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Salvatore Nocera interviene in merito alla questione sollevata dalle 'Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi' (Fiadda) di Reggio Calabria. In caso di inadempienza da parte delle 'associazioni storiche' chiamate a fare da tramite per il rilascio della tessera per il trasporto gratuito - scrive il vicepresidente della Fish – ci si può rivolgere sia al giudice ordinario che alla magistratura penale. http://www.superabile.it/Superabile/Societa/Nocera_Associazioni_storiche.htm Salvatore Nocera (torna all'indice informazioni)
In Italia, le persone con minorazioni non conseguenti da cause di guerra,
di servizio o di lavoro sono state distinte dalle varie leggi nazionali
in tre 'categorie': i ciechi civili, i 'sordomuti', gli invalidi civili.
Queste Queste associazioni successivamente, durante il fascismo, vennero trasformate
in enti di diritto pubblico con il 'monopolio della tutela giuridica e
della rappresentanza rispettivamente delle tre 'categorie' di minorati.
Col DPR n. 616/77, relativo ai primi decentramenti di poteri centrali
in campo sociale, questi tre enti furono ridotti allo 'stato laicale',
perdendo la qualifica di enti pubblici e fu consentito loro di potersi
ricostituire in enti associativi di diritto privato. I decreti amministrativi
del riconoscimento dei nuovi statuti associativi però Molte Regioni, sulla base della vecchia tradizione nazionale, hanno emanato
leggi che assegnano solo alle sezioni regionali di queste tre associazioni
il potere di svolgere alcuni compiti di pubblico interesse, come nel caso
specifico di 'essere tramite' per la richiesta delle tessere gratuite
di trasporto sui mezzi pubblici, ed hanno attribuito alle stesse grossi
contributi finanziari, che si sommano ai grossi contributi finanziari Ora, nel caso di specie, l'art. 22 della l.r. Calabria n.23/99, come modificato dall'art. 4 ter della l.r. 7/01, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 10 della l.r. 36/04, ribadisce il ruolo di queste tre associazioni, qualificabili come 'soggetti privati incaricati di un pubblico servizio'. Infatti le norme stabiliscono che le persone con disabilità che intendano ottenere una tessera gratuita per il trasporto urbano debbono inoltrare la richiesta all'assessorato regionale 'per il tramite' delle tre associazioni. Le associazioni storiche quindi sono molto semplicemente un 'postino' dell'assessorato regionale, non avendo alcun potere né di pretendere l'iscrizione ad esse di quanti presentano l'istanza, né di riverificare il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio della tessera, bastando la presentazione del certificato medico-legale di riconoscimento o la dichiarazione sostitutiva. Inoltre, i dati personali sensibili dei richiedenti debbono essere rigorosamente custoditi secondo le norme sulla privacy e non possono essere comunicati a soggetti diversi dall'assessorato. Una volta presentata l'istanza, le associazioni storiche hanno l'obbligo
legale di trasmetterla immediatamente all'assessorato che deve immediatamente
provvedere al rilascio. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione,
l'interessato, trovandosi di fronte un 'privato incaricato di un pubblico
servizio', può rivolgersi al giudice ordinario (trattandosi di
un diritto soggettivo) per farne constatare l'inadempienza e chiedere
il conseguente risarcimento del danno (entro 5 anni dalla data di mancato
ed ingiustificato inoltro).
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