*Informarecomuincando, Centro
di Informazione per l'Handicap, UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare), Sezione di Pisa.Testo tratto dal sito http://www.informarecomunicando.it/.
Primi bilanci sull'amministratore di sostegno
a cura di Michele Costa*
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Ad un anno e mezzo dall'introduzione dell'amministratore di sostegno,
con la Legge 9/2004, tracciamo un'ampia analisi di questo nuovo istituto
- strumento fruibile per ogni tipologia di disabilità - tenendo conto
anche delle più recenti sentenze
La Legge 6/2004 (9 gennaio 2004) ha istituito da una parte la figura
dell'amministratore di sostegno e ha riformulato e riadattato,
dall'altra, gli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Senza dubbio questa significativa opera di ristrutturazione del Titolo
XII del Codice Civile ha rappresentato la presa di coscienza del Legislatore
circa l'esigenza di modificare il modo di pensare e realizzare la tutela
delle persone socialmente più deboli.
Sembra allora facile intuire che nella logica della gradualità
e modularità degli interventi la strategia istituzionale sia rivolta
alla predisposizione di un sistema elastico e graduale di assistenza,
che possa consentire l'effettiva presa in carico della persona bisognosa
attraverso forme d'intervento non precostituite e rigide, ma da costituire
a seconda delle peculiarità del caso concreto.
L'amministratore di sostegno può essere nominato quando la persona, per
effetto di un'infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di espletare
autonomamente le funzioni della vita quotidiana.
La nomina avviene mediante decreto del giudice tutelare del luogo
in cui l'assistito ha la residenza o il domicilio e nel procedimento il
giudice può disporre di tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Atto d'impulso della procedura è il ricorso al predetto giudice, che può
essere proposto dal beneficiario stesso anche se minore ovvero interdetto
o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal
tutore o curatore, dal pubblico ministero. Sono legittimati a proporre
il ricorso anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona.
Significativo è che la legge abbia previsto il termine entro il quale
dev'essere nominato l'amministratore, e cioè entro 60 giorni che
decorrono dalla data di presentazione del ricorso; questa previsione assolve
ad esigenze di certezza del diritto da una parte ed evita dall'altra le
lungaggini procedurali che caratterizzano i procedimenti per la declaratoria
dello stato di interdizione e di inabilitazione.
La grandissima novità di questa riforma sta nell'aver inserito accanto
agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, comportanti effetti
giuridici standardizzati e pertanto essenzialmente rigidi nella loro consistenza,
una nuova forma di tutela che si caratterizza e si distingue dalle altre
proprio in ragione della sua elasticità.
L'amministrazione di sostegno, infatti, è un istituto che può essere
modellato sulla base delle specifiche esigenze del caso concreto ed
evade dalle determinazioni aprioristiche ed essenzialmente statiche proprie
dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Potenzialmente è la condizione dell'individuo che può orientare
il contenuto dell'istituto giuridico posto in funzione della sua tutela
e non più l'istituto giuridico a determinare in modo rigido le possibilità
civili del soggetto; determinanti l'interdizione e l'inabilitazione,
determinata l'amministrazione di sostegno.
Non si può negare che l'interdizione - istituto che alla luce della nuova
configurazione normativa può ormai ritenersi residuale, concepibile come
provvedimento estremo di tutela - abbia costituito talvolta un rimedio
eccessivamente severo, prevalentemente funzionale agli interessi dei familiari
e dei terzi nonché dell'incapace.
L'amministrazione di sostegno, invece, è stata concepita per dar luogo
ad effetti suscettibili di variare da caso a caso, in quanto i poteri
dell'amministratore non sono precostituiti per legge, ma definiti dal
decreto di nomina e ispirati agli effettivi bisogni e alle effettive condizioni
della persona che richiede assistenza.
La Legge 6/2004 prevede infatti che sia il decreto di nomina dell'amministratore
di sostegno ad indicare oltre all'oggetto dell'incarico gli atti che l'amministratore
debba compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il
beneficiario possa compiere solo con l'assistenza dell'amministratore
di sostegno. Ne deriva che il beneficiario potrà conservare la capacità
di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva
o l'assistenza necessaria dell'amministratore.
