Tribunale di Roma
- seconda sezione civile in composizione
monocratica
in persona del giudice dotto Giovanni Buonomo, ha emesso la seguente
Odinanza
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nella causa civile iscritta al numero 2183 del ruolo generale degli affari
cautelari dell'anno 2003, su ricorso presentato da
XXXX e XXXX, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
sul minore XXXX, elettivamente domiciliati in Roma, via Arrigo Devila
n. 89 presso lo studio dell'avvocato Alfonso Amoroso che li rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona
del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RILEVATO
CHE con ricorso depositato il 14 gennaio 2003 (e notificato anche all'ex
Provveditorato degli studi - CSA ed al direttore didattico della scuola
media "A. Severo" di Roma) i signori XXXXX hanno chiesto a tribunale
di assicurare, con provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell'articolo
700 del c.p.c., al loro figlio minore xxxxxx, portatore di un grave handicap
e iscritto alla terza classe della scuola media inferiore "A. Severo"
di Roma, "un apporto completo di ore di sostegno" durante la
frequenza scolastica;
CHE, in particolare, il minore presenta, ritardo mentale grave e disturbi
del comportamento perché affetto da sindrome di delezione
cromosomica ed "...ha bisogno di costante presenza di un adulto di
riferimento sia come guida in tutte le attività, sia come guida
di
supporto affettivo e di contenimento", come accertato dalla ASL Roma
"C" nel 2001;
CHE per questi motivi lo scorso anno scolastico al minore erano state
assegnate 12 ore settimanali di supporto dell'insegnante di sostegno e
il supporto dell'assistente educativo;
CHE quest'anno, per motivi non esplicitati dalle autorità scolastiche,
le ore di supporto dell'insegnante di sostegno sono state ridotte a 4,5
alla settimana;
CHE la riduzione delle ore di sostegno didattico, comporta per il minore
e per la scuola gravi problemi "...poiché l'unica insegnante
non può far fronte alle esigenze dell'intera comunità scolastica,
da una parte, e dall'altra seguire XXXXX con la dovuta attenzione"
e considerato che "n. questi soggetti hanno bisogno di un'attenzione
continua per migliorare sia l'evolutività intellettiva come pure
quella motoria associata ... [sicché] se la maggioranza delle ore
non sono stimolanti si potrebbe mettere in moto un meccanismo regressivo
secondario ..."
CHE, in altri termini, la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno
assegnate al minore non favorisce l'insegnamento e l'istruzione e nega
un diritto fondamentale del minore disabile all'istruzione, all'inserimento
scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta costituzionale
e dalla legge nazionale e sopranazionale e reca al minore ed alla sua
famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati)
grave ed irreparabile danno;
CHE il diritto incomprimibile del minore è gravemente ed irreparabilmente
minacciato dal comportamento dell'Amministrazione resistente e che, nelle
more del giudizio di merito (nel quale verrà richiesto il risarcimento
del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale) sussistono le condizioni
di legge (art. 700 c.p.c.) per l'emissione di un provvedimento di urgenza;
CHE, all'udienza di comparizione delle parti, il Ministero non s'è
costituito in giudizio ed il giudice, sentite le parti ed acquisita la
documentazione prodotta, ha riservato la decisione con separata ordinanza;
CONSIDERATO
CHE possono ritenersi acquisiti - anche perché non contestati dall'Amministrazione
resistente e ampiamente documentati - tutti i fatti posti a fondamento
del ricorso;
CHE, in particolare, risulta documentato dal verbale di visita collegiale
eseguita presso la ASL RomajC il 13.11.2001 che, nella personalità
del minore "... se non guidato e stimolato con proposte adeguate
al suo livello di sviluppo, emergono comportamenti regressivi e di autoisolamento
o condotte auto ed etero-aggressive" e dalla diagnosi funzionale
allegata al ricorso (redatta a cura dei sanitari del dipartimento di assistenza
territoriale della medesima ASL) si legge che il giovane Edoardo "...richiede
una costante attenzione individualizzata senza la quale emergono comportamenti
oppositori che possono arrivare all'autolesionismo" e che pertanto
s'impone "n. con il supporto del docente di sostegno e dell'assistente
di base (AEC - assistente educativo comunale - n.d.e.) una presenza individualizzata
per tutto l'orario scolastico (tempo pieno per 5 giorni a settimana)"
CHE parimenti incontestata è la circostanza che per l'anno scolastico
precedente furono assegnate ad XXXXX 12 ore settimanali di sostegno didattico
oltre alla assistenza costante dell'AEC, che non svolge alcuna, attività
didattica;
RITENUTO
Tribunale si è già pronunciato sulla natura del scolastico
da parte del minore disabile, sulla giurisdizione del giudice ordinario
e sul potere/dovere di interventi. urgenti a tutela del diritto compromesso
da comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l'ordinanza
emessa il 17 dicembre 2002 (sez. II, giudice Lamorgese, in Corriere giuridico
n. 5/2003 con nota adesiva di A. di Majo) affermando i seguenti principi:
1. che nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico servizio
e soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non
solo quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni
derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto al giudice di eliminare
un pregiudizio recato al diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento;
2. che, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lett. e) del d.lgv. n.
