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Salvatore Nocera
http://www.superabile.it/Superabile/HomePage/Oggi/Punto/Indennità_accompagnamento.htm

Indennità di accompagnamento. Sulla sentenza della Corte di Cassazione

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Troppo spesso accade ancora che le Commissioni per "l'accertamento dell'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana", di cui all'art 1 della L.n. 18/'80, riconoscano la sussistenza di tale requisito in persone con sindrome di Down, anche minori, che, grazie all'integrazione scolastica e sociale, riescono a declinare le proprie generalità ed a parlare correttamente.

Moltissimi genitori lamentano il fatto che i commissari , chiesto al minore nome e cognome, data di nascita, indirizzo di casa, dopo aver avuto risposte positive, automaticamente negano a tali persone il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che essi non necessitano di assistenza per il compimento di molti atti della vita quotidiana.

Fortunatamente la corte di Cassazione con la sentenza n.1268 del 21 gennaio 2005, coronando un lavoro di approfondimento interpretativo della norma divenuto sempre più penetrante a partire dal 2001, ha fissato dei principi che le Commissioni non potranno più ignorare.

Questa la "massima" fissata dalla Cassazione:

La capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato,

nonché la salvaguardia della sua "dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera)."

http://www.altalex.com/index.php?idnot=9525

Come si vede, basta anche l'incapacità di compiere un solo atto importante della vita quotidiana , come è per molti minori Down il tornare da scuola a casa da soli, per imporre alle commissioni la necessità giuridica di riconoscere loro l'indennità di accompagnamento.

Ecco un altro passaggio significativo della sentenza nel quale il giudice sintetizza, condividendole, le argomentazioni dei ricorrenti e quelle del consulente tecnico di ufficio:

"A sostegno di detti motivi la ricorrente denunzia una non corretta individuazione da parte del giudice d'appello del concetto di autonomia, perché ciò che va ricercato ai fini della idoneità al compimento degli atti quotidiani - impeditiva del diritto all'accompagnamento - non è la mera capacità esecutiva dell'atto, ma la capacità di autonomamente comprendere quando quell'atto deve essere compiuto. In altri termini, non deve ritenersi capace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita chi si veste, si lava, si pettina, si muove, si nutre solo se qualcuno lo sollecita ad eseguire tali atti.

Situazione questa riscontrabile in essa ricorrente, che, come emergeva dalla consulenza d'ufficio - fatta propria dal giudice d'appello - era affetta da ritardo mentale di grado medio, emicrania ed epilessia farmaco-resistente con crisi secondarie generalizzate in trattamento. Più specificamente l'ausiliare del giudice aveva ravvisato una menomata capacità di astrazione e di concettualizzazione, una carenza di progettualità, una lacunosità della memoria, sia di rievocazione che di fissazione, ed ancora una suggestionabilità e difficoltà a discriminare tra soggetti estranei e familiari, sì da concludere che i portatori di patologie, analoghe a quella di essa C., difficilmente progrediscono oltre il livello della seconda elementare nelle materie scolastiche."

Astraendo dal riferimento al caso oggetto della causa, il principio che qui viene fissato è che non rileva tanto il saper compiere alcuni atti della vita quotidiana, ma il rendersi conto del "perché , come e quando"si compiono. Cioè le commissioni non debbono e non possono fermarsi a constatare che le persone esaminate sanno compiere certi atti; ma debbono indagare se sono in grado o meno di rendersi conto del come quello che dicono o fanno possa assicurare loro una autonomia, che quindi renderebbe non necessaria l'assistenza per la loro incolumità.

E questo principio è ulteriormente esplicitato nella chiusa della sentenza che ha annullato la sentenza del tribunale che aveva negato il diritto all'indennità di accompagnamento, rinviando al giudice di merito per accertare se la persona interessata fosse effettivamente in grado o meno di avere questa consapevolezza:

"la causa va rimessa ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, che nel procedere ad un nuovo esame della controversia farà applicazione del seguente principio di diritto: "L'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell'art. 1 della l. 18/1980, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare - in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici - nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare - o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare - il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri".