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Risoluzione Tribunale Amministrativo Regionale 3/11/2004 n. 13087 del 16-11-2004

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, sentenza n. 13087/2004

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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso n. 6978/2004 proposto dall’Associazione **** – ONLUS – con sede in Reggio Calabria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Panuccio, Giuseppe Chiofalo e Marco Mastrorosa e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20;

C O N T R O
l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento

- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria con sede in Catanzaro – del 31 marzo 2004 n. 191/04 con il quale è stata disposta la cancellazione dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni con sede in Reggio Caloria dall’Anagrafe Unica delle ONLIU;
- del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 n. 226, contenente il regolamento concernente le modalità di esercizio di controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione ONLUS, in attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997 n. 460;
- del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003 n. 266, contenente il regolamento concernente le modalità di esercizio di controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione ONLUS, in attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997 n. 460;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3.11.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati A. Panuccio e G. Chiofalo e Fiducia per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso, notificato il 22 giugno 2004 e depositato il successivo 3 luglio, l’interessata Associazione, operante nel campo dell’assistenza sanitaria per la cura e la riabilitazione dei soggetti che presentano un deficit dello sviluppo intellettivo, del carattere e del comportamento senza alcun fine di lucro, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al mantenimento della propria iscrizione all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.
Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito, in rito, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2004 con ordinanza n. 4290 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

DIRITTO

Al fine di valutare l’eccezione in rito sollevata dalla difesa delle Amministrazioni resistenti in merito all’inammissibilità del gravame proposto per difetto di giurisdizione del giudice adito, occorre fare una premessa di carattere normativo sull’efficacia dell’iscrizione nell’anagrafe unica ONLUS come prevista e disciplinata dall’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D.M. 18 luglio 2003 n. 266.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 460 del 1997 il legislatore ha voluto, in primo luogo, precisare ed ipotizzare i casi tipici in cui si potesse assegnare a determinate associazioni la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONULS), prevedendo allo scopo – nell’art. 10 - vari indici di carattere formale e sostanziale da rispettare per ciò che concerne, tra l’altro, l’attività perseguita ed il contenuto particolare dato allo statuto o all’atto costitutivo predisposto per disciplinare la vita e l’attività dell’organizzazione medesima, dando altresì particolare rilevanza alle finalità di solidarietà sociale perseguite nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089.
Nel successivo art. 11 è stata prevista e regolata l’istituzione dell’anagrafe delle ONLUS, che non ha effetti soltanto dichiarativi dello status di organizzazione priva di lucro con finalità di utilità sociale, ma anche costitutivi, tant’è che lo stesso art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997 [1] demanda alla Direzione regionale delle entrate competente per territorio il compito di verificare la sussistenza, anche successivamente all’iscrizione, di tutti i requisiti di cui al precedente art. 10 e, quindi, disporre la eventuale cancellazione dall’anagrafe in caso di esito negativo del predetto controllo.
Alla luce dei suddetti criteri desumibili dalla normativa di settore, non sussistono dubbi circa la competenza del giudice amministrativo ad esaminare la legittimità dell’atto che ha disposto le perdita dello status di ONLUS nei confronti dell’Associazione ricorrente per effetto della disposta cancellazione ex art. 11, atteso che tale perdita non ha risvolti soltanto di carattere fiscale, ma si traduce nella perdita d’immagine e di una serie di benefici previsti dalla legge ad altri fini.
Nel merito, il ricorso è fondato, risultando allo scopo prevalente ed assorbente il secondo motivo di impugnazione, con cui si prospetta la violazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266.
La norma richiamata stabilisce testualmente che: "Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 [2] , provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalità di cui al comma 1".
Il provvedimento adottato dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 31 marzo 2004 si qualifica come provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONULS, tant’è che nelle premesse si dà atto della richiesta dell’Associazione ricorrente e della conseguente ammissione della stessa ad un regime fiscale agevolato.
La suddetta cancellazione è avvenuta pertanto a seguito del controllo successivo sullo statuto registrato in data 18 giugno 1998.
Ciò nonostante, l’Amministrazione procedente non ha ritenuto di acquisire il parere obbligatorio dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alterando in tal modo la tipicità del procedimento previsto dal legislatore.
Il predetto parere è richiesto proprio nel caso di adozione del provvedimento di cancellazione; né la stessa previsione è tra l’altro smentita o derogata dal contenuto del successivo art. 6, dove invece è soltanto stabilito che la Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di cui all'articolo 3.
Per tutte le ragioni espresse, ritenendo assorbito l’esame di ogni altra doglianza, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento che dispone la cancellazione della ricorrente dall’anagrafe delle ONLUS perché viziato da violazione di legge.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni – ONLUS – con sede in Reggio Calabria, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere Relatore
Anna BOTTIGLIERI Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.