Come possiamo dedurre, il compito dell'amministratore può essere adeguatamente
modulato a seconda delle peculiarità che il caso presenta nella
sua concretezza.
Se gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione erano stati concepiti
per tutelare soggetti non ritenuti in grado di provvedere totalmente o
parzialmente ai propri interessi, perché affetti da un'infermità mentale
più o meno grave, ed erano quindi strettamente ascrivibili all'ambito
delle disabilità di tipo psichico, l'istituto dell'amministrazione di
sostegno si estende ad un novero più ampio di soggetti bisognosi
e coinvolge anche coloro che siano affetti da disabilità di tipo motorio
come la distrofia muscolare. Il Legislatore, infatti, ha adottato
una formulazione generica, riferendosi in via aspecifica alla mancanza
di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Tale condizione potrebbe avere anche carattere transitorio: il tempo dell'amministrazione
di sostegno, infatti, può anche essere preventivamente circoscritto ad
un determinato lasso, pensiamo ad esempio alle vittime di incidenti stradali
gravi che si trovino in uno stato transitorio di non autosufficienza.
La giurisprudenza di merito sembra aver recepito gli orientamenti del
Legislatore e già in diverse occasioni ha dato conferma dell'ampia fruibilità
dell'istituto.
Citiamo per tutte una sentenza del Tribunale di Bari del 15
giugno 2004 (reperibile nella rivista «Diritto e Giustizia», 2004,
f. 28), in cui si è affermato che «ai fini della nomina dell'amministratore
di sostegno non si richiede che il soggetto sia privo in tutto o in parte
della capacità di intendere o volere, perché la legge impone uno scrutinio
correlato ad aspetti pratici e concreti, in termini di incapacità o difficoltà
durevole nell'esercizio dei propri diritti ovvero nel fronteggiare le
necessità quotidiane. In tal senso, le patologie che menomano le facoltà
di locomozione, la condizione di isolamento per essere privi di familiari
conviventi, lo stato di abbandono nella vita quotidiana, costituiscono
validi presupposti per addivenire alla nomina dell'amministratore di sostegno».
Significativo anche un ancor più recente Decreto del Tribunale di Modena,
del 24 febbraio 2005, che ha riconosciuto la possibilità di ricorrere
all'istituto da parte di persona anziana la cui condizione di difficoltà
derivava esclusivamente dall'età avanzata.
Dal punto di vista operativo sarà auspicabile che il ricorso sia adeguatamente
strutturato e adeguatamente argomentato, tale cioè da permettere
al giudice di poter ben comprendere la situazione attuale del soggetto
e al contempo di orientarsi verso la soluzione più idonea a fronteggiare
le esigenze di assistenza. Infatti, sebbene i compiti dell'amministratore
di sostegno vengano definiti solo nel decreto di nomina, una loro accurata
e argomentata contemplazione già in sede di ricorso potrà senz'altro fornire
al giudice l'indirizzo da seguire.
L'amministratore potrebbe essere designato per atto pubblico o
scrittura privata autenticata anche dal beneficiario stesso, a
futura memoria: in questo caso il giudice tutelare potrebbe discostarsi
dalla volontà del designatore solo per gravi motivi.
Nella scelta il giudice dovrà preferire, se possibile, il coniuge che
non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre,
la madre, i figli, il fratello, la sorella, il parente entro il quarto
grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore dovrà tenere conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, rispettando
l'oggetto dell'incarico senza eccedere i poteri conferitigli dal giudice.
Ove poi alcuni atti esorbitassero questi limiti essi potrebbero essere
annullati e lo stesso amministratore potrebbe essere rimosso dall'incarico
ove non svolgesse correttamente le sue funzioni.
In conclusione dobbiamo di nuovo sottolineare l'importanza di questa
riforma, che senza dubbio ha comportato un salto di qualità del nostro
sistema.
L'adattabilità dei suoi contenuti, la velocità della procedura,
la conseguente limitazione chirurgica della capacità di agire del
soggetto beneficiario, fanno dell'amministrazione di sostegno un strumento
fruibile per ogni tipologia di disabilità, nel rispetto formale
e sostanziale della persona umana.
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