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INPS Circolare n. 33 del 17
febbraio 2004 (torna all'indice informazioni)
1) Bambini fino ai 6 anni di età. In caso di adozione
o di affidamento, l'indennità di cui all'art.
34, comma 1, del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità), pari al 30 %
della retribuzione, è riconoscibile, ai sensi dell'art.
36, comma 2, del decreto medesimo, indipendentemente dalle condizioni di
reddito del richiedente,per un periodo di congedo parentale complessivo di sei
mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato
o affidato. Per i periodi eccedenti i sei mesi (fino ad 11 mesi complessivamente
spettanti ai due genitori) l'indennità è riconoscibile subordinatamente alle
condizioni reddituali. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente
ha diritto al congedo, ma non alla indennità. 2) Bambini tra i 6 e gli 8 anni di età. L'art.
36 sopra citato dispone inoltre che il congedo parentale può essere fruito,
in ogni caso, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore. Ciò significa
che, dopo il compimento dei 6 anni di età e fino al compimento degli 8 anni,
il congedo è indennizzabile indipendentemente dalle condizioni reddituali, per
un periodo complessivo di sei mesi tra i due genitori, se richiesto entro i
3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e, fermo restando
il suddetto limite temporale, subordinatamente alle condizioni reddituali, se
richiesto per periodi eccedenti i sei mesi. Laddove, invece, il congedo parentale
sia richiesto dopo i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, qualsiasi
periodo (e cioè, sia che si tratti dei primi 6 mesi che dei periodi eccedenti
questi ultimi, vale a dire ulteriori rispetto a quelli fruiti fino a 6 anni)
è indennizzabile, fermi restando gli altri requisiti, subordinatamente alle
condizioni reddituali, mentre se il reddito è superiore ai limiti stabiliti,
il richiedente ha diritto al congedo, ma non all'indennità. 3) Bambini tra i 6 e i 12 anni (al momento dell'adozione o
dell'affidamento). Per quanto riguarda, infine, i bambini che all'atto
dell'adozione o dell'affidamento abbiano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni
di età (comma
3 dello stesso art. 36), il congedo parentale e la relativa indennità spettano
nella sola ipotesi in cui il congedo stesso sia richiesto entro i 3 anni dall'ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato (indipendentemente dalle condizioni
reddituali per complessivi 6 mesi, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali
per periodi eccedenti i 6 mesi). In caso di richieste successive ai 3 anni dall'ingresso,
l'indennità e il congedo non spettano neppure subordinatamente alle condizioni
reddituali. 4) Modulario. Si allega "facsimile" del mod. Ast. Fac.,
relativo ai soli lavoratori dipendenti, aggiornato secondo le indicazioni della
presente circolare. Con riguardo alle richieste di congedo parentale delle lavoratrici
autonome, va utilizzato il modello AST. FAC. LAV. AUT., la cui versione aggiornata
sarà al più presto resa nota alla Sedi mediante l'inserimento in apposita circolare.
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