Tratto da PROSPETTIVE ASSISTENZIALI,
n.147 - www.tutori.it
RSA per anziani: indagini della magistratura su 21 decessi e proposte
del CSA
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Nel mese di giugno 2004, le pagine della cronaca di Torino
riportavano titoli drammatici: “Morte nell’ospizio - Gli infermieri nel
mirino. Molti sono assunti provvisoriamente, sono sottopagati e in possesso
di ‘patentini’ di poco valore professionale. Undici gli indagati e 21
le cartelle cliniche sequestrate” (cfr. la Stampa del 3 giugno
2004); “Morti per disattenzione, s’allunga l’elenco” (cfr. la Stampa
del 5 giugno 2004).
Sulla questione del personale addetto alle strutture di ricovero per gli
anziani cronici non autosufficienti e per le persone colpite dal morbo
di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, Alberto Gaino su la
Stampa del 5 giugno 2004 segnala le situazioni di ricatto a cui sono
sottoposti i lavoratori stranieri.
Al riguardo riferisce in merito alla vicenda di una infermiera professionale
che lavorava a Torino da nove mesi. Quando presenta le dimissioni, i responsabili
dell’agenzia, che aveva curato la sua venuta in Italia, le rispondono:
«Se insisti chiamiamo la polizia perché ti rimandi subito in Perù.
Se non lavori più per noi, il tuo permesso di soggiorno non è più valido».
La suddetta infermiera lavorava in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale)
di Borgo San Paolo, Torino: «Facevo 200 ore al mese e mi pagavano 800-1.000
euro al massimo». Sembra che le agenzie per il collocamento al lavoro
degli stranieri (una vera e propria forma di caporalato) stipulino contratti
con clausole capestro: non solo trattengono il 40-50% degli stipendi mensili,
ma anche una cospicua somma nei casi in cui il lavoratore si licenzi.
Una lettera sulle incivili condizioni di lavoro
Sulla rubrica “ Specchio dei tempi” de La Stampa del 7 giugno
2004 è comparsa una significativa lettera che riproduciamo integralmente:
«Mi riferisco agli articoli sull’assistenza agli anziani negli istituti.
Ora sono un’assistente domiciliare ma prima lavoravo in una di queste
strutture. Turni massacranti (a volte 8 giorni consecutivi), nessun diritto
alla pausa pranzo o caffè, turni di riposo saltati senza pagamento degli
straordinari, retribuzioni basse. Ma mi sono licenziata perché non reggevo
più alla scarsa umanità che vi regnava, dovuta a forza maggiore. Arrivavo
a casa con sensi di colpa perché, per mancanza di tempo, non mi ero fermata
vicino ad un ospite che piangeva, non avevo potuto chiedere il motivo
di quelle lacrime o mi ero dimenticata di dare un bicchiere d’acqua a
chi me lo aveva chiesto perché troppo presa dal vortice del lavoro. Imboccavo
3 persone per volta (o meglio ingozzavo) per fare in fretta... e altre
mille cose. Tutto ciò per il motivo che eravamo troppo poche: 30 ospiti
non autosufficienti con 2 operatori. Questo, oltre alla forzata mancanza
di umanità, comporta un forte incremento degli infortuni e delle malattie.
Ora lavoro sul territorio dove il rapporto è 1 a 1. lo stipendio non cambia
anzi è un po’ più basso ma la soddisfazione è grande».
I tentativi di difesa degli enti gestori delle strutture
Intervenendo in merito alle inchieste in corso da parte della magistratura,
il Presidente della Confapi-Sanità Piemonte, dopo aver sostenuto (cfr.
la Stampa del 5 giugno 2004) che le loro strutture sono «a norma»,
lamenta che vi sia chi (ma non fa alcun riferimento preciso) fa «di
tutt’erba un fascio».
