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FADIS
Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica

"LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO"
a cura Maria Assunta Barbieri


Raccolta cronologica delle disposizione normative inerenti la specializzazione dei docenti di sostegno.

 

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1975

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970 stabilì che "il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità" dovesse "essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione".

Nello stesso decreto venivano aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 mentre le scuole magistrali ortofreniche e le scuole di metodo vennero autorizzate a proseguire la loro attività, in attesa di una nuova disciplina legislativa applicativa del D.P.R. n. 970.


1977

I programmi di detti corsi vennero approvati col D.M. 3 giugno 1977. Nella Premessa viene esplicitato come scaturissero da due esigenze fondamentali: carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà. Si individuarono due momenti privilegiati di intervento: quello formativo e quello informativo. Pur prevedendo distinte sezioni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondaria ed anche per assistenti-educatori, il corso biennale si configurava come unitario sul piano organizzativo e didattico; lezioni ed esercitazioni dell'area informativa erano comuni mentre il tirocinio avveniva nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferiva.
Per ogni anno di corso dovevano essere effettuate 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e 350 nell'area formativa che attribuiva al tirocinio guidato 200 ore, per un totale complessivo di1300 ore.

L'O.M. n. 303 del 16 novembre 1977, in assenza di una precisa disciplina legislativa, dava avvio ai corsi di specializzazione, stabilendo che le scuole o gli istituti statali o gestiti da istituzioni statali o da enti pubblici o da enti privati dotati di personalità giuridica, i quali, con opportuna documentazione, dimostrassero uno specifico impegno nel campo dell'educazione speciale e differenziale potevano organizzare tali corsi dopo aver presentato una domanda al Ministero della pubblica istruzione ed aver quindi ottenuto il riconoscimento dello stesso.

1984

All'entrata in vigore della legge 517 era emerso subito chiaramente il fatto che, per rispondere alla grande richiesta proveniente dalle scuole statali, il numero dei docenti specializzati non era assolutamente sufficiente. In realtà le situazioni non erano le stesse nei diversi ordini: la scuola elementare, infatti, riuscì a soddisfare in gran parte le esigenze degli alunni ciechi e sordomuti utilizzando personale proveniente dalle scuole speciali mentre la scuola media si trovò in grosse difficoltà. Il problema era serio ovunque, invece, per gli handicap psicofisici e per le pluriminorazioni.
Con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione venne costituita, il 4 aprile 1984, una commissione di studio per il riordinamento dei corsi di specializzazione che lavorò partendo da alcune considerazioni di base. In primo luogo rilevò come la preparazione fornita dai programmi del 1977 non risultasse più congruente alle prestazioni professionali richieste successivamente dalla realtà della scuola; tali programmi infatti davano uno spazio eccessivo alle discipline medico-sanitarie rispetto a quelle pedagogico-didattiche. Inoltre, la commissione aveva delle riserve sul fatto che quei programmi attuassero effettivamente il principio di polivalenza contenuto nelle premesse. A tutto questo si aggiungeva, come già accennato, il problema aperto dei pluriminorati, dei gravi, dei soggetti con specifiche alterazioni sensoriali. Infine, si rilevavano le difficoltà di ordine burocratico relative ai corsi direttamente gestiti dall'Amministrazione. Sulla base di queste considerazioni, il documento dell'ufficio studi e programmazione raccomandava di:
rielaborare i programmi al fine di delineare una nuova figura professionale dell'insegnante specializzato in grado soprattutto di operare nella scuola comune;
riordinare gli stessi privilegiando la dimensione pedagogica e didattica su quella sanitario-riabilitativa;
predisporre un curriculum il più possibile polivalente;
strutturare l'organizzazione didattica dei due anni di corso eventualmente modificando il monte-ore.
1986
La nuova struttura ed i programmi dei corsi biennali di specializzazione vennero approvati col D.M. del 26 aprile 1986.
Venivano individuati tre poli corrispondenti ad altrettanti settori fondamentali per la preparazione del docente di sostegno. Il primo, indicato come "Aree disciplinari" concerneva la pedagogia, la psicologia e la clinica, i cui programmi erano suddivisi per ognuno dei due anni di corso. Il secondo polo, denominato "Dimensione operativa", indicava attività finalizzate alla prassi e consisteva di sei settori (o sotto-aree) che non corrispondevano a precise discipline, bensì riguardavano campi di applicazione fattuale, tali da richiedere concreta esperienza ed esercizio. Il terzo polo, definito "Didattica curricolare", indicava l'ambito in cui doveva trovare la propria realizzazione quella serie di aspetti destinati a tradurre la didattica generale (considerata nell'ottica dei programmi della scuola materna e dell'obbligo) in didattica specificamente finalizzata alle condizioni della minorazione, in particolare visiva e uditiva.
Particolare rilievo, infine, veniva dato al tirocinio che la Commissione ritenne di dover articolare in due grandi campi da intendersi come integrati e strettamente connessi:
Tirocinio diretto guidato che doveva svolgersi nella realtà della scuola e realizzarsi sotto un monitoraggio adeguato. Consisteva di 150 ore annuali
Tirocinio indiretto e guidato consistente in 100 ore per anno.
Il monte ore complessivo del biennio di specializzazione era di 1300 ore, mentre il titolo che rilasciava era polivalente.

