Regione Molise
Legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, Riordino del Servizio sanitario
regionale, BUR 8 del 16 aprile 2005
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Art. 1 Servizio sanitario regionale
1. In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
la Regione assicura il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza
attraverso il Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite dalla programmazione regionale, con l'obiettivo di
favorire il suo sviluppo organico sul territorio, anche mediante l'organizzazione
a rete dei servizi.
Art. 2 Indirizzi, verifica e controllo della Regione
1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli
obiettivi da assegnare al Servizio sanitario regionale, ripartisce le
relative risorse e verifica il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego
di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario.
2. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente
legge, adotta il Piano sanitario regionale, con la definizione degli obiettivi
di politica sanitaria, degli indirizzi per la rete dei servizi e presidi
e dei criteri per l'allocazione delle risorse.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del Piano sanitario
regionale ed approva gli atti di alta amministrazione adottati dall'Azienda
sanitaria regionale del Molise di cui all'art. 3.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'approvazione
dell'atto aziendale ed alle eventuali modificazioni dello stesso, nonché
alla definizione ed approvazione, sulla base di criteri ed obiettivi approvati
dal Consiglio regionale, delle articolazioni del bilancio aziendale.
5. Per il governo del sistema sanitario e delle sue interrelazioni con
gli altri settori di competenza, la Regione si avvale del sistema informativo
regionale integrato di cui alla legge regionale n. 3/1999.
6. La Giunta regionale istituisce nuovo elenco, aggiornato annualmente,
nel quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 3 Azienda sanitaria regionale del Molise
1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria
regionale del Molise, in sigla ASREM, corrispondente all'intero territorio
regionale.
2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza, la ASREM si avvale:
a) dei propri servizi e presidi;
b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e
regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati
ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/ 1992, e
successive modifiche ed integrazioni.
3. La ASREM, con sede a Campobasso, dotata di personalità giuridica pubblica
e di autonomia imprenditoriale, è articolata in quattro zone territoriali
corrispondenti alle Aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale
14 maggio 1997, n. 11.
4. Ogni zona territoriale, relativamente alle attività proprie ed alle
funzioni stabilite dall'atto aziendale, è dotata di autonomia tecnico-gestionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio
della ASREM, ed è soggetta a rendicontazione analitica.
5. In particolare, ogni zona territoriale provvede:
a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati
dalla programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale nonché
al loro perseguimento attraverso i piani di attività zonali, in sigla
PAZ;
b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle
risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari di zona;
c) al coordinamento dei servizi di zona relativi ai differenti livelli
assistenziali (ospedale, distretti, prevenzione);
d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda
socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa,
nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione
delle stesse;
f) all'integrazione, sia a livello programmatorio che di attuazione, dei
servizi sanitari con servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'art.
3 septies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche
ed integrazioni;
g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con
la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9;
h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi
aziendali, per le intese e gli accordi aventi valenza zonale.
6. Per ogni zona è previsto un Direttore, nominato dalla Giunta regionale,
sentito il Direttore generale della ASREM, da scegliere tra i soggetti
che abbiano i requisiti previsti per la nomina a Direttore generale, ai
sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modifiche ed integrazioni.
7. È istituito il Collegio dei Direttori di zona di cui fanno parte tutti
i Direttori di zona; il Collegio è presieduto e convocato dal Direttore
generale della ASREM, coadiuvato dal Direttore amministrativo e dal Direttore
sanitario. Al Collegio possono partecipare, in relazione alle diverse
e specifiche tematiche, altri Dirigenti della zona. Il Collegio ha funzioni
consultive e propositive nei confronti del Direttore generale in materia
di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie.
8. La zona di Agnone, coincidente con il territorio della ASL n. 1 "Alto
Molise", in considerazione delle sue particolari caratteristiche geografiche
e socio-economiche, in coerenza con le politiche regionali sulla montagna,
è costituita con apposito atto della Giunta regionale in "zona montana"
a regime speciale, dotata di finanziamento annuo non inferiore al 6% del
FSR. La Giunta regionale, nel definire principi e criteri per l'organizzazione
della "zona montana", ne stabilisce i rapporti con l'ASREM ed il livello
delle prestazioni e dei servizi territoriali ed ospedalieri, anche in
deroga ai parametri nazionali e regionali. La "zona montana" è indicata
per la sperimentazione regionale di politiche socio-sanitarie e formative
per l'assistenza alla popolazione anziana.
9. Le zone sono articolate in distretti e comprendono gli stabilimenti
ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta.
10. I distretti, le cui dimensioni sono definite nell'atto aziendale,
costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra
servizi sanitari e socio-assistenziali. I distretti sono strutture complesse
con capacità di organizzare e di gestire l'insieme dei servizi territoriali
in funzione dei bisogni di salute dei cittadini nonché di esercitare il
controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle risorse.