80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000) devolve alla
in diritto, che questo diritto all'inserimento giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi riguardanti ".,.Ie attività e le prestazioni di ogni
genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito ,., della pubblica istruzione,
con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati
[e] delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona ..."
3. che, come ha recentemente precisato la suprema Corte (sez. un. n.
558/2000) sono devolute al giudice ordinario. tutte le controversie tra
utenti fruitori e soggetti erogatori del pubblico servizio pubblici o
privati, nel qual caso ''...l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione
deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base
a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda
la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione
ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di
legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi
legittimi";
4. che, anche sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia,
la legge rimette al giudice naturale dei diritti te cause che hanno ad
oggetto il risarcimento del danno alla persona, che va inteso nel senso
estensivo che comprende non solo il danno all'integrità psico-fisica
del soggetto ma anche il danno arrecato all'individuo dalla lesione di
un fondamentale ed inalienabile diritto dell'uomo;
5. che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
è garantito innanzitutto dalla Carta costituzionale (art. 38: "Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.
/ Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato") - art. 34: "La scuola
è aperta a tutti."; articolo 2: "La Repubblica riconosce
i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità"); CHE, inoltre, il diritto all'inserimento
sociale dei disabili è garantito dall'articolo 26 della carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7 dicembre 2000
e dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
approvata de11948;
6. CHE il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) che, àll'articolo 12, garantisce "...il
diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata ...
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che "L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione" e che "L'esercizio del diritto all'educazione
e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap";
7. che la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione
organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati
nella misura di un insegnante per o~i gruppo di 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente
espressamente, in attuazione dei princìpi della citata legge n.
104 del 1992 ai fini della integrazione scolastica degli alunni handicappati,
"con ... il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e
funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ... la possibilità di assumere con contratto
a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni
0.0 in presenza di handicap particolarmente gravi"
8. che, pertanto, l'attribuzione al minore handicappato di un numero
non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata
compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di
handicap alla educazione all'inserimento scolastico (diritto non suscettibile
affievolimento);
CONSIDERATO CHE, nel caso di specie, la stessa Amministrazione ha già
determinato nell'esercizio della propria discrezionalità (di natura
prevalentemente tecnica, perché rimessa all'apprezzamento del grado
di invalidità e della gravità della menomazione) che il
minore xxxxxxxx necessita di almeno 12 ore settimanali di insegnamento
oltre all'assistenza deIl'AEC;
CHE, in assenza di un provvedimento autoritativo (che l'Amministrazione
non risulta avere adottato) del tutto ingiustificata risulta la riduzione
a sole 4,5 ore settimanali (meno di un giorno alla settimana) del supporto
dell'insegnante di sostegno;
CHE eventuali esigenze finanziarie (che spetta comunque all'Amministrazione
di dedurre a giustificazione del provvedimento) non
potrebbero comunque giustificare la compressione in modo così drastico
e frustrante del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico
poiché, come detto, la stessa legge che fissa il limite (determinato
dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno)
consente di derogarvi nei casi gravi;
CHE - in ogni caso - nel silenzio dell'Amministrazione resistente (che
non s'è costituita e nulla ha dedotto in propria difesa) e in assenza
di un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato
non già ad ordinare all'Amministrazione uno specifico comportamento
(ciò che potrebbe violare il noto divieto derivante dall'art. 4
della legge n. 2248/1865 allo E) bensì, come ha rilevato la suprema
Corte anche recentemente, a rimuovere "...situazioni materiali riconducibili
all'attività della p.a. che si presentino in contrasto con i precetti
posti ... a salvaguardia di diritti soggettivi altrui ... [in cui] non
viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale,
della stessa p.a. ma la necessità del ripristino delle condizioni
di legalità per il che non può configurarsi la possibilità
di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino"
(Cass. sez.III, 25/02/1999, n.1636)
CHE, pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di
sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate
alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione
al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto
fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le condizioni
di legge per l'accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato all'Amministrazione
di ripristinare le condizioni didattiche ed assistenziali esistenti nel
passato anno scolastico, in cui all'alunno XXXXX venne assicurata oltre
all'assistenza deIl'A.E.C. il supporto dell'insegnante di sostegno per
dodici ore settimanali, nelle more del giudizio di merito (nel quale verranno
accertate, anche con ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, le effettive
e specifiche necessità del minore al fine della piena realizzazione
del suo diritto);
P.Q.M.
visti ed applicati gli articoli 669- octies e 700 c.p.c., così
provvede sulle istanze delle parti ricorrenti:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, DISPONE che il Ministero dell'istruzione,
della ricerca e dell'università (attraverso l'ex provveditorato
agli studi, la direzione didattica della scuola ed ogni altro organo locale
competente) assicuri al minore XXXX la presenza dell'insegnante di sostegno
per l'anno scolastico in corso in misura non inferiore a quanto deliberato
per l'anno scorso (dodici ore settimanali);
2. assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
del presente provvedimento per l'inizio del
giudizio di merito.
Roma, 7 febbraio 2004
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