1988

A questo decreto vennero apportate integrazioni e modifiche col D. M. del 14 giugno 1988. Ciò dipese in parte dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, che dichiarava il diritto pieno degli alunni handicappati a frequentare ogni ordine di scuola ivi compresa quella secondaria di secondo grado, e in parte per rendere la normativa più aderente alle reali esigenze della scuola. In particolare: si razionalizzavano i tempi e le modalità del tirocinio diretto con alunni minorati della vista e dell'udito incrementando contestualmente il monte-ore dell'area disciplinare e della didattica curricolare; veniva previsto un modulo integrativo del corso biennale polivalente, relativo al tirocinio diretto ed indiretto da effettuarsi all'atto della nomina in attività di sostegno per alunni minorati della vista e dell'udito; si potenziava il monte-ore dei corsi di riconversione e se ne razionalizzava l'organizzazione; si prevedeva la possibilità di effettuare il tirocinio diretto anche nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale.

1995

I programmi dei corsi biennali di specializzazione per il sostegno subirono un ulteriore riordinamento nel 1995 sia come conseguenza dell'uscita, il 5 febbraio 1992, della legge 104, una legge quadro che fissava i criteri direttivi ed i principi generali "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", sia della più generale riforma dell'intero sistema scolastico che sembrava non più procrastinabile ed il cui primo momento doveva essere l'autonomia organizzativa e amministrativa.
La legge 104, oltre a garantire "il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" (art.14, comma1), attribuiva alle scuole di specializzazione all'insegnamento universitarie il compito di formare i docenti di sostegno includendo nei piani di studio di dette scuole discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati. Nel diploma di specializzazione conseguito si doveva specificare se l'insegnante avesse sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferiva, nel qual caso la specializzazione aveva valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
Il collegamento con l'università era stato sollecitato già dalla commissione di studio del 1984 che così si esprimeva:

"La commissione non può esimersi, sotto forma di raccomandazione, dall'
auspicare una normativa che sancisca la necessità di provvedimenti
integrativi, quali la formazione permanente, i corsi di laurea, l'opportunità
che i corsi di specializzazione diano apposite garanzie soprattutto attraverso
il collegamento con le Università, con enti scientifici qualificati, con l'
IRRSAE."


Il Ministro aveva accolto tale raccomandazione nominando per prime, tra i soggetti accreditati dal Ministero a gestire i corsi biennali di specializzazione, le università. (O. M. 24 giugno 1986, n. 194; art 2).