Il Direttore generale dell'ASREM, su proposta del Direttore di zona, nomina
il Direttore del distretto, che viene scelto tra il personale dirigente
di ruolo dell'azienda, che abbia maturata esperienza nei servizi territoriali,
oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma
1 del decreto legislativo n. 229/1999, da almeno 10 anni, con contestuale
congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
11. Il presidio ospedaliero, dotato di autonomia gestionale, è l'articolazione
organizzativa della zona territoriale che aggrega funzionalmente gli stabilimenti
ospedalieri aventi sede nella medesima zona. Il presidio ospedaliero assicura
la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali,
secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale.
Art. 4 Organi dell ASREM
1. Sono organi dell'ASREM il Direttore generale ed il Collegio sindacale.
2. Il Direttore generale, nominato nell'ambito dell'elenco di cui all'art.
2, comma 6, ha la rappresentanza legale dell'ASREM, è responsabile della
programmazione e della gestione complessiva dell'azienda stessa ed è coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore amministrativo e
dal Direttore sanitario.
3. Il Collegio sindacale ha la composizione e svolge le funzioni di cui
all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Partecipano, con funzioni consultive e propositive, al governo dell'ASREM:
a) il Collegio di direzione aziendale;
b) i direttori dei dipartimenti funzionali di cui all'art. 6;
c) il Collegio dei direttori di zona.
Art. 5 Atto aziendale
1. La ASREM disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto
aziendale di diritto privato di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore generale, entro 90 giorni, elabora la proposta di atto
aziendale sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta
regionale, nel rispetto dei principi ed obiettivi fissati dal Consiglio
regionale. L'atto aziendale è approvato dalla Giunta regionale.
3. L'atto aziendale definisce e disciplina:
a) l'assetto organizzativo dell'ASREM in modo da assicurare l'esercizio
unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) il coordinamento dell'attività dei servizi territoriali nelle singole
zone con quella dei presidi ospedalieri;
c) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori
pubblici e privati;
d) le funzioni accentrate a livello aziendale;
e) le funzioni decentrate a livello locale;
f) l'organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate sul
territorio per settori dipartimentali.
4. L'atto aziendale può trasferire alla zona territoriale, per un periodo
limitato, specifici compiti di servizio.
5. La Giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi
per l'adozione dell'atto aziendale, deve prevedere:
a) l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo;
b) la costituzione dei dipartimenti zonali, costituiti dalle seguenti
strutture: direzione sanitaria dell'ospedale, direzione dei distretti,
direzione dei dipartimenti zonali, direzione dei servizi di supporto;
c) l'esercizio a livello accentrato della gestione delle attività amministrative,
ivi comprese quelle connesse all'acquisizione dei fattori produttivi,
con la previsione di strutture decentrate a livello zonale;
d) l'attivazione, nell'ambito della contabilità generale, di cinque contabilità
sezionali, riferite alle attività accentrate ed a quelle zonali;
e) l'attivazione, a fianco della contabilità generale, della contabilità
analitica, articolata per distretti e presidi ospedalieri;
f) l'attivazione delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi,
di norma con articolazione in lotti funzionali relativi alle zone, determinati
in base ai rispettivi fabbisogni, con la possibilità di accedere alle
forniture stesse da parte dei direttori di zona, nei limiti assegnati;
g) la composizione e le funzioni del Collegio di direzione aziendale e
dei Collegi di direzione zonali;
h) l'esercizio a livello zonale della gestione delle funzioni sanitarie;
i) l'esercizio a livello zonale o sovra-zonale delle funzioni di supporto
a gestione diretta, sulla base della programmazione aziendale;
j) l'organizzazione dei presidi ospedalieri ai sensi dell'art. 3, comma
11;
k) i requisiti per la nomina dei direttori dei distretti da parte del
Direttore generale;
l) il compenso del Direttore generale, sanitario ed amministrativo dell'ASREM.
6. Il Direttore generale dell'ASREM, al fine di accelerare il processo
interno di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, favorirà
l'applicazione dell'istituto della "risoluzione consensuale", così come
previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva per il personale
dirigente del S.S.N., riservandolo in via prioritaria ai responsabili
di struttura complessa. Il Direttore generale propone il relativo piano
con regolamento attuativo alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 6 Dipartimenti
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività dell'ASREM.
2. L'atto aziendale dell'ASREM delimita la competenza territoriale dei
dipartimenti.
3. Il Dipartimento funzionale ospedaliero identifica l'offerta sanitaria
dei P.O. della Regione; viene organizzato per patologie aggregate dal
Codice MDC, secondo principi e criteri di cui alla presente legge. Il
Dipartimento funzionale territoriale è costituito dalla somma di tutti
i servizi ospedaliero/territoriali della Regione Molise, della medicina
generale, dei pediatri di libera scelta della specialistica ambulatoriale.
Il dipartimento della prevenzione ed il dipartimento della salute mentale
aggregano e coordinano le rispettive attività delle ex AA.SS.LL..
