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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale n. 24 del 25-10-2004, Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare, BUR FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 43 del 27 ottobre 2004

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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:


Art. 1, Oggetto

1. Nelle more dell’approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la qualificazione e il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare.

2. Per attivita’ di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di persone
anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.


Art. 2, Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati

1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all’inserimento dell’attivita’ di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.

2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.


Art. 3, Programmi di formazione

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare.

2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacita’ di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonche’, per le persone straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.
3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalita’ che favoriscono l’apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza e’ gratuita.
4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, e’ valutato quale credito formativo per l’accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalita’ e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonche’ i criteri per il rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.


Art. 4, Selezione di personale nei Paesi esteri

1. Nell’ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, la Regione puo’ stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la ricerca,selezione e prima formazione nei Paesi d’origine di persone straniere da impiegare nell’assistenza familiare in ambito
regionale. La Giunta regionale ne approva i contenuti e ne disciplina le modalita’ di svolgimento.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 e’ assicurato titolo di preferenza nell’ambito delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.


Art 5, Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell’attestato di frequenza di cui all’articolo 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area assistenziale.
2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l'impiego di
riferimento.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalita’ di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalita’ di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.


Art 6, Attività di informazione e assistenza

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attivita’ di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all’assistenza familiare.
2. Le attivita’ di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa cherelazionale, e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.


Art. 7, Promozione dell’autorganizzazione

1. Al fine di valorizzare la responsabilita’ delle famiglie nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare che assicurano le attivita’ di cui all’articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unita’ lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrative relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.
2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.


Art. 8, Azioni di supporto e accompagnamento

1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all’assistenza familiare, anche nell’ambito delle iniziative formative di cui all’articolo 3.



Art. 9, Interventi di sostegno economico

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, tramite contributi mensili, entro limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalita’ d'impiego del personale addetto all'assistenza familiare e alla situazione economica della persona o del nucleo familiare beneficiario.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento i limiti massimi dei contributi mensili nonche’ la loro graduazione secondo le previsioni di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi di reddito oltre i quali non vi e’ titolo ai contributi stessi.
4. I contributi sono erogati dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni previo riconoscimento da parte dell'Unita’ di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche’ modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), della situazione di cui all'articolo 1, comma 2, da effettuare con il metodo di valutazione multidimensionale previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale 10/1998.
5. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.
6. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).
7. Per le finalita’ di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli Enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.
8. E’ abrogato, con decorrenza dall’1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 10, Monitoraggio e verifica degli interventi

1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell’attivita’ di assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.
2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare competente.

Art. 11, Norme finanziarie

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.
2. La legge finanziaria regionale determina l’entita’ della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 4.
3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all'articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.
4. Per le finalita’ di cui all'articolo 9, e’ autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione <

>.
5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico).

Formula Finale:

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi’ 25 ottobre 2004.