In realtà, però, le università non erano ancora pronte ad affrontare tutte le attività delle quali erano state incaricate ed il legislatore stabilì che, in attesa che la nuova normativa trovasse completa attuazione, l'insegnamento delle discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni handicappati poteva "essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università" (Legge 5 febbraio, 1992, n 104; art, 14, comma 4).
Fu così che i corsi biennali continuarono ad essere condotti da enti e privati e che il Ministro si vide costretto ad intervenire di nuovo col D. M. 27 giugno 1995, n. 226. Nella prefazione si fa presente, tra l'altro, di come i risultati di un costante monitoraggio statistico sul fenomeno della presenza, nei vari ordini e gradi di scuola, di una varietà di casi di alunni in situazione di handicap avessero concordemente evidenziato l'emergere di diversi bisogni formativi dell'insegnante destinato alle attività di sostegno. Pertanto i nuovi programmi scaturivano dalla necessità e dall'opportunità di:
a) offrire una risposta, in tempi brevi, alle attese di formazione dei docenti nelle more dell'attuazione dell'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alla formazione universitaria degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare per le attività di sostegno all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap;
b) elaborare curricoli che, pur caratterizzati da un impianto unitario, offrissero ai docenti la possibilità di conseguire una preparazione diversificata in rapporto agli ordini e ai gradi di scuola;
c) prevedere un impianto disciplinare globale che potesse essere modularizzato e diversificato, in rapporto alla diversa preparazione di base dei corsisti, nonché agli eventuali crediti formativi dagli stessi vantati ed eventualmente riconosciuti;
d) prevedere una strutturazione dei corsi finalizzata alla formazione in servizio, periodica e programmata, per tutti i docenti.
Infine, il riordino dei programmi era suggerito dall'avvertita esigenza di:
- garantire all'insegnante assegnato alle attività di sostegno l'acquisizione di competenze relazionali, disciplinari e soprattutto metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap;
- far emergere con chiarezza il legame tra contenuti e metodo, da cui, pertanto, potesse conseguire una perfetta saldatura tra esigenze culturali e capacità operative, tra contenuti teorici ed aspetti applicativi.

Nella Presentazione dei Nuovi Programmi (art 2), si sottolineava come fosse stata effettuata, in fase di redazione, una netta distinzione fra un momento di impostazione e attuazione della formazione iniziale del docente e un momento destinato alla formazione ricorrente e in servizio, all'aggiornamento e riqualificazione del personale docente stesso, con particolare riguardo a quello con esperienza didattica ormai consolidata nella scuola di Stato. Si era pertanto elaborato un progetto formativo articolato modularmene, tale da risultare fruibile anche in un disegno di formazione e di qualificazione successivo.
I singoli curricoli disciplinari erano raggruppati in cinque aree: il quadro, il soggetto, il metodo, i linguaggi, la professionalità. Quest'ultima area sostituiva le attività che nei precedenti programmi erano raggruppate sotto la dizione "dimensione operativa" e "tirocinio indiretto". Il monte ore complessivo per i due anni di corso era di 1150 ore.

1996
Con l'O. M. 14 febbraio 1996, n. 72 vennero emanate nuove norme per l'attuazione del D. M. 27 giugno 1995, n. 226 che, in attesa degli adempimenti attuativi dell'art. 9 della L. n. 341/1990 e dell' art. 14 della L. n. 104/1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplinassero l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap,
Nello stesso anno comparve la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla Finanziaria 1997. Riguardava le misure di razionalizzazione della finanza pubblica e, all'articolo 75, stabiliva quanto segue:

"Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni
organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo
473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non
superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di
specializzazione prescritto per l'attività di sostegno
all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la
contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per
la mobilità d'ufficio del medesimo personale."


1997

Con O. M. n. 85 del 17 marzo 1997 vennero sospese, in attesa della "formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti", le procedure per l'autorizzazione di nuovi riconoscimenti di corsi biennali statali e non statali. Tale sospensione venne ripetuta anche per l'anno scolastico 1998/99 (Ordinanza 9 dicembre 1997 n. 782).

Sempre in questo anno, col D. M. del 5 giugno n. 350, il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale siglato il 2 giugno precedente che definisce le linee di indirizzo per l'organizzazione, la programmazione e i criteri di attuazione dei corsi intensivi di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Questi corsi vennero riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali.
Il 16 giugno, poi, uscì il D. M. istitutivo dei corsi intensivi. All'articolo 1 ne venivano indicate le finalità e cioè:
consentire la mobilità del personale docente in situazione di esubero rispetto alla dotazione organica provinciale;
garantire che i posti per le attività di sostegno fossero ricoperti da personale fornito del necessario livello di qualificazione professionale.
Il monte ore venne ridotto dalle 1150 ore dei corsi biennali a 450 ore complessive ed i programmi furono fortemente ridimensionati rispetto a quelli previsti dal D. M. 27 giugno 1995. Il titolo rilasciato può essere considerato di tipo monovalente in quanto l'articolo 4 così recitava:

" I docenti che abbiano acquisito la professionalità, come sopra indicato, dovranno
seguire apposite iniziative di aggiornamento e approfondimento sulla integrazione degli alunni in particolari situazioni di handicap sensoriale… la partecipazione a tali iniziative sarà condizione prioritaria per la prestazione di servizio su posti di sostegno per alunni con handicap sensoriale."