Pur senza essere stato chiamato in causa, il Csa ha preso posizione
nei seguenti termini (cfr. la Stampa dell’11 giugno 2004): «Premesso
che questo coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970, non
ha mai fatto un fascio di ogni struttura di ricovero per anziani cronici
non autosufficienti, dobbiamo riconoscere che siamo molto preoccupati
per una nota diffusa in questi giorni. I carabinieri del Nas, nel corso
del 2003, su 100 case di riposo e altre residenze del Piemonte controllate,
hanno scoperto che ben 56 violavano norme di tipo penale o amministrativo.
C’è una carenza che gli enti gestori delle strutture di ricovero, siano
essi pubblici o privati, possono eliminare senza alcuna spesa: indicare
per ogni nucleo di assistiti il personale addetto, la relativa qualifica
e l’orario di lavoro. Coloro che operano in modo serio, non hanno certamente
alcun timore della trasparenza e delle verifiche fatte dagli utenti e
dai loro congiunti».
Infatti, è assolutamente inaccettabile che la Regione, i Comuni singoli
e associati, le Asl, gli enti gestori di Rsa/Raf e le loro organizzazioni
continuino a dire che tutto va bene e poi i ricoverati, i loro congiunti,
le associazioni di volontariato e le forze sociali non dispongono di nessun
elemento concreto per verificare se le affermazioni verbali corrispondono
alla realtà dei fatti.
Una proposta in merito alle residenze per anziani non autosufficienti
e per dementi senili
Partendo dalla semplice fondamentale esigenza di correttezza e di
trasparenza dei rapporti fra enti (pubblici e privati) e cittadini, il
Csa ha inviato al Comune di Torino le proposte sottoelencate, che dovrebbero
essere pubblicizzate in modo da fornire una adeguata informazione a tutti
coloro che sono coinvolti nella cura e nell’assistenza delle persone colpite
da malattie invalidanti e da non autosufficienza.
1. Diritto alle cure sanitarie
Come risulta anche dall’opuscolo informativo “Le cure sanitarie
sono un diritto di tutti” pubblicato dalla 7a Circoscrizione del Comune
di Torino nel maggio 2004, numerose sono le vigenti disposizioni di legge
che assicurano detto diritto anche agli anziani malati cronici non autosufficienti,
nonché alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di
demenza senile.
2. I livelli essenziali di assistenza
Il diritto alle cure sanitarie per i soggetti sopra menzionati è stato
confermato dall’art. 54 della legge 289/2002, con la precisazione che
le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sono
«garantite dal Servizio sanitario nazionale».
3. Priorità delle cure domiciliari
Com’è noto, la permanenza a casa loro o presso familiari degli anziani
colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, è estremamente
positiva non solo – e principalmente – per quanto riguarda le condizioni
psicologiche, ma anche – quasi sempre – in merito al recupero della voglia
di vivere e dello stato di salute.
4. Degenza presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e Raf (Residenze
assistenziali flessibili)
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non siano realizzabili le cure
domiciliari, il Servizio sanitario regionale deve provvedere ad attivare
le procedure per il trasferimento diretto del paziente malato cronico
non autosufficiente dall’ospedale o dalla casa di cura privata convenzionata
in una Rsa/Raf (si veda anche il punto 8).
5. Uvg (Unità valutativa geriatrica)
Per l’accesso alle Rsa/Raf è indispensabile:
a) la presentazione da parte della persona interessata (o del suo tutore
o amministratore di sostegno o di un suo congiunto) della domanda all’Uvg
affinché accerti la condizione di non autosufficienza. Il malato ha il
diritto di essere rappresentato da un medico di sua fiducia nella commissione
Uvg. La domanda deve essere presentata all’Asl di residenza dell’anziano;
b) la certificazione rilasciata dall’Uvg da cui risulti che il soggetto
in questione non è autosufficiente.
6. Scelta della Rsa/Raf
I servizi delle Asl e del Comune di Torino forniscono alla persona interessata
(o al suo tutore o amministratore di sostegno o a un suo congiunto) l’elenco
delle Rsa e delle Raf alle quali il Servizio sanitario versa la quota
sanitaria. Poiché nelle Rsa/Raf sono ricoverate persone colpite da patologie
invalidanti, esse non possono essere considerate strutture di ospitalità,
ma organismi preposti alle cure sanitarie e all’accoglienza sociale, come
è stato previsto dall’Asl 8 nel regolamento della Rsa “Latour”.
