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Salvatore Nocera

Una sentenza del tar liguria sul diniego del trasporto gratuito a scuola superiore che lascia perplessi

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Il 2 Dicembre 2004 il TAR Liguria ha pronunciato la sentenza n.133, depositata il 1 Febbraio 2005 con la quale nega l’esistenza, in capo ad un alunno con disabilità frequentante la scuola superiore, del diritto del trasporto gratuito a scuola a carico del Comune.
L’alunno invocava l’applicazione dell’art 28 comma 1 della L:n. 118/71 , che prevede il trasporto gratuito per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo ed, in subordinata ipotesi, dell’art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n. 130/00, che esonera le persone con disabilità che realizzano dei percorsi sociosanitari di tipo residenziale dal calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) di tutta la famiglia, per la partecipazione al costo dei servizi pubblici a richiesta individuale, invocando il riferimento all’ISE sua personale, che gli permetteva di non pagare nulla, avendo redditi inesistenti. Il Comune , invece, sulla base del calcolo dell’ISE familiare, lo invitava a pagare circa il 96% dell’intero costo del servizio di trasporto.
Il TAR ha correttamente escluso l’applicabilità del decreto legislativo n. 130/00, non trattandosi in questo caso di percorso sociosanitario e per giunta non svolgendosi in luogo chiuso.
Negava però altresì l’applicazione dell’art 28 della l.n. 118/71, non trattandosi qui di scuola dell’obbligo, ma superiore e non dando alcuna importanza alla sentenza n. 215/87 della corte costituzionale , invocata dall’alunno, che garantisce il diritto pieno ed incondizionato all’integrazione dei disabili nelle scuole superiori.
E su questi ultimi aspetti che si appuntano le mie perplessità.
Infatti La L.n. 118/71 fu approvata, quando ancora non era chiaramente affermato il diritto all’integrazione nella scuola superiore, che è stato affermato solo con la sentenza citata della Corte costituzionale.Tale sentenza in vero , nell’innovare radicalmente una sua precedente costante giurisprudenza, ha fatto leva , nel punto 6 della motivazione “ in diritto”,sull’art 3 comma 2 della Costituzione, secondo il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l’eguaglianza ed il pieno sviluppo della persona. Ora, fra gli ostacoli che impediscono le pari opportunità agli alunni con disabilità nella frequenza delle scuole, anche superiori è la necessità di trasporto da casa a scuola. La L.n. 118/71 non ha previsto come obbligatorio tale trasporto anche per le scuole superiori, come lo ha previsto per le scuole dell’obbligo ( art 28 comma 1) e per le scuole materne (art 28 comma 4), perché al comma 3 dello stesso articolo aveva previsto che “sarà facilitata la frequenza delle scuole superiori”, cioè che tale frequenza non era obbligatoria e quindi non era oggetto di un diritto soggettivo pieno. Ma è proprio questo comma che la sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, stabilendo che al suo posto si deve leggere “ è assicurata la frequenza nelle scuole superiori”. Pertanto , il TAR, invece di dilungarsi a supporre, con argomentazioni ipotetiche, perché la L.n. 118 non abbia previsto l’obbligatorietà del trasporto scolastico anche per le scuole superiori , avrebbe molto più semplicemente dovuto effettuare una interpretazione sistematica e storico evolutiva dell’art 28 alla luce della citata sentenza della Corte ed avrebbe potuto logicamente , ed avrebbe dovuto coerentemente concludere che anche per le scuole superiori c’è lo stesso diritto al trasporto gratuito delle scuole dell’obbligo.Inoltre , quando fu presentato il ricorso (dicembre del 2003) era ancora in vigore la L.n. 9/00 che aveva innalzato l’obbligo scolastico di due anni e quindi anche ai primi due anni delle scuole superiori doveva applicarsi il comma 1 dell’art 28.
Ma c’è di più. Il decreto legislativo n. 112/98 all’art 139 stabilisce che “il supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. Ora, cosa c’è di maggior “supporto organizzativo” che garantire il trasporto a scuola, senza di che qualunque altisonante dichiarazione di diritti rimane puramente priva di senso. Fa meraviglia che né il ricorrente, né il TAR abbiano tenuto conto di tale norma, che avrebbe risolto in radice il problema alla luce della sentenza citata della Corte costituzionale,che al punto 8 della motivazione “ in diritto” usa proprio il termine “supporto” a proposito del dovere degli enti locali di prestare assistenza scolastica agli alunni con disabilità.
Pertanto l’azione avrebbe dovuta essere proposta , a mio avviso, non contro il Comune, ma contro la Provincia, cosa già tentata con successo avanti al Consiglio di giustizia amministrativa siciliana Sezione di Catania (http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarct_221202.pdf).
Comunque, dal momento che né il Comune convenuto, né il TAR Liguria hanno sollevato eccezione di legittimazione passiva alla lite, il ricorrente , a mio avviso potrebbe proporre appello in Consiglio di stato, sulla base delle argomentazioni sopra esposte.
Data l’importanza dell’affermazione del principio della gratuità del trasporto anche per le scuole superiori, sarebbe bene che qualche associazione di promozione sociale, assuma la difesa del ricorrente nel giudizio di appello o nel promuovendo ricorso al TAR contro il Comune, in forza del principio di volontariato di advocacy stabilito dall’art 26 della L.n. 383/00.
In mancanza di ciò, si rischia di vedere un’alluvione di delibere comunali o provinciali di imposizione dell’ISE per prestazioni assistenziali che vanno dal trasporto, alla nomina di assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, dall’eliminazione di barriere architettoniche per singoli alunni all’acquisto di specifici ausili e sussidi personalizzati, cioè effettuati a seguito di richiesta individuale.
Ci si rende conto che i Comuni e le Province sono sempre più in difficoltà finanziarie a causa dei paurosi tagli alla spesa pubblica ciecamente operati dal Governo. Ma non si può riversare sui soggetti economicamente più deboli, anche se costituzionalmente tutelati le sbagliate scelte di politica finanziaria governativa.

Roma 15/5/2005
Salvatore Nocera