Gruppo Solidarietà
Via D'Acquisto, 7
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page - Indietro

Salvatore Nocera interviene in merito alla questione sollevata dalle 'Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi' (Fiadda) di Reggio Calabria. In caso di inadempienza da parte delle 'associazioni storiche' chiamate a fare da tramite per il rilascio della tessera per il trasporto gratuito - scrive il vicepresidente della Fish – ci si può rivolgere sia al giudice ordinario che alla magistratura penale.

http://www.superabile.it/Superabile/Societa/Nocera_Associazioni_storiche.htm

Salvatore Nocera

(torna all'indice informazioni)


Il problema sollevato dalle 'Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi' (Fiadda) di Reggio Calabria - che è una coraggiosa associazione che persegue in modo moderno e scientifico il fine di una sempre maggiore e migliore integrazione sociale degli audiolesi tramite l'oralismo - necessita di un discorso articolato.

In Italia, le persone con minorazioni non conseguenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro sono state distinte dalle varie leggi nazionali in tre 'categorie': i ciechi civili, i 'sordomuti', gli invalidi civili. Queste
persone già prima della Seconda guerra mondiale si erano riunite in tre grosse associazioni private: l'Unione italiana dei ciechi (Uic), l'Ente nazionale sordomuti (Ens), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic).

Queste associazioni successivamente, durante il fascismo, vennero trasformate in enti di diritto pubblico con il 'monopolio della tutela giuridica e della rappresentanza rispettivamente delle tre 'categorie' di minorati. Col DPR n. 616/77, relativo ai primi decentramenti di poteri centrali in campo sociale, questi tre enti furono ridotti allo 'stato laicale', perdendo la qualifica di enti pubblici e fu consentito loro di potersi ricostituire in enti associativi di diritto privato. I decreti amministrativi del riconoscimento dei nuovi statuti associativi però
riproducono il potere di tutela e rappresentanza delle rispettive categorie. Questa affermazione però va ormai intesa alla luce dell'art. 18 della Costituzione che garantisce la libertà di associazione. Pertanto tale potere
deve intendersi limitatamente a chi non si voglia far rappresentare da associazioni di propria scelta o da sé medesimo. Resta fermo però che negli organismi ufficiali come le commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo, nonché per l'inserimento lavorativo obbligatorio - ove le singole leggi regionali non dispongano diversamente - debbono essere presenti rappresentanti di queste sole associazioni (cosiddette 'storiche' per distinguerle da quelle costituite dopo la seconda guerra mondiale), che hanno finalità specifiche per singole tipologie di minorazioni - spastici, distrofici, disabili intellettivi e relazionali, paraplegici, ecc. - ma anche nuove associazioni di ciechi, come l'Associazione disabili visivi, l'Associazione dei privi della vista, la Fiadda che si occupa dei sordi oralisti.

Molte Regioni, sulla base della vecchia tradizione nazionale, hanno emanato leggi che assegnano solo alle sezioni regionali di queste tre associazioni il potere di svolgere alcuni compiti di pubblico interesse, come nel caso specifico di 'essere tramite' per la richiesta delle tessere gratuite di trasporto sui mezzi pubblici, ed hanno attribuito alle stesse grossi contributi finanziari, che si sommano ai grossi contributi finanziari
nazionali.

Ora, nel caso di specie, l'art. 22 della l.r. Calabria n.23/99, come modificato dall'art. 4 ter della l.r. 7/01, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 10 della l.r. 36/04, ribadisce il ruolo di queste tre associazioni, qualificabili come 'soggetti privati incaricati di un pubblico servizio'. Infatti le norme stabiliscono che le persone con disabilità che intendano ottenere una tessera gratuita per il trasporto urbano debbono inoltrare la richiesta all'assessorato regionale 'per il tramite' delle tre associazioni. Le associazioni storiche quindi sono molto semplicemente un 'postino' dell'assessorato regionale, non avendo alcun potere né di pretendere l'iscrizione ad esse di quanti presentano l'istanza, né di riverificare il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio della tessera, bastando la presentazione del certificato medico-legale di riconoscimento o la dichiarazione sostitutiva. Inoltre, i dati personali sensibili dei richiedenti debbono essere rigorosamente custoditi secondo le norme sulla privacy e non possono essere comunicati a soggetti diversi dall'assessorato.

Una volta presentata l'istanza, le associazioni storiche hanno l'obbligo legale di trasmetterla immediatamente all'assessorato che deve immediatamente provvedere al rilascio. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione, l'interessato, trovandosi di fronte un 'privato incaricato di un pubblico servizio', può rivolgersi al giudice ordinario (trattandosi di un diritto soggettivo) per farne constatare l'inadempienza e chiedere il conseguente risarcimento del danno (entro 5 anni dalla data di mancato ed ingiustificato inoltro).
L'interessato può inoltre rivolgersi alla magistratura penale per fare accertare la violazione dei doveri legali delle stesse associazioni e farle condannare per omissione di atti di ufficio.
Finché il Parlamento o la Corte costituzionale non rimuovano le norme assurde di privilegio discriminatorio concernenti queste associazioni storiche, l'interessato non ha altri rimedi giudiziali, che però non sono
poca cosa.