Legge 4 luglio 2005, n. 123, Norme
per la protezione dei soggetti malati di celiachia, (G.U. n.
156 del 7 luglio 2005)
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Art. 1. (Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine
ed è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità
con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della
sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 1962.
Art. 2. (Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente
agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire
il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati
nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche
e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti
ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la dia precoce della malattia celiaca e della dermatite
erpetiforme;
b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della
malattia celiaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive
e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione
collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia
celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del
personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Art. 3. (Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze
della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo
2,
tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto
di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità,
indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei
a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione
e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della
malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci,
siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia
celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal
morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende
sanitarie locali si avvalgono di presìdi accreditati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di
attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e
provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presìdi della
rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione
di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
Art. 4. (Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti
da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti
dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute
sono
fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente
dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero
mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione
di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense
delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta
degli interessati, anche pasti senza glutine.
4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 5. (Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con
chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti
affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito
delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e ad albergatori.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 6. (Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale
di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento
ai
problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Art. 7. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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