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Custodia cautelare in prigione per gli episodi più gravi di bullismo a scuola
(Cassazione 19331/2005)

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APPELLO

Linea dura della Cassazione contro il "bullismo" tra i banchi di scuola: nei casi più gravi è legittimo ricorrere al carcere. Una sentenza della Quarta Sezione Penale ha annullato un'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Sassari che aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella del collocamento in comunità nei confronti di un diciassettenne accusato di gravissime sevizie ai danni di un compagno di classe portatore di handicap. La Suprema Corte ha stabilito che il collocamento in comunità in attesa del processo costituisce una misura troppo blanda per gli studenti che, indiziati di gravi episodi di violenza nei confronti di compagni di classe più deboli, continuano nella loro condotta anche dopo che le indagini sono iniziate; per questo motivo i giudici minorili non possono escludere l'applicazione del carcere preventivo, rimedio necessario quando tutte le altre misure appaiono inidonee.


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005 (Presidente: M. Battistini; Relatore: C. G. Brusco)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

SENTENZA

LA CORTE OSSERVA

Con provvedimento in data 22 ottobre 2004 il Tribunale per i minorenni di Sassari, in funzione di Tribunale per il riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione di questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, una precedente ordinanza in data 10 maggio 2004 del medesimo Tribunale che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del collocamento in comunità [1], ha ribadito il contenuto della prima ordinanza di riesame confermando l'applicazione del collocamento in comunità.

Il Tribunale ha ritenuto che nei confronti della persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti si procede per varie ipotesi di reato commesse in danno di un compagno di scuola del ricorrente, affetto da handicap, che veniva costretto a compiere e subire atti di violenza sessuale, ad assumere sostanze stupefacenti e a mangiare un panino imbottito con escrementi animali, le esigenze cautelari fossero da ritenere attenuante e che misura adeguata fosse quella indicata.

Analogo provvedimento veniva adottato nei confronti di un altro giovane concorrente nei reati indicati.

Contro questa ordinanza ha nuovamente proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari il quale ha dedotto i seguenti motivi di riscorso: la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'esistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato escluso malgrado il medesimo provvedimento impugnato dia atto dell'indole spavalda ed arrogante del giovane sottoposto alle indagini e della circostanza che il medesimo abbia minacciato un teste proprio a causa del contenuto della sua deposizione; l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c del codice di rito perché il Tribunale avrebbe escluso il pericolo di reiterazione del reato malgrado le circostanze già indicate obbligassero ad una diversa valutazione prognostica; l'erronea applicazione della medesima norma perché il provvedimento impugnato avrebbe fondato la sua valutazione sull'esistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla circostanza che le indagini si erano concluse e che i familiari della persona offesa avevano adottato cautele per evitare ulteriori fatti della medesima specie.

Il ricorso, è fondato.

Effettivamente l'ordinanza impugnata non ha adottato argomenti nuovi rispetto a quelli già censurati con la precedente sentenza della terza sezione di questa Corte.

Ha invece sottolineato come il giovane denoti un'indole spavalda ed arrogante e ha erroneamente circoscritto il pericolo di reiterazione del reato all'ambito scolastico in cui i gravi fatti descritti si erano verificati.

Avrebbe dovuto invece compiere una valutazione globale per verificare l'esistenza di un concreto pericolo di recidivanza non circoscritto in tale ambito.

L'ordinanza impugnata si contraddistingue poi per una singolare sottovalutazione dell'ulteriore elemento acquisito al procedimento ed evidenziato dal ricorrente; la circostanza che nell'agosto 2004 (quindi dopo la sostituzione della misura più grave) U. abbia minacciato un testimone proprio a causa della sua deposizione nel processo per i fatti oggetto del presente procedimento cautelare.

La decisione su questo punto è affetta da manifesta illogicità perché, invece di valutare il contesto cautelare alla luce della nuova emergenza, ne trae conferma dell'esistenza delle esigenze ritenute attenuate nell'ordinanza annullata dalla terza sezione.

In ogni caso difetta nel provvedimento impugnato ogni valutazione sulla gravità delle esigenze cautelari anche alla luce del fatto nuovo non essendo evidentemente sufficiente affermare che la custodia in carcere debba essere applicata, soprattutto nei confronti dei minori, quando tutte le altre appaiano inidonee.

È proprio su questo giudizio di idoneità che il provvedimento impugnato difetta di motivazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Sassari.

Roma, 16 feb. 2005.


Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2005.