Legge 30 dicembre 2004, n. 311,
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)", G.U., n. 306 del 31
dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 192Amministratore di
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Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto
di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero
per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per
l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni
di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro
per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro
ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000
milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1
e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni
di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. 5. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea,
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle
relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge
e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per
cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. 6.
Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi
costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi
sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse
proprie. 7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le
specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti
coerenti con quanto previsto nel comma 5. 8. Al fine di assicurare il
concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali
di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di
cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati,
a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono
essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato
sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato
alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale
si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli
di spesa. 9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e
l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per
spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente
esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità
e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti. 10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza
con i limiti di cui ai commi da 8 a 14. 11. Fermo quanto stabilito per
gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato
ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi
e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui
al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. 12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore
rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.
Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione
e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione
nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono
effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta
nell’anno 2004. 13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze
delle amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze
può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo
periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche
amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui
al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle
Camere. 14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione
degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati
conseguiti in termini di riduzione della spesa. 15. Per l’anno 2005, il
concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per
i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti
a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli
60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni:
6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere
b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni
di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate
dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli
strumenti di cui alla lettera a); c) interventi finanziati
dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti
sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i
soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo
strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri
successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma
15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di
spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale,
di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno
2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti
settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni
centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno
il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta,
adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al
presente comma. 18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti
titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso
la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per
cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia
e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito
della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie
fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria,
i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo
93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori,
i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla
ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonchè i conti
istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento. 19. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale,
è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute
in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono
essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello
Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze. 20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni,
le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè
le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati
dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione. 22. Per gli stessi fini di cui al comma
21:
a) per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia,
per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite
inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di
appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento
è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio
si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto
residui, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata
secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate: 1) province
con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq; 3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 Kmq; 4) province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq; 5) comuni da 3.000
a 4.999 abitanti; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7) comuni da 10.000
a 19.999 abitanti; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9) comuni da
60.000 a 99.999 abitanti; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12) comuni da 500.000 abitanti ed
oltre; 13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti; 14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale
determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti
dai commi da 21 a 53. 23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per
l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto
ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese
dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007
si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in
conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia
per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra
le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai
commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni
azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale
e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati
alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da
5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; f) spese per
calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma
24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti
da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22
e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti
da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo
gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla
copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore
sanitario. 27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono
il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate
a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro
250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il
31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla
base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio
statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti
Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità
fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti
Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche
e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze
di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari. 28. Fermo restando
quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico,
è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000
per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione
di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare
l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico
e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento
e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali. 29. Il
Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla
base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito
atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l’ISTAT. 31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione
di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese
come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano:
le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al
Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web,
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il
collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale
e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza,
ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle
finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore
a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione
superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una
previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede
il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato
rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti
nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24,
nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti
stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi
annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35. 32. Per gli
enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo
234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini
di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione
al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che
verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze. 33. Gli enti locali che
non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti
per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore
alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia
risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo
anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti
al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato,
in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; c)
ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno
2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti
in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che
deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi
del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. 36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno
2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da
21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare
gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 37. Attraverso le loro
associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al
monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai
commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province d’Italia
(UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze,
il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 21 a 53. 39. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano,
per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai
commi da 21 a 53. 40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 41. Sono abrogate
le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto
di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005
e successivi. 42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione,
deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza
di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado
di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti
ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al
primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 43. I proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati
al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per
il 2005 e del 50 per cento per il 2006. 44. All’articolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti:
«e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e
le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda». 45. Gli enti
che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite
di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro
i seguenti termini: a) un importo annuale degli interessi di cui
al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro
la fine dell’esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio
2010; c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma
1 dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio
2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti
per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte
al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la
conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto
per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale
più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione
di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti
che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali
o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà
di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti
del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni
in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di
organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle
disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo
vigenti per la categoria. 50. All’articolo 10, comma 10, lettera c),
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro
516,46». 51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione
in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello
0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo,
fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta
successivo alla predetta data. 52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno
2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo
per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione
del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso. 54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il
Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale,
il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005. 55.
Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal
medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione
dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali,
al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche
e abitative, al recupero degli antichi mestieri. 56. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno
definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità
per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. 57. Per il triennio
2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n.
103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare
per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in
misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato
del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per
l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese
di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni
e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati
nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista. 58. Con riferimento alla perdita di
gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003
e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene
riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito
tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra
i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva
da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni.
Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 59. Ai fini della determinazione
dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei
trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto ordinario
in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso. 60. Il Fondo di cui
all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato
anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali
ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 61. Salvo
quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali
all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre
2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge
n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse
da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè, unitamente
al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia
di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni
nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di
riferimento ed in conformità con essa. 62. Sono autorizzate, a carico
di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi
a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata
realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’articolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà
effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale
importo a partire dall’esercizio 2005. 63. I trasferimenti erariali per
l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. 64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse,
pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei
trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli
enti locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27,
35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all’articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. 65. Le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo
2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per
l’anno 2005. 66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà
di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione
di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. 67. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l’accertamento
dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono
prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta
2000 e successive. 68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita
dalla seguente: «h) contrazione di mutui e aperture di credito
non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
di prestiti obbligazionari»; b) all’articolo 204, comma 2, le lettere
a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l’ammortamento
non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa,
la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente
o al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel
primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso
anno»; c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti
locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della
disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura
di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto
stesso e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi
o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto
del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi. 3.
Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le
condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti
di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo
complessivo dell’apertura di credito stipulata. 4. L’utilizzo del
ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo
204, comma 3. 5. I contratti di apertura di credito devono, a pena
di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti
clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate
dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni
di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo
messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito
ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità
per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche
di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai
soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata
non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio
successivi alla data dell’erogazione; c) le rate di ammortamento
devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e
della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento
delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi
di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla
data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e,
ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato
atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi
o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata
la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui
criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche
finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati
in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»; d)
all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere
al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni
stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria
a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti
di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia
prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento
solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente
stesso». 69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui
all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si
applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere
stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o
dell’accensione». 71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento
anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi,
in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza
dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni.