7. La quota alberghiera
Mentre la quota sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario nazionale,
la quota alberghiera è versata alle Rsa/Raf dal comune di Torino e dal
ricoverato. Pertanto, effettuata la scelta di cui al punto precedente,
l’interessato (o il suo tutore o amministratore di sostegno o un congiunto),
deve dichiarare per iscritto ai servizi del Comune di Torino (competenti
in base alla residenza del soggetto colpito da patologie invalidanti e
da non autosufficienza) l’importo dei suoi redditi e delle proprietà immobiliari
(alloggi, terreni, negozi, ecc.) e dei suoi beni mobiliari (contanti,
depositi bancari, azioni, obbligazioni, ecc.), tenendo conto che le false
dichiarazioni sono penalmente perseguibili.
Definita la quota a carico del soggetto non autosufficiente in base ai
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, il relativo versamento verrà
effettuato dal soggetto interessato (o da chi per esso) alla struttura
di ricovero, senza peraltro che detto versamento stabilisca alcun rapporto
contrattuale fra il ricoverato (o chi per esso) e l’ente gestore della
Rsa/Raf.
Quindi, le suddette strutture non possono chiedere al paziente ricoverato
(o al suo tutore o all’amministratore di sostegno o ai suoi congiunti)
di sottoscrivere alcun impegno in merito alle cure sanitarie, agli interventi
sociali e alle prestazioni alberghiere fornite in attuazione delle vigenti
norme nazionali e regionali. Sono, invece, a carico del paziente ricoverato
(o di chi per esso) le spese relative all’eventuale maggior confort richiesto,
alle bevande (esclusa l’acqua non minerale) e al vitto extra pasti, all’utilizzo
del telefono e della Tv, nonché a tutto ciò che non ha attinenza diretta
con le prestazioni socio-sanitarie.
L’ente gestore della Rsa/Raf è tenuto ad esporre nell’ingresso della struttura
una informativa circa le prestazioni extra ed il loro importo.
8. Dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate
Nei casi in cui non siano praticabili le cure domiciliari e non sia
disponibile il posto letto presso la Rsa/Raf, il soggetto interessato
(o il suo tutore o l’amministratore di sostegno o un suo congiunto) possono
rifiutare le dimissioni da ospedali e case di cura private convenzionate.
Al riguardo si veda il già citato opuscolo della Circoscrizione 7 del
Comune di Torino.
9. Trasferimenti da Rsa/raf a ospedali
I trasferimenti da Rsa/Raf a ospedali per esigenze sanitarie e viceversa
sono a carico del Servizio sanitario regionale.
10. Informativa sul personale addetto
Tutto il personale delle Rsa/Raf deve essere munito di una targhetta
indicante il nome, il cognome e la qualifica professionale. Nell’ingresso
della struttura e negli accessi di ciascun nucleo della struttura stessa
deve essere collocata in modo ben visibile una informativa contenente
la qualifica del personale addetto, il relativo numero e l’orario di lavoro.
11. Attività di vigilanza e controllo
Spettano all’Asl competente in base alle disposizioni regionali e al Comune
di Torino le attività di vigilanza e controllo sulle Rsa/Raf; esse sono
anche dirette ad assicurare a ciascun utente l’idoneità delle prestazioni
fornite il cui livello deve comunque essere conforme alle norme stabilite
dalla Regione Piemonte e ai criteri approvati dalle Asl e dal Comune di
Torino per l’accreditamento della struttura.
12. Reclami
Gli eventuali reclami degli utenti o dei loro tutori o amministratori
di sostegno o dei congiunti devono comunque essere presentati per iscritto
e trasmessi per conoscenza all’Asl di competenza e al Comune di Torino.
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