Regione Abruzzo
Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2, Disciplina delle autorizzazioni
al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla
persona, BURA n. 3 del 14 gennaio 2005
(torna all'indice informazioni)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 8 novembre 2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali), e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,
a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"), detta norme
in materia di procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento
dei soggetti eroganti servizi alla persona.
2. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti
minimi fissati dallo Stato, definisce, con apposito regolamento da emanarsi
entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge con apposita
deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta:
a) gli ulteriori standard, rispettivamente, per l’autorizzazione al funzionamento
e per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti
di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) gli strumenti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione comunale
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
e del successivo accreditamento, a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre
2000, n. 328;
c) l’organizzazione e le attribuzioni dell’organismo tecnico provinciale
di vigilanza, nonché gli strumenti e le modalità per la verifica degli
standard, ai fini del rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento
e per la verifica del mantenimento dello status di soggetto autorizzato
e accreditato;
d) l’anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona;
e) le attività di vigilanza e controllo con apposito servizio ispettivo
con visite in loco presso le strutture ed i servizi autorizzati e/o accreditati,
almeno una volta l'anno.
Art. 2 - Criteri generali
1. Gli standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento
e gli strumenti attuativi, di cui al precedente art. 1, sono soggetti
ad aggiornamento nel tempo, in relazione alle risultanze dell’attività
di controllo sull’efficacia e sull’efficienza dei servizi.
2. La Regione predispone specifici strumenti di controllo, mediante l’utilizzo
dei dati del sistema informativo curato dall'Osservatorio sociale regionale
e dall'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica, anche attraverso
l’apporto delle Province, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza
dei servizi.
3. La Regione coordina e supervisiona le attività di competenza dei Comuni
e delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento,
mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento approvato dalla Giunta
regionale.
4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali e quelli accreditati
sono tenuti ad iscriversi nell’anagrafe regionale di cui al successivo
art. 10.
5. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n.
328, compete ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia di rilascio
formale dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento delle
strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi
a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4
e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo gli strumenti e le modalità
fissati dalla Regione.
Capo II - Funzioni delle Province
Art. 3 - Competenze delle Province
1. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n.
328, spettano inoltre alle Province le funzioni concernenti:
a) la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
al funzionamento e dell’accreditamento ed ai fini del mantenimento dello
status di soggetto autorizzato e accreditato, sulla base dei requisiti
definiti dal Regolamento regionale, avvalendosi del proprio Organismo
tecnico e della collaborazione delle Aziende U.S.L. territorialmente competenti;
b) l’accertamento delle condizioni per la concessione dell’accreditamento,
nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione regionale e locale
in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, acquisito
il parere delle competenti Direzioni regionali;
c) la tenuta del registro dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività
sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;
d) la tenuta del registro dei soggetti accreditati, gestori di strutture
e servizi sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;
e) la collaborazione con la Regione per le attività di cui al comma 2
del precedente art. 2;
f) il coordinamento con i competenti Comuni in materia di rilascio dell’autorizzazione
al funzionamento e dell’accreditamento, in coerenza con gli standard definiti
da regolamento regionale.
2. Per l’esercizio di tali funzioni, la Regione annualmente destina alle
Province quota parte del Fondo sociale regionale, sulla base di criteri
di riparto e modalità di assegnazione definiti con provvedimento della
Giunta regionale, in relazione agli adempimenti connessi con l’attuazione
della presente legge.
Capo III - Attività formativa
Art. 4 - Formazione degli operatori
1. La formazione degli operatori costituisce elemento fondamentale per
lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi
alla persona e per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle
prestazioni erogate.
2. In relazione ai fabbisogni formativi e alle esigenze di riqualificazione
ed integrazione delle diverse professionalità, la Regione promuove la
qualificazione degli operatori sociali, socio-sanitari e socio-educativi,
raccordandone i relativi percorsi formativi, definiti con provvedimento
della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori competenti
per materia.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative per il sostegno e lo
sviluppo della qualificazione dei soggetti del Terzo settore, con il coinvolgimento,
nelle attività formative, delle Università, degli Enti di formazione e
dei Centri di Servizio per il Volontariato accreditati.
4. Le attività formative programmate e realizzate, anche con l’utilizzo
di fondi di altri soggetti pubblici e/o privati e di derivazione comunitaria,
devono in ogni caso rispettare la normativa regionale in materia di formazione
professionale ed essere comunque ricondotte nell’ambito del relativo piano
regionale.
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO – ANAGRAFE REGIONALE
Capo I - Principi generali per l’autorizzazione
Art. 5 - Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi
1. L’esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e
socio-educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile
2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia),
a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4
e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è subordinato al rilascio di
specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme statali e
regionali in materia, secondo gli standard e le modalità fissati con apposito
Regolamento regionale.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente, emanato entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto
previsto dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, definisce i requisiti minimi
strutturali, tecnologici ed organizzativi per il funzionamento di servizi
e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti prestazioni
socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, nonché le procedure
per il rilascio delle relative autorizzazioni.
3. Per i servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 76/2000, il Regolamento
di cui al precedente comma 2 deve assicurare il raccordo e la compatibilità
di quanto già definito dalle "Direttive generali di attuazione", previste
dall’art. 10 della medesima L.R. 76/2000, con le disposizioni della presente
legge.
4. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina
il coordinamento delle attività di competenza dei Comuni, delle Province
e delle Aziende U.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento di
strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi,
nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture
e sui servizi autorizzati a norma della presente legge.