In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento,
lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi
di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari
alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale. 72. Gli stanziamenti di bilancio previsti
per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico
dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento
conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione
dei mutui di cui al comma 71. 73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito
dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta
giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione
statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi
i piani di ammortamento o di rimborso. 74. In caso di nuove emissioni
di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione
alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga costituito
un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap
per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 1º dicembre 2003, n. 389. 75. Al fine del consolidamento dei conti
pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione
al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello
Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti
pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto
nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere
le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato
del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento,
ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate
di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione
tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la
regolazione contabile dell’operazione. 77. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con
riferimento alle nuove operazioni finanziarie. 78. Il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle
nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza. 79. Al fine di sperimentare
gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i trasferimenti
statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli
enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata
assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque
individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri,
al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito
ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia
ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell’indebitamento
netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le
modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia
alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. 80. L’articolo
213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1.
Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il
servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici
e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in
luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini
di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui
all’articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere
effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria,
anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore;
le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente,
con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono
liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque
nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività
amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni
per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita
di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di
finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche
sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia
di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione
di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività
produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure
organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento
di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi
previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero
verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo
stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta
adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione
al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione
delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei
soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative
e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche
all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano
di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione
delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 83. Al fine di
incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per
danni all’agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale
- interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi
agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in
agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo
di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. 84. All’articolo 15
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma
3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione
del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto
per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi
dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata
di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente
agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale
di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata
per l’anno 2005 di 50 milioni di euro. 87. Nell’ambito del Fondo per lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59,
comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano
d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici
con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per
la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione
di spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n.
122 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le modalità
di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 88. Ai fini
di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro
per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. 89.
Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro
e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 90. Le
somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata
la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese
connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi,
non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali. 91. Per il personale dipendente
da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche
conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93
a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 88. 92. Il decreto del Presidente della Repubblica
25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca,
si intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003. 93. Le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi
e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo
e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque
conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli
uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione
dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei
servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e
di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base
del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del
31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè
non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007
le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente
le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi
da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato
disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione
abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle
connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi
i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni
di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98. 94. Le disposizioni di cui
al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica
e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli
avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali
e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola
ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale. 95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici,
agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto
si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonchè al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie
locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146
e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter,
del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge
23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate
con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre
2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità,
anche intercompartimentale. 96. Per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto
di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni
ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo
di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni
di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160
milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007
e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro
in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni
ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. 97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione
in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio
per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la
copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443
posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; e)
dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza
soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino
alla data di entrata in vigore della presente legge; f) a decorrere
dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo
n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali
della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo
19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; g) del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il
controllo dei confini dello Stato; h) degli addetti alla difesa
nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del
30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni
regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure
di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire,
per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di
spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572
milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007
e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a
215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno
2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole
del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato
rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno
precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso
sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse
al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di
equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per
le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di
cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107
si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola
si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni. 100.
I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007
sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. 101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano
al comparto scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali
e relativi consigli e federazioni. 102. Le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco
1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni
i dati previsionali dei fabbisogni medesimi. 103. A decorrere dall’anno
2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità,
effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni
dal servizio verificatesi nell’anno precedente. 104. Il secondo periodo
del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze». 105. A decorrere dall’anno 2005, le università
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore
e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi
sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa
vigente. 106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2005. 107. Per le regioni, le autonomie locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione
dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni
per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 108. È stanziata, per l’anno
2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività
inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di
trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei
trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa. 109. I soggetti che nell’esercizio
di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti
od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura
con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l’indicazione nell’autofattura
delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza
diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi alle autofatture
emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente
raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun
obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato
e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze
contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della
vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni
dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli
alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai
medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo
degli interventi oggetto dei programmi stessi. 111. Allo scopo di favorire
l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito,
per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da
cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche
ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno
2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso
al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro
250.000. 114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti:
«legalmente costituite». 115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo
di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio
1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso
il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo
stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma
non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli
enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. 117. I Ministeri per i beni e le
attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS,
dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti. 119. L’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con
contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità
e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi
oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato
a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale
con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi
oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro. 120. Al fine di
consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione
dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo
determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27
maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al completamento
dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. 121. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni
e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005. 122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto
superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè
per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università. 123. I comandi del personale della società
Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogati al 31 dicembre 2005. 124. Nulla è dovuto a titolo di indennità
o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del
personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione
di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di
monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che
sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell’ente o della società
e dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. 125. All’articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse. 126. Per la proroga
delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni
di euro. 127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica
della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di
diritto per l’anno scolastico 2004-2005. 128. L’insegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in
possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti
solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento
con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto
dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento
sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici
2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente,
la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti
previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare
il conseguimento del predetto obiettivo. 129. La spesa per supplenze brevi
del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di
euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni
idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti. 130. Per
l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione. 131. Per la realizzazione
di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche
e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. 132. Salvo diversa determinazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare
provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza
di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche. 133. All’articolo 61 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri
aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente
o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza
pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile». 134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 63-bis. (Intervento
dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione
e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere
assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze». 135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti
amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora
in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti
su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante. 137.
Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione
o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti
dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato
e dei dipendenti di soggetti privati»; c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente
titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali
a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito
per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a),
della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme
di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell’ENPALS. 142. Il termine concernente
i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del
1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa,
differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006. 143. Ai fini della
copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio
dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo
di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali
risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi
per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità
del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta
legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700
milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno
2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme
trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo
49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto
previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari
a 307,51 milioni di euro; c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate
presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare
complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro; 4) finanziamento
degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a
10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al
comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio
2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo
di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da: 1) i minori oneri accertati
nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati,
per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche
per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di
euro; 3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo
42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001
e del comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione
figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo
pari a 160 milioni di euro; 4) i minori oneri, rispetto alla somma di
872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e
dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione
di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione
delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo
pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti
da: 1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 277 milioni di euro; 3) i minori oneri, rispetto alla somma di
872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n.
415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione
delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo
pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura
o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale
ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini
della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione
salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo
comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni,
estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti
speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006. 148.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione
al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti
ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito
di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme,
le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto
a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi
dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato
allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico
delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite
dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia,
obbligazioni contrattuali del datore di lavoro. 149. I commi primo e secondo
dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi
sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica
on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali
determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare
o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo
il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione,
al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica
on line della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro
dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di lavoro, previsti
dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente
e»;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»; c) il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845
del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato
dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre
di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base
delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello
relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso
al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità
di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse
agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente
e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle
imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine
di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali
del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge
17 maggio 1999, n. 144». 152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»
finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè
le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non
potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno
2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota
di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale
al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione
dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo
il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando
quelle già esistenti. 154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui
al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti
del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante
30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali
proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005,
anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie
di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti
in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione
nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30
per cento per le proroghe successive. 156. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005». 157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n.
