Legge 13 giugno 2005, n. 118
"Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005
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ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro
della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica,
ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese
sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza
scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività
economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale,
diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve
essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità
propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina
generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative,
e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici,
il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione
di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione
ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone
fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine
di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione
all'attività dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello
svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o
di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese
private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso
la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa
e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in
ordine a:
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale,
nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione
dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici,
fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità
limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori
d'opera e per i destinatari delle attività;
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda
in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione
e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità
di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale,
derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa
sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in
materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva,
in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa
sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla
verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo
i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti
di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a
coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti
nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando
le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo
degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall'attuazione dei princípi e dei criteri direttivi di cui alla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi
del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati
dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
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