1998

Alla fine degli anni novanta viene emesso dal MURST il decreto che stabilisce i "criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" (26/05/98). Il comma 6 dell'articolo 3 prevede specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Si conclude sostenendo che la preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio. In questo modo viene garantita la preparazione degli insegnanti di sostegno per la scuola elementare. Per quanto riguarda la scuola secondaria, il comma 8 dell'articolo 4 ripete le stesse indicazioni del già citato comma 6, con la differenza che il semestre aggiuntivo è in coda al biennio di specializzazione.

I semestri aggiuntivi per la specializzazione sul sostegno sono iniziati nell'anno accademico 2001/2002.

In considerazione del fatto che nell'anno accademico 1998/99 erano stati avviati i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e istituite le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria e del fatto che i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le predette scuole di specializzazione sarebbero iniziati diffusamente nell'anno accademico 1999/2000, il Decreto Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, stabilì le norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica. Per assicurare, in questa fase, la formazione degli insegnanti di sostegno si decretò che fino a quando non vi fosse stata disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella Scuola di specializzazione - e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001 - era consentita alle Università anche in regime di convenzione con Enti o Istituti specializzati di cui all'articolo 14 - comma 4 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludessero entro i predetti anni accademici (art. 6). Si consentiva inoltre ai Provveditori agli Studi, in regime di convenzione con le Università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2002

L'ultimo capitolo in ordine di tempo in relazione alla formazione dei docenti di sostegno è rappresentato dal decreto del 20 febbraio 2002 che autorizza le Università attraverso le SISS ad attivare nuovi corsi di specializzazione di almeno 800 ore riservati a docenti già abilitati. All'articolo 2 si afferma che questi corsi hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. Le 800 ore sono da espletare in due semestri, le attività comprendono laboratori e, per almeno 200 ore, tirocinio. Vengono individuati contenuti in relazione agli obiettivi dell'integrazione (passaggio dall'apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita, introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici, valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del deficit già a partire dalle proprie discipline) e contenuti legati alle aree disciplinari (area medica, area psicologica e pedagogica, area sociologica e antropologica, area della didattica specifica).
Resta un problema: dal decreto viene esclusa l'attivazione di nuovi corsi per i docenti della scuola materna ed elementare.



D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970
- Norme in materia di scuole aventi particolari finalita' - (G.U. 21 aprile 1975, n.
104).

D.M. 3 giugno 1977
- Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono
particolari finalità - (G.U. 15 luglio 1977, n. 192).

Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.
(Pubblicata in G.U. il 18 agosto 1977, n. 224)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1986.
- Approvazione dei programmi dei corsi biennali di specializzazione per il
personale direttivo, docente ed educativo operante in attività di sostegno
agli alunni handicappati frequentanti la scuola comune materna e dell'obbligo
o iscritti alle scuole aventi particolari finalità .
- (S.O.G.U. n. 177 del 1.8.1986).

DECRETO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 14 giugno 1988.
Integrazioni e modifiche al DM 24.4.1986.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Decreto Ministeriale 27 giugno 1995, n. 226 Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75 in G. U. n. 214 del 13/09/1995

Decreto Ministeriale 16 giugno 1997
Istituzione di corsi statali intensivi di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap previsti dalla Legge n. 621/96, art. 1, comma 75

Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460
Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica

Decreto MURST 26 maggio 1998
"Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria" (pubblicato sulla GU 3 luglio 1998, n. 153)

M.I.U.R./SSIS: Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002
Autorizzazione alle Università attraverso le SISS ad attivare nuovi corsi di specializzazione di almeno 800 ore riservati a docenti già abilitati.