REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Legge regionale n. 24 del 25-10-2004, Interventi
per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare,
BUR FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 43 del 27 ottobre 2004
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1, Oggetto
1. Nelle more dell’approvazione della disciplina generale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la
qualificazione e il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare.
2. Per attivita’ di assistenza familiare si intende il lavoro di cura
e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela
con l’assistito, anche straniere, a favore di persone
anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di
istituzionalizzazione.
Art. 2, Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari
integrati
1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari,
le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono
in via privilegiata all’inserimento dell’attivita’ di assistenza familiare
nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari
integrati.
2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 sono promosse
e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
Art. 3, Programmi di formazione
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento
del personale addetto all’assistenza familiare.
2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze
nel lavoro di cura e aiuto, capacita’ di orientamento e interazione con
il sistema dei servizi nonche’, per le persone straniere, ad assicurare
l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua
italiana.
3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalita’ che favoriscono
l’apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza
e’ gratuita.
4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio
di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il
conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla
normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di
titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze
nei processi di assistenza alla persona, e’ valutato quale credito formativo
per l’accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente
articolo ed ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo
5.
5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari,
la durata, le modalita’ e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento,
gli incentivi per la frequenza, nonche’ i criteri per il rilascio dell’attestato
di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 4, Selezione di personale nei Paesi esteri
1. Nell’ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia
di lavoratori extracomunitari, la Regione puo’ stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati per la ricerca,selezione e prima formazione
nei Paesi d’origine di persone straniere da impiegare nell’assistenza
familiare in ambito
regionale. La Giunta regionale ne approva i contenuti e ne disciplina
le modalita’ di svolgimento.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 e’ assicurato titolo
di preferenza nell’ambito delle quote di ingresso di lavoratori stranieri
extracomunitari assegnate alla Regione.
Art 5, Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro
1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo
41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia
di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale
e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), predispongono
elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare. Gli elenchi indicano
in modo specifico le persone in possesso dell’attestato di frequenza di
cui all’articolo 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area
assistenziale.
2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli
Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di
cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l'impiego di
riferimento.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le
modalita’ di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalita’
di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.
Art 6, Attività di informazione e assistenza
1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attivita’
di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al
personale addetto all’assistenza familiare.
2. Le attivita’ di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione
di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere
le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto
di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa cherelazionale,
e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare regolari condizioni
di vita e di lavoro.
Art. 7, Promozione dell’autorganizzazione
1. Al fine di valorizzare la responsabilita’ delle famiglie nell’ambito
del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale,
i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione
delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare che assicurano
le attivita’ di cui all’articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea
di unita’ lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrative
relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative
possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni
locali.
2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi
delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.
Art. 8, Azioni di supporto e accompagnamento
1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano
azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale
addetto all’assistenza familiare, anche nell’ambito delle iniziative formative
di cui all’articolo 3.
Art. 9, Interventi di sostegno economico
1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono
di personale addetto all’assistenza familiare, tramite contributi mensili,
entro limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti
dai contratti di lavoro.
2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalita’ d'impiego
del personale addetto all'assistenza familiare e alla situazione economica
della persona o del nucleo familiare beneficiario.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con regolamento i limiti massimi
dei contributi mensili nonche’ la loro graduazione secondo le previsioni
di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi
di reddito oltre i quali non vi e’ titolo ai contributi stessi.
4. I contributi sono erogati dall'Ente gestore del servizio sociale dei
Comuni previo riconoscimento da parte dell'Unita’ di valutazione distrettuale
di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme
in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone
anziane, nonche’ modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995
in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali),
della situazione di cui all'articolo 1, comma 2, da effettuare con il
metodo di valutazione multidimensionale previsto dall'articolo 4, comma
2, della medesima legge regionale 10/1998.
5. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale
addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento
di cui all'articolo 3.
6. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di
cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e con le agevolazioni
relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla
legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).
7. Per le finalita’ di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e’
autorizzata a concedere agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni
appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli
Enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne
residente nell'ambito territoriale di riferimento.
8. E’ abrogato, con decorrenza dall’1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo
3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).
Art. 10, Monitoraggio e verifica degli interventi
1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi
sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale
attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello
locale, della consistenza dell’attivita’ di assistenza familiare e degli
effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi
di cui alla presente legge.
2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare
competente.
Art. 11, Norme finanziarie
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 trovano copertura finanziaria
nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.
2. La legge finanziaria regionale determina l’entita’ della spesa e la
copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 4.
3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi
di cui all'articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate
a livello di ambito socio-assistenziale.
4. Per le finalita’ di cui all'articolo 9, e’ autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per l’anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di
base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07)
di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti
alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione
<
>.
5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4
si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita’ previsionale
di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del
documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto
D/2 allegato al documento tecnico).
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 25 ottobre 2004.
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