4. I dipartimenti di prevenzione ed i dipartimenti di salute mentale hanno
un'articolazione che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative
sia a livello zonale che distrettuale.
Art. 7 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale
1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria
e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, costituita
da:
a) il presidente della Conferenza dei Sindaci di zona;
b) i presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
c) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati.
2. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
3. La Conferenza elegge al suo interno il presidente.
4. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono fissate con apposito
regolamento regionale da emanarsi da parte del Presidente della Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche al fine di garantire la partecipazione degli enti
locali alla programmazione sanitaria regionale.
5. La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale sui
seguenti documenti:
a) progetto di piano sanitario regionale;
b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;
c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;
d) accordi con l'Università.
Art. 8 - Conferenza dei Sindaci
1. La Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 5 della legge regionale
14 maggio 1997, n. 11, è trasformata in Conferenza dei Sindaci di zona
con compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi di
zona ed i servizi socio-assistenziali.
2. In particolare la Conferenza:
a) promuove l'integrazione tra i servizi sanitari di zona ed i servizi
socio-assistenziali;
b) esprime pareri consultivi sui piani di attività zonali;
c) esprime pareri sul programma delle attività distrettuali.
Art. 9 - Organismi di partecipazione dei cittadini
1. La Regione promuove la partecipazione al sistema sanitario dei cittadini
e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni
di volontariato ed a quelle di tutela dei diritti.
2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni di cui al
precedente comma, la ASREM favorisce la loro presenza presso la struttura
centrale e quelle di zona.
Art. 10 - Conferenza dei servizi
1. Il Direttore generale organizza, almeno una volta l'anno, la Conferenza
dei servizi sanitari, la cui seduta è pubblica, per presentare la programmazione
dell'attività sanitaria aziendale; alla Conferenza partecipano, di diritto,
i componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria
e socio-sanitaria regionale, di cui all'art. 7 e gli organismi di partecipazione
dei cittadini di cui all'art. 9.
Art. 11 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie
1. In attuazione dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con deliberazione
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce:
a) i requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie
e socio-sanitarie;
b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 12 - Accreditamento istituzionale
1. In attuazione dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con una o
più deliberazioni da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce:
a) i criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie
per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;
b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private;
c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento.
2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente
dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria,
in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.
Art. 13 Norme transitorie
1. La costituzione dell'ASREM è disposta dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
organi delle attuali Aziende sanitarie decadono dalla data di entrata
in funzione dell'ASREM.
2. Le attuali Aziende sanitarie vengono poste in liquidazione alla data
di entrata in funzione dell'ASREM. La Giunta regionale, contestualmente
alla nomina del Direttore generale dell'ASREM, nomina i Commissari liquidatori
delle attuali Aziende sanitarie. L'incarico dei Commissari liquidatori
è fissato in mesi 12; al termine di tale periodo l'eventuale residua gestione
liquidatoria, che può essere prorogata per un periodo non superiore ad
altri 12 mesi, viene assunta direttamente dalla Regione.
3. La ASREM subentra nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti
di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della sua costituzione.
Nessun rapporto derivante dalle gestioni delle attuali Aziende sanitarie
può essere posto a carico dell'ASREM.
4. I crediti ed i debiti delle attuali Aziende sanitarie restano in capo
alla gestione liquidatoria.
5. I commissari liquidatori:
a) adottano gli atti necessari per il trasferimento della titolarità dei
beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro e contrattuali in essere
in capo alla ASREM;
b) curano la gestione dei rapporti di credito e di debito emersi dalla
gestione fino alla data del trasferimento della gestione sanitaria in
capo all'ASRF.M.
6. La Giunta regionale, di concerto con la ASREM, promuove l'avvio delle
attività connesse alla costituenda Facoltà di medicina e chirurgia da
parte dell'Università del Molise, valorizzando in particolare le competenze
pubbliche presenti nel territorio. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente per materia, d'intesa con l'Università del Molise,
può:
a) determinare la costituzione di una Azienda Ospedaliera Policlinico
(AOP) con autonomia giuridica, in conformità della normativa statale di
settore;
b) promuovere la costituzione di dipartimenti misti ASREM– Università
del Molise - Centro Università "Sacro Cuore"– I.R.C.S.S., già ricadenti
nell'ambito della Regione, finalizzata al più alto grado di soddisfacimento
dell'utenza;
c) promuovere, unitamente all' Università del Molise– I.R.C.S.S., forme
di coinvolgimento della realtà scientifica e professionale presente nel
Molise;
d) istituire apposita fondazione il cui atto costitutivo dovrà comprendere
possibilmente 1' Università del Molise, il Centro Università "Sacro Cuore"
e gli I.R.C.S.S. del territorio molisano.
7. La Giunta regionale è delegata a modificare l'organizzazione della
direzione regionale competente, rendendola funzionale al nuovo assetto
istituzionale della sanità molisana.
8. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Molise.
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