335» sono soppresse; c) il comma 9 è abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola: «tredici»
è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il comitato
amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato
scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto
medesimo». 159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo
contabile e per essi non trova applicazione l’articolo 2409-bis,
terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità
sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti
pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta
alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione
di euro per l’anno 2005. 161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con
contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano
ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente. 162. All’articolo 3,
comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le
parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 163.
Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e
all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005.
A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato
un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle
modalità di attuazione del presente comma. 164. Per garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa
del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato,
è determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005, 89.960 milioni
di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno 2007. I predetti
importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno
degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre
al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria,
la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di
euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno
2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette
disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 165. Resta fermo l’obbligo
in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio
carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della salute
all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del
predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento
della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce le
modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente
a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali
i medici possono prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie usate per
la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente
improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l’efficacia,
e predispone l’elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione
e la vendita per unità posologiche. 166. All’articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10: 1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate
alle lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione
dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicità al pubblico (OTC)»; b) al comma 14, ultimo periodo,
le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
c) e c-bis)». 167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della
“nota“» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito
del programma annuale di attività previsto dall’articolo 48, comma 5,
lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione
volto a diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata
informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai
farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni
specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste
complete di farmaci generici disponibili. 169. Al fine di garantire che
l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela
della salute, ferma restando la disciplina dettata dall’articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire
che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione
di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli
essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza
e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano
sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005. 170. Alla determinazione delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali,
assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse
a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio
decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime
restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede
alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.
Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento
biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno
a decorrere dall’anno 2005. 171. Ferma restando la facoltà delle singole
regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti
di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi
tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici
e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione
alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della
residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene
regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.
Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori
in violazione di detto principio. 172. Il potere di accesso del Ministro
della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso
a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche
se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende
ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell’effettiva
erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e
all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica
dei relativi tempi di attesa. 173. L’accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto
al livello di cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno
2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle
finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa
sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario; d)
il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti
strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti
e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal
ricovero ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con
il Piano sanitario nazionale; e) il vincolo di crescita delle voci
dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano
che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere
dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati
nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale
di competenza di precedenti esercizi; f) in ogni caso, l’obbligo
in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale
che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione
di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore
generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione,
ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione
di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del
monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione
a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero
essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei
ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro
i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di
commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato
del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di
gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.
I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della
copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario
relativi all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi
di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in
deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare
l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto
della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma
e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio
o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle
maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni,
antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni
possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed
in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero
modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del
presente comma. 176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui
al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per
gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme
eventualmente erogate. 177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono
le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati
a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446,
in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno
il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite
del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna
azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004. 178. Il rapporto
tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni
e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato
da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività
delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa.
Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata
biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata,
per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173,
ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo
tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo
a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture
competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale
e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento
della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187. 180. La regione
interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi
del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede
ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell’economia
e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui
gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti
di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo
è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente
alla verifica della effettiva attuazione del programma. 181. Con riferimento
agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000
milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006
e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento alle
regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma
173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo
per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 182. Limitatamente all’anno 2004:
a) l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento
a loro carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti
di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque
adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano,
purchè l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale
venga rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli
essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi
del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati
forniti dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della
salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni
singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso
all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito
dal citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia
italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento
della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo
48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio
successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento
pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento
del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia
e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere
alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare
sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno
sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti
anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni; c)
all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello
di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto
2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere
dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della
verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181; d) nelle
more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dell’intesa
di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno
2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005; e) sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli
esercizi successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma
1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero dell’economia e
delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria
a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre
2005». 186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute,
anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente
prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo
dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento
del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di
ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di
bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione
sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti
patologie, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor». 188.
Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso di
completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano
una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate
del 10 per cento. 190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni
al divieto di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai
maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma
189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo,
nonchè per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione
alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie
ad esso correlate. 191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità
da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma,
e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi
relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di
polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti. 192. Al fine
di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e
per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e
i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni
di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per
l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi
di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità
che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e
dalla gestione. 193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi,
uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi
e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare,
in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo
8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare,
a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa. 194. Ai
fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture
di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui
al comma 193. 195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui
al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193,
secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 196. Ai fini della copertura
delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di
cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 197.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, purchè sia già in possesso di caselle di posta elettronica
fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto
alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative
norme attuative. 198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate.
Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di
altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione
telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative. 199. Per l’anno
finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in
entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8
ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente,
e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati
allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro
da stipulare con le regioni territorialmente interessate. 200. Al fine
di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo
economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali
già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti
dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo
3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente
appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino
al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni
di legge. 201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle
aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione
dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita
di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa
ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento
del processo produttivo medesimo. 202. Al fine di consentire l’avvio di
un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti
da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso
la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda
Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative
del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato
a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito
Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,
che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia
di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le
condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure
volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione,
in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo
l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità
naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i
quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito
edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri
accessori. 203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli
interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità
di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo
5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5
per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San
Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota del 5 per cento
per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni
delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre
1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota
del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali
è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per
gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti
dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni
di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione
emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei
giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota pari a 5 milioni di euro annui
per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50,
comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo
detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici
anni, a decorrere dall’anno 2005. 204. Per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del
24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre
2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare
l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra
i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la loro formazione,
fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità
di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi stessi,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a
tutto l’anno 2005. 207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al
comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non
docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università
statali, nonchè al personale dirigente, docente e non docente delle scuole
paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle
università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità
attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo
del comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 208.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad
una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore
informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria
servizi informatici pubblici (CONSIP Spa). 209. La sezione speciale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita
con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40
milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e
20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì
utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun
anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche
degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate
con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la
disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche. 210. Le risorse
del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’articolo
5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono
destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 211. L’intervento di
cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 110 milioni di euro. Il
contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica
ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure
per l’assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all’anno 2004,
dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni
30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di
cui al presente comma. 212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005,
per l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata
ad euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da
parte dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle
aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila
abitanti. 213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione
tecnologica e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della
radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere sui
contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo
comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai
fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato
comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei
soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun
anno. 214. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato
di 5 milioni di euro per l’anno 2005. 215. Al fine di rafforzare l’attrazione
di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa
è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre
effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità
positive sul territorio. 216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il
cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità
di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a
valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore
a dieci, concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a
tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il
mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili;
b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20
per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee
al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale
sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere
b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per
cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese. 217. Le
agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine
l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli
interventi previsti dai commi da 215 a 221. 218. Con delibera del CIPE,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione
delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215
nonchè le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate,
tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall’Istituto italiano
per gli studi storici e dall’Istituto italiano per gli studi filosofici,
aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive
attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo
sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno.
Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative
modalità di erogazione. 220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti
presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun
anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio
2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario
del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con
cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati
da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento,
concluse e in corso, nonchè sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle
azioni assunte per conseguirlo. 221. L’efficacia delle disposizioni di
cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea. 222. Al fine di favorire l’afflusso
di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate
nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare
quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore
al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società
di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal
citato Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale
dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando
che l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante
della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi. 223.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222 si
provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208,
e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2,
in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 224.
Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal
decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche
nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già affidata
a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite
dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì,
facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter
dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente
controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c),
del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita
ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario
liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per
la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato
ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita
la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni
dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella
data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione
degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di
dodici mesi» sono soppresse. 228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo
119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è
soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la società
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera
c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente
alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa
non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005. 230. Le risorse del
fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61,
68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonchè
alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto
è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito
nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le
finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l’anno 2005. 231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge
12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi
pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle
seguenti: «settore agricolo». 232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo
di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere
protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria
e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio
estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione
finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le
parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel
quarto periodo le parole: «per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,». 233. Per l’anno
2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali
di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari. 234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle
attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il
Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I
relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo
2001, n. 57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005,
in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte
le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della
legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro. 235. All’articolo 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma
5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata
di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento
operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica
le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle
imprese di autotrasporto, nonchè delle distanze chilometriche percorse
in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre
il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano
la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al
settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate
dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo
22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo
80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate
del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio
nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio
regionale procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca
delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità
per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine
è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005. 238. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per
le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della
legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua,
maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 239. I soggetti di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa
per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste
dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare
tale facoltà entro il 31 marzo 2005. 240. All’articolo 24, comma 6, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole:
«comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di
cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801
del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».
241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture
olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre
2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo
21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi
previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento
funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico. 242. Per il triennio
2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle risorse
previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2
dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 243. Nella regione
Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti
a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra
zone disomogenee. 244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni
sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nelle cooperative
edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero
importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento
delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto
della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate
a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per
la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti
nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria
delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto
nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma
153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005,
la spesa di 1 milione di euro. 247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio
del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro
di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione
di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio
delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. 248.
Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili,
con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno
da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito,
per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili
con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato
al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti
di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione
e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani.
Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale
del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici,
enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo
industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e
progettuale. 249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 250. Nello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l’anno
2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo
per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi
di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza
strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento
di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico,
di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. 252. Il Fondo rotativo nazionale
per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo
4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per
un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005. 253. All’articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite
le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore
e dei collaboratori tecnici». 254. Per le esigenze connesse all’esercizio
dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza
delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie
di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali
di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano
almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del
citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè,
per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti
di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. 256. Per la
prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l’anno 2005. 257. Al fine di garantire la piena
realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000
euro. 258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi
di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo
1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare
le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo
2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove
navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento
per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro
per l’anno 2005. 259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee
ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005. 260. Al fine di
valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo
curate dall’apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 261. Per le attività di monitoraggio
delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto
sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle
riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro
a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici
o privati, di istituti demoscopici nonchè di consulenti dotati di specifica
professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 262. Nel limite complessivo di 22
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente
utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di
euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati
in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate
nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.
In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo
di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione
previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per
spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo. 263. Nel limite di spesa
complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni
di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350,
avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004. 264. All’onere
di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno 2005,
si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 265. Gli interventi di reindustrializzazione
e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese
e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo
di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato
con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158
del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente
della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004,
nonchè al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di
Brindisi. 266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma
265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive
regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e
infrastrutture di aree industriali dismesse. 267. Il programma di cui
ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale
e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181. 268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso
un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52
milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007. 269. Per
garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale
di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio
2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse
finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui. 270. Al fine di
sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo
di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato
altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio,
del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione
delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi
o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la
loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei
processi innovativi;
b) all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi
all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software
per la gestione automatica di spazi espositivi); d) all’acquisizione
di servizi di connessione a larga banda; e) al check-up sulla
struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente
gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale,
le risorse strumentali; f) alla progettazione e realizzazione di
interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione
di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta
dell’impresa commerciale; g) alla realizzazione di innovazione
tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati,
per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti
automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni
di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti
termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di
cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche
ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio
2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui all’articolo
5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità,
fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio
2008. 273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i
canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza
connessi alla locazione degli immobilistessi». 274. Relativamente alle
somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di
immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione,
da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda
richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione
di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie
per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il
31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata
nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile
2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente gestore di
voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del debito maturato,
effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi
pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la
condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono
di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni,
gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di
proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono
esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni
altro tributo o diritto. 276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento
dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati
ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari.
Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede
con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia
del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno
a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 277. Al comma 6-bis dell’articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite
le seguenti: «e valorizzati»;
b) all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione»
sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi
internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet,
costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità
fatta aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio
1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione del Protocollo di Cartagena
sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione
sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui
alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva
di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione
riferite alle citate Convenzioni internazionali. 280. A decorrere dal
1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate
all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento
e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione
volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una
adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al
fine di consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in materia
di circolazione e antinfortunistica stradale. 281. A partire dal 1º gennaio
2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti
dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del
lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali
giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per
il finanziamento dello sport. 282. Le modalità operative di determinazione
della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti
dai giochi di cui al comma 281, nonchè le modalità di trasferimento periodico
dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008,
le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni
di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario
finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali
di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008. 283. Ferme restando
le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli
12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento
dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva
e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta
di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno
2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio
al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento,
come contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per
cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse
entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti
dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo. 284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo
e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º
gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI
di cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse
a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione
delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite
non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal
regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005,
sono acquisite dall’erario. 285. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma
1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse
a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita
dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata,
trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di
cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio
1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b)
8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20
per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo
alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo
speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove
modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del
comma 2 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi,
sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei
proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione
delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria
e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella
dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona
fede dei partecipanti; e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore
al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione
della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione delle scommesse a
libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi
di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali
in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità
tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve
dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari.
Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo
di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di
quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione
di cui al periodo precedente stabilisce: a) il termine, di natura
essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore,
delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse
a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera
a); c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore
in misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno
svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse
a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna
scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più
efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento
specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni
relative a forme di gioco non a distanza. 291. Per le attività di diffusione
e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società
di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti selezionati
con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria. 292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee,
con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della
posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi,
nonchè i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche
e telematiche. 293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni
competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero
di singoli concorsi od estrazioni. 294. Nel caso di cui al comma 293,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni
competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di
gioco. 295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali
delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri
per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente
ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni
di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. 296. Le dotazioni di parte corrente indicate
nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre
a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo
da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro,
e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa
annua di 850 milioni di euro. 297. L’autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma
5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di
2.000 milioni di euro per l’anno 2005. 298. A decorrere dal 1º gennaio
2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante
il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al
70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della
componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo
4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore quota che
assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente
tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo
3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al
presente comma. 299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono
ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di
seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze
– u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005,
100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze
– u.p.b. 3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50
milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; c) ANAS
Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS):
40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni
di euro per il 2007; d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia
e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni
di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro
per il 2007.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della
tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive
modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante
dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza
di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici
a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo,
pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la
misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata
al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società
è fissata al 100 per cento. 302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno
2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello
Stato pari a 650 milioni di euro». 303. I beni culturali immobili dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro,
possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di
un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna
a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione
indicati dal predetto ufficio. 304. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere
fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti
nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di
cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente.
L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza
pubblica. 306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il
processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse. 307. I commi
1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a)
euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino
a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per
i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice
di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore
a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e
fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore
a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi
di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi
il contributo dovuto è pari a euro 120». 308. L’articolo 46, comma 1,
della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: «1.
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore
non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse
relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni». 309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono
superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui». 311. La disposizione
recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di
provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione
al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria
da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano
motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni
e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano
comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002; d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto
alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che
questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione
in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti
dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa
funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali
e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni
interessate. 315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica
al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi
di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte
dell’ufficio giudiziario competente. 316. Il provvedimento di alienazione
è comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico
registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento
delle relative iscrizioni. 318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle
tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli
anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e
i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli
e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine
agricole e operatrici; c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso
per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del
20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia
del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei
annui costanti a decorrere dall’anno 2006. 321. Alle procedure di alienazione
o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze
di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano,
qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma
312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320. 322. All’articolo 82,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell’ordine,»
sono soppresse. 323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito
dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati,
anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione
per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi
previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo». 324.
La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti:
«astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i),
è aggiunta la seguente:
«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali
all’utilizzo delle prestazioni medesime». 327. All’articolo 205 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le spese
relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali
all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa
stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura
del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di
prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste
al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono
stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse
e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti
dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone
annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia
delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo
periodo,». 330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano
alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione
del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi
327 e 328. 331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma: 1) dopo la lettera e) è
inserita la seguente: «e-bis) denunce di inizio attività presentate
allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione
di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e
del gas,»;
b) all’articolo 7: 1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli
atti di cui alla lettera g) dell’articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g)
del primo comma dell’articolo 6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare,
gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»; 3) il sesto comma è sostituito
dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore
finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo
6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza
i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione
di natura finanziaria»;
4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo
sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini
delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati
sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera
b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli
istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali
all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti
in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti
solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto
stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del
territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti
di cui al comma 333. 335. La revisione parziale del classamento delle
unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per
le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo
rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai
comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli
di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato
secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339.
L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata
la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con
provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima. 336. I comuni, constatata
la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto
ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari
di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente
gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari
segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 337.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal
1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune,
ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del comune. 338. Gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi
di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo
31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con
riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli
20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati
rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066. 339. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. 340.
Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio
2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria
censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non
può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili
già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,
con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento». 341. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti
di locazione) – 1. La liquidazione dell’imposta complementare
di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone
di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento
del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma
4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dell’imposta per le annualità successive alla prima». 342. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito il seguente: «Art.
41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40
e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati
derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto
ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di
immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del
rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti
quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della
determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10
per cento del valore dell’immobile. 3. Ai fini di cui ai commi
1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52,
comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti,
rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano
applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno
e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità
telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate,
con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con
la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che
provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia
delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i
dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione
telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione
degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge
n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo
12. 345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione
anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per
le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente
a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di
durata inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al
precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto
comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al
primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei
riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi
di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. 347. All’articolo
11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero,
in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito
dal seguente:
«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a),
i costi relativi al personale classificabili nell’articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»; c) il comma
4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono
ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile
supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»; d) dopo il comma
4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori
assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale
per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale
nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi
di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento
dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di
lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale
si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale
di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del
costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di
cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali
i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività
commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che
assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti,
ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità
del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti
in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce
la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai
sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo
d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione
di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione
spettante ai sensi dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12»;
b) l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica
è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo
articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata
a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o
non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato
o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore
di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104»; 2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di
famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi
1 e 2»; 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo
di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli
addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro,
aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo
10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se
il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per
intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete;
negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime
quattro cifre decimali»; c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo
13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono sostituite
dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite
dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; c)
oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite
dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di
legge»; d) l’articolo 14 è abrogato. 350. È introdotto un contributo
di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal comma 349, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione,
il versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante
il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per
le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento,
salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto
disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute
negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004,
se più favorevoli. 353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 23: 1) nel comma 2, lettera a), le parole:
«al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo
testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono
sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo
unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo
le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico»;
2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti
indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori
di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta
sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico,
e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui
al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per
erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali»; 3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell’articolo 29: 1) nel comma 1, lettera c), dopo le
parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di
finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile
con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo,
alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000
milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione
e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti
annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi
agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio. 356. Il CIPE, con una o più delibere
adottate con le modalità previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti
agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa
depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie
dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo
complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal
CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico
del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede
la misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilisce
la durata massima del piano di rientro; e) prevede che le nuove
modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste
dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non
è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo
stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca
totale o parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale
opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in
relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma
356, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati
previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche
per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione
e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione,
la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura
delle spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del
finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e
delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti dal comma 360, sono
posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio
dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del
finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia
dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base
3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione,
è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma
356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo
in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la
spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni
di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per
gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni
di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate;
alla quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari
rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. 362. Nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «Fondo per
i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le
dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a
debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti
dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti
alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei
titoli giuridici. 363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione
alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere
su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di
euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse
costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa
è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti
senza l’autorizzazione del soggetto ceduto. 364. Il Ministero dell’economia
e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti
Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico
del Fondo di cui al comma 362, nonchè, a decorrere dal 2006, alla corresponsione
degli oneri di gestione. 365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone
apposita rendicontazione annuale sull’amministrazione del fondo, di cui
al comma 363, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali
per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi
ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate,
alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi
e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto. 366. Agli oneri di cui al
comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate dal comma 300. 367. A fini di contrasto di fenomeni di
elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto
nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti,
anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali
o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del
territorio. 368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione
commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti
o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione
nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via
diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia
del territorio. 369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti
documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto
del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto,
l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione
commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per
la fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli
uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche telematica,
dei predetti documenti, dati o informazioni. 370. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali
e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari
direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio. 371. Le attività
di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate
da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio, che
disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche
ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione,
della elaborazione dei dati, nonchè il controllo del limite di riutilizzo
consentito. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale,
non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria
di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali
e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 373. L’accertamento
delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato
al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri
previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia
del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata azione
di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni
di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore
dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione
continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale
dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla
predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione
e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale
designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze
di consolidamento dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in presenza
di coincidenti ragioni di pubblico interesse. 374. Alla presentazione
degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere
dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma
elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita
dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore
dell’Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente
a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari
tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la
trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo; c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità
relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da
allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto deposito
presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione,
a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui
beni; d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali
per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti
intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure
automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2005». 377. All’articolo 3, comma 2, primo periodo,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«ad euro 10.000». 378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma
3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono
al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici
giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il
numero identificativo intracomunitario nonchè il numero di telaio degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi
passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo
intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza
delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti
non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata,
entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli. 379. Con decreto
del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla
disposizione recata dal comma 378. 380. Con la convenzione prevista dall’articolo
1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle informazioni inviate
dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378. 381. All’articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il
seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il
giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo,
da attuare secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti
ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni
risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381. 383. All’articolo
7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente
o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o
inesatti». 384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia
con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto
acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione
ricevuta.
385. Il direttore dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento,
i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, introdotto dal comma 381. 386. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli
organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni
di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni
dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è
obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3.
L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare
che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi
o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento
dell’imposta».
387. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è
introdotto l’istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale
possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti
e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione fiscale
determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale
e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2003;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella
esercitata nel biennio 2002 e 2003; c) che non erano in attività
in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al 1º
gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio 2004; d) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei
periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003; e)
che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto per i medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla
base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle
risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento
dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.
390. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando
la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per
un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi
gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine,
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente
infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della
proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta
divergenti sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e
b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla
base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente
al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili
al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella
applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte
di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello
pianificato; c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali
per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto
salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve
le prerogative delle Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i
versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 393, ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto: a) il contribuente assolve ordinariamente
a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo
periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle
entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto
della pianificazione nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione
del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari
e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche
nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b)
e c), non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito,
ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a),
ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui
all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria,
emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti
non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a),
e 394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere
b) e c).
398. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della pianificazione fiscale concordata cessa
di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata
la variazione. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di
contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio,
decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata nonchè
approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta
di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati
i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti
la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi
da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche
in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonchè le modalità di adesione. 399. Gli studi di settore
previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data
di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto
alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta
anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto
anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità
nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi
di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. 400.
In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione relativa agli
studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195. 401. Gli organi preposti al controllo,
in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore,
sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l’impiego
di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione
nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma: 1) al numero 2): 1.1) nel primo e secondo periodo,
le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono sostituite
dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e
documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati
a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti
ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»;
1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti
o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,»
sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,»
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»; 3) al numero 6-bis), il primo
periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione
del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o
del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4) al numero 7): 4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi
a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate
da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo
20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto,
tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare
le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato
o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono
inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel secondo comma: 1) al secondo periodo, la parola: «sessanta»
è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore
regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le richieste
di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se
negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste,
delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti
e le operazioni indicati nel citato numero 7)». 403. All’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
nel secondo comma: 1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita»
sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui
dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate»
è sostituita dalla seguente: «rilevati»; 1.2) nel secondo periodo, le
parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite
dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo
52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;
2) al numero 5): 2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino
a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,»
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»; 3) al numero 6-bis) il primo
periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione
del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o
del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4) al numero 7): 4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi
a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate
da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo
20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto,
tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare
le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato
o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono
inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel terzo comma: 1) al primo periodo, la parola: «sessanta»
è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore
regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le richieste di
cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se
negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte,
nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7)». 404. Le disposizioni di cui al terzo comma
dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonchè quelle di cui al quarto comma dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate può
essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle
esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte
dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia
delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una
Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero
di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti:
«nonchè l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse
le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»; c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta
da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole da: «l’ufficio dell’imposta»
fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti
uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e
verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale
accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono inserite
le seguenti: «o di imposta»; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse
le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle
procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
407. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
primo periodo dell’alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali»
sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie
reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto,».
408. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da
quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè
con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente»
sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi e».
409. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime
di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti
arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando
in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso
quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili
sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei
compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti
degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria,
anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni
di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale,
individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma
7»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nelle
ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della notifica dell’avviso
di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»; c) il comma
6 è sostituito dal seguente: «6. I maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti di cui
al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui all’articolo
2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell’obbligo
della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del
codice di procedura penale». 410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal
comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «i periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni,»; 3) le parole: «per adeguare i ricavi o i
compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2: 1) le parole da: «Per il primo periodo d’imposta»
fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per
i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; 3) le
parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L’adeguamento
di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da
quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che
sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul
reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli
annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la
predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili». 412. In esecuzione dell’articolo
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti
l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta,
a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di
pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione
si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi
di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con
riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun
periodo d’imposta». 415. All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti:
«; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative,
nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per
i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed
esecutive» sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo
12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti:
«la specie del ruolo,»;
b) all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»;
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo
le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»; c) all’articolo
25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di
decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo
alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 8, comma 2, terzo periodo,
le parole: «garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono
sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito
il seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente
e dello stesso garante»;
b) all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono
sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle
somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione
a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso
garante». 420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del
comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento
ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei
crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito
atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità
previste dall’articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27. 422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore
a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni. 423. La competenza all’emanazione
degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta. 424.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno
2003. 425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). –
1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543
e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi,
debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare
per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro
dovute al creditore». 426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio
di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma
organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità
penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare
le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio
compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma
di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad
essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo
dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale,
da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30
per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006
e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni
del presente comma.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione
e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente
alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006. 428. A condizione che
la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del
30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento
delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo
2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento
delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 429. Le imprese
che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. 430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione
commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive
che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura
di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie
superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore
ai 10.000 abitanti. 431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione
telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma
429 sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi
di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque
fermo l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente. 432.
Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette
alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo
11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. 433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla
razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato, l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del
Ministero dell’economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata,
anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi
nonchè i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario
ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri
e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica
dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il
venire meno dell’uso governativo, delle concessioni in essere nonchè di
ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione. 434.
Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite
in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con
vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata
alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto
di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo
i parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura
dell’8 per cento. 435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle
aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto
del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento,
in misura pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla
presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi
pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati
alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate
fra le parti le spese di lite. 436. I beni immobili che non formano oggetto
delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti
di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del
2001, possono essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a
trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto,
a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia
data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore
al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della
medesima Agenzia. 437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette
alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali.
Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le
alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa
privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili
di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore
al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione
a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il
diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè
dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto
di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti
i crediti richiesti dall’amministrazione competente. 439. Le disposizioni
agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali
territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni
immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità
in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano,
per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti. 440. Il
regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato. 441. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo
2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni
nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo
18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli alloggi di cui al comma
442. 442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle
procedure e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà
statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti
in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti
previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni
di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento,
si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione
della domanda di acquisto dell’alloggio. 443. Dopo il comma 13-bis
dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti
i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis,
il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio,
di concerto con l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio
2005 beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non
più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare
al Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del
demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma
13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato
per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione
di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli
immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 13-quinquies. La
Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione
degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati,
per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque,
non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche
delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate
sui finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo 5, comma
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle
somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi
delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi
ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel
corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro
della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies,
a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di
valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della
difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis,
e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori
e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli
anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all’ammodernamento
e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta,
La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l’anno
2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale
in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999,
n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso
il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse
non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
è abrogato. 446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi
edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro
normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie
fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di
sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia
del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali
e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione
di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c),
d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui
alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione
da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica
comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi
triennali e agli elenchi annuali dei lavori; c) ogni tre mesi,
il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti
negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo inferiore alla soglia
prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti
nell’anno considerato; d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le
previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi,
necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonchè
le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non
più necessario all’esecuzione delle predette finalità.
447. L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la
formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e
fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico
per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi
annuali.
448. L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta
al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle attività
svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447. 449. I piani
di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. 450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno
o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare
tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture
Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo
comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate
tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione
e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse
della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate
da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa
e i Ministeri interessati. 451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. 452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali
necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia
e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18
giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici
anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo
19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale
speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa
Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione
delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande
viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità
al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande
attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili
di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase
della progettazione preliminare. 453. Per consentire l’inizio dei lavori
relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del
21 dicembre 2001 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo
quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere
dall’anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire
a favore dell’ANAS Spa ai sensi dell’articolo 47 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. 454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di
esecuzione di lavori e». 455. Per la realizzazione ed il completamento
di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente
in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le
grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più
intensa circolazione viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali
ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo
per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005
e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi
alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 456. Per la concessione di contributi alla realizzazione
di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale
di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie
di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi
erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di aiuti di Stato. 457. Per la prosecuzione degli interventi
previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005. 458. È autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della
prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell’articolo
3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 459. Per le finalità
di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1,
della legge 1º agosto 2002, n. 166. 460. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle
società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro
V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni
di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle cooperative
sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle
altre cooperative e loro consorzi.
461. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente
alla lettera a) del comma 1.
462. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al
reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale
sulle attività produttive. 463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a
462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte
e la deducibilità delle somme previste dall’articolo 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni. 464. A decorrere dall’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse
da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento
degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad
una riserva indivisibile prevista dallo statuto. 465. Gli interessi sulle
somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro
consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,
sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento
alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. 466. Le disposizioni dei commi
da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d’imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2003. 467. Al numero 41-bis) della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005,
anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo
10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese,
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti
di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione
di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono
concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione
al presente comma. 468. All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso. 469. All’articolo 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi
dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese
nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia
superiore al 50 per cento del volume d’affari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma
11, è inserito il seguente: «11-bis. Per i soggetti di cui al comma
1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati
per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai
tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano
le modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che
nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente
comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni
effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. 472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito
il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione
dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse». 473. Le
riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere
assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10
per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve
per ammortamenti anticipati. 474. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre
1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai
sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per cento. 475. Le riserve
e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati
all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell’impresa ovvero della società e dell’ente e in caso di distribuzione
dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo
4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall’articolo 26, comma
5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall’articolo 13, comma 5,
della legge 21 novembre 2000, n. 342. 476. L’imposta sostitutiva è liquidata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma
473 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio. 477. L’imposta sostitutiva
è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve
iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata
al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione
è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le
modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi. 479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo
3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10
milioni di euro per l’anno 2005. 480. Al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis.
Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta
sulla pubblicità»; b) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente: «1-bis. Il presente articolo si applica alle persone
fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo
20-bis»; c) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1.
I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione
dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata
dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di
cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale
per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto
sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni
e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi
similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio
nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile,
di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute
a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora
le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore
delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo
di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre
2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà
le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma
non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse
a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento
è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma,
al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.
Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo
20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in
flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
e) all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente
è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale». 481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente: «13-quinquies.
Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo
20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto
di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale». 483. Alla
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido,
dell’esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite
dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale.
Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b) all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non
sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184,
185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese
sostenute nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006
resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può
essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni
di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006. 486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi
compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati
criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati. 487. La vendita al pubblico delle sigarette
è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo
erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali
delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto
1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge
29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per
cento. 489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, è sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi,
sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I
cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna
ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota
stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse
sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del
lotto attraverso la rete automatizzata del lotto. 491. Il primo ed il
secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono
sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come appresso: a) sorti del gioco: premi
per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi
della posta; c) estratto determinato: cinquantacinque volte la
posta; d) ambo: duecentocinquanta volte la posta; e) terno:
quattromilacinquecento volte la posta; f) quaterna: centoventimila
volte la posta; g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque
sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere
la somma di 6 milioni di euro». 492. Resta fermo quanto stabilito dal
terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto
determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato
la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo,
terzo, quarto e quinto estratto. 494. Con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del
gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto. 495. All’articolo 110,
comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. 496. La disposizione
di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio
e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta,
gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti
in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorchè non
consentano il prolungamento o la ripetizione della partita. 497. L’esenzione
di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle
giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche
relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione
telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. 498. È istituita,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni
attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti
dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere
ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività
di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma
di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell’UNIRE.
499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma
7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è
applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti
i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici,
risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche
definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289». 500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 7».
501. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e
2 sono abrogati. 502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti
attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3
e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità
a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono
a carico dei richiedenti. 503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2005». 504. All’articolo 2, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
«Per l’anno 2003 e per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2003, 2004 e 2005». 505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi
di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
è fissato in euro 3.615,20. 506. All’articolo 11 del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori
agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998
al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo
2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2005.
508. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2005». 509. All’articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: «per i cinque periodi d’imposta successivi» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d’imposta
successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per
il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento». 510. Per l’anno 2005 sono prorogate
le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione
contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della
predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia
di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote
di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato
al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed
agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi
di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria
è attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi
di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti
amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi
trasferiti.
513. Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. 515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino
al 31 dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate
è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono
del beneficio di cui all’articolo 8, comma 10, lettera e), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione
di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille
litri. 516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica
altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti
l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale
e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni,
e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici
e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto
di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo
le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno
2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di
euro quale copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di
euro quale copertura dell’onere relativo all’anno 2005. 519. Per gli interventi
previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore
spesa di 20 milioni di euro. 520. All’articolo 22, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal
1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005».
Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma
6-ter, le parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle
seguenti: «73 milioni di euro annui». 521. Il comma 6 dell’articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un
programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino
al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali,
è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali
e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale,
nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di
prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite,
le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti
agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio
2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61. 6.1.
Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma di cui
al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole
e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi
industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente
e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione
di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6,
i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo
anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purchè vengano immessi
in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale
o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle
relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
523. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sei anni». 524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea
n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. 525. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 15 milioni di euro. 526.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata legge n.
448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005,
di 50 milioni di euro. 527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma
9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi
anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare
tale facoltà entro il 31 marzo 2005». 528. In virtù del combinato disposto
dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo
36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive
modificazioni, i benefici di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento
regionale ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge n. 388 del
2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato. 529. All’articolo
195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto
di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale
è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore
a detto limite». 530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno
2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio
Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire
nel seguente modo: a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte
al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente
iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato
di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato
di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre
regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie
A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato
di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al
settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle
di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette
squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti
pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie
di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in
base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto
già percepito da altri enti pubblici. 533. In caso di rimanenza delle
risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l’anno
successivo ad integrazione di quanto già impegnato. 534. Le risorse di
cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni
regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti,
di anno in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle
Serie A, A2 e B. 535. Per il finanziamento del fondo istituito con la
legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo
ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni
2006 e 2007. 536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003,
n. 92, abbia avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile
era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa,
dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza
in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti
o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si
deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile,
sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater
del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione
dei versamenti contributivi ivi previste. 537. Onde poter assicurare la
continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente
rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno
2005 a favore dell’Ente Parco. 538. Il fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni
di euro. 539. I termini previsti per l’applicazione della disciplina del
conto economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno 2006,
rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma
1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539. 540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili
sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse,
anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo
di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi
dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi
degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze
di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati
al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente
rideterminati per tutti gli anni in riferimento. 541. Per far fronte ad
esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare
l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni
alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3, commi
54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni
di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni
di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo
articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324
agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento
d’organico dei rispettivi ruoli. 542. Alla copertura dei posti per agente
della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento
riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia
di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e,
per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle
domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di
Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e
da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti
con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica
sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche
al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti
ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli
agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso
i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo
le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai
restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente
collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4
del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma
dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri
in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005,
mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato
il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze
di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre
un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso
i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo
le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai
restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente
collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4
del medesimo articolo.
544. Per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza
finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè
per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata
provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20
milioni di euro per l’anno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni
tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare
la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari
di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali
e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della
presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno
2005, euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal
2007. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare
al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per
sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento
di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella
misura del 50 per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria
del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998;
per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti
con la predetta graduatoria, si provvede mediante l’assunzione degli idonei
della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino
al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai
sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti
procedure di programmazione ed approvazione. 547. Per il potenziamento
dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare,
batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma
di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno 2005, di 6 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 1 milione di euro per l’anno 2007. 548. Per le specifiche
esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma
dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali
di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad
integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze
di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31
milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza
– e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento
della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze
correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma
548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma
4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma
4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse
di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale
di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare
precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate
dal direttore dei lavori. 4-quater. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno
2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 4-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater
si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio
2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva
anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati
dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di
offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati
dal Ministero per l’anno 2003. 4-sexies. Per le finalità di cui
al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate
per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1
per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme
a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano
stati finanziati dal CIPE stesso. 4-septies. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono
ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni,
che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità
il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono
impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti
in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente
comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 553. In attuazione degli impegni derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero in esecuzione
degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero
dell’interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
2007, all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento
delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con
le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali
che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale
per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti
transnazionali e del terrorismo. 554. Il servizio degli ufficiali di collegamento,
scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica
esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le modalità di selezione, formazione
e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli
ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il predetto regolamento
stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali
di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
in qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 555.
Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di
specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli
interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto
dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa
derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 556. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento
in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni. 557. I comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza
non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza. 558. All’articolo
23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente
presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione
si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5». 559. Fermi restando
i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno
per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma. 560. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e
B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale. 561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 562. Ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le
spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge. 563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella. 564. Gli importi da iscrivere
in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge. 565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla
presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 566. In applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente
legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 8 a 11. 567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente
legge. 568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata,
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 569. Le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti. 570. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali. 571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina,
è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di
stanziamento per l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale di
base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione
agricola sono destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata
del bilancio dello Stato per il 2005. 572. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2005.
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