dell’uno e l’integrazione dell’altro e viceversa. In tutte le Regioni comunque la certificazione dello stato di tossicodipendenza è rimasta prerogativa dei servizi pubblici, sia per la complessità diagnostica di alcune situazioni, sia per evitare abili manipolazioni di chi cerca contemporanei benefici farmacologici presso più sedi di trattamento, per cui si rende necessario un unico riferimento centralizzato. Con il nuovo testo di legge invece la certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più appannaggio esclusivo del servizio pubblico. Anche le strutture private, purché provviste di necessari requisiti, possono certificare lo stato di tossicodipendenza. Ciò apre un conflitto di interessi , in quanto la struttura che certifica è poi la stessa che effettua il trattamento, potendo dar luogo ad abusi, non solo per il reclutamento diretto della propria utenza, ma anche per le possibili semplificazioni diagnostiche. Si aprirebbe inoltre il campo ad una grande variabilità di criteri diagnostici ed a una conseguente disparità di trattamento non in relazione alle reali condizioni del soggetto, ma in funzione dell’organizzazione del trattamento a cui la persona si rivolge. In tutto l’articolato della nuova legge la dicitura “servizi pubblici per la tossicodipendenza” è perennemente affiancata da “ o strutture private di cui all’art.116” . Ciò significa che qualsiasi funzione del Ser.t può essere esercitata anche dal privato. Il modello dell’integrazione, fondato sulla specificazione di funzioni diversi, ma complementari, lascia il posto alla libera competizione tra i diversi enti aventi titolo.