5. Le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento
dei servizi e delle strutture, ivi compresi quelli disciplinati dalla
L.R. 28 aprile 2000, n. 76, sono attribuite ai Comuni che le esercitano
avvalendosi, ai fini della verifica degli standard, delle Province, per
il tramite dell’Organismo tecnico di cui al successivo art. 12, e dei
servizi dell’Azienda U.S.L., territorialmente competenti.
6. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi
e/o aprire, ampliare o trasformare strutture di tipo socio-assistenziale,
socio-sanitario e socio-educativo, a ciclo residenziale o semiresidenziale,
è tenuto a presentare preventivamente domanda al Comune nel quale i servizi
vengono erogati o nel quale la struttura è ubicata.
7. In caso di servizi erogati in più comuni e/o in Ambiti sociali diversi
del territorio regionale, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune in
cui il soggetto richiedente, anche con sede legale in altra Regione o
Stato, dimostra di avere una stabile organizzazione aziendale, attraverso
la individuazione di una idonea sede operativa, opportunamente documentata.
Art. 6 - Procedura di autorizzazione
1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina
la procedura di autorizzazione, ne definisce le modalità ed approva il
modello di domanda per la richiesta di autorizzazione al funzionamento
di servizi e strutture a norma della presente legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dai Comuni, deve essere
conforme a quello approvato dalla Giunta regionale e deve obbligatoriamente
indicare:
a) il soggetto gestore e il legale rappresentante;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la natura giuridica;
d) la tipologia del servizio e/o della struttura;
e) il direttore e/o il coordinatore-responsabile;
f) le figure professionali impiegate;
g) l’utenza massima assistibile e il territorio su cui viene erogato il
servizio;
h) l’ubicazione della struttura e la sua capacità ricettiva massima autorizzata.
3. Il Comune è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al funzionamento
alla Provincia territorialmente competente.
4. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti
il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione
al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione,
chiedendo l’aggiornamento dell’autorizzazione. A tali fini, il Comune
procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per
il rilascio dell’autorizzazione stessa.
Capo II - Principi generali per l’accreditamento
Art. 7 - Accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi
1. Si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale viene
riconosciuta l’idoneità, ai soggetti già autorizzati al funzionamento
ai sensi della presente legge, ad essere fornitori di enti pubblici. L’accreditamento
è riconosciuto a seguito di specifico procedimento valutativo teso all’accertamento
del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione
al funzionamento, nonché alla verifica della compatibilità con la programmazione
regionale e locale, correlata al fabbisogno territoriale e nel limite
delle risorse finanziarie all’uopo previste.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato
di interventi e servizi e di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle
prestazioni erogate, la Regione, con apposito Regolamento, emanato entro
un anno dal provvedimento di cui al comma 2 dell’art. 5, definisce i requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento
dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
e di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi
compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, di natura
pubblica e privata, operanti in Abruzzo ed autorizzati ai sensi dello
stesso art. 5.
3. Le funzioni amministrative in materia di accreditamento sono attribuite
ai Comuni, i quali, ai fini dell’accertamento delle condizioni che danno
luogo all’accreditamento stesso, come definito dal comma 1 del presente
articolo, si avvalgono delle Province, che esprimono i propri pareri attraverso
l’Organismo tecnico di cui al successivo art. 12.
4. Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale di
accreditamento alla Provincia territorialmente competente.
Art. 8 - Procedura di accreditamento
1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua
le procedure e le modalità per la richiesta e per il riconoscimento dello
status di soggetto accreditato a norma della presente legge.
2. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti
il servizio o la struttura, il soggetto accreditato è tenuto a darne comunicazione
al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione,
chiedendo l’aggiornamento dell’accreditamento. A tali fini, il Comune
procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per
il rilascio del relativo provvedimento di accreditamento.
3. L’accreditamento è condizione necessaria per la partecipazione, secondo
la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza
pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, ovvero per la partecipazione
ad accordi o contratti di programma.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino a cinque anni dall’entrata
in vigore della presente legge, per la partecipazione alle procedure di
cui al precedente comma 3, è sufficiente il possesso dell’autorizzazione
al funzionamento.
Capo III - Sussistenza degli standard
Art. 9 - Verifiche periodiche
1. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali e quelli accreditati
sono tenuti, con cadenza biennale, a richiedere al Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione e l’accreditamento la verifica della sussistenza degli
standard. Per tale verifica il Comune si avvale delle Province, le quali
esercitano tali funzioni attraverso l’Organismo tecnico provinciale, di
cui al successivo art. 12.
2. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, fissa i termini
e le modalità per la disciplina delle verifiche biennali e per la definizione
delle relative tasse.
3. Ferme restando le attività ispettive e di vigilanza attribuite da norme
statali e regionali ad altri organi, i soggetti autorizzati e quelli accreditati
sono tenuti a fornire alle Province territorialmente competenti tutte
le informazioni richieste e a consentire le ispezioni e i controlli periodici
sulle strutture e sui servizi da parte dell’Organismo tecnico provinciale,
nonché da parte di funzionari dell’Azienda U.S.L., comunque disposti.
Capo IV - Anagrafe regionale
Art. 10 - Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona
1. Al fine di garantire la trasparenza e la qualità dell’attività svolta
dai soggetti gestori, nonché di agevolare i rapporti tra cittadini, strutture
e servizi, è istituita, presso la Giunta regionale, Direzione per le Politiche
Sociali, l’anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.
2. La Regione assicura il coordinamento, la supervisione e la pubblicazione
annuale dell’anagrafe.
3. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, emanato entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
termini e modalità per la gestione dell’anagrafe stessa, sia per quanto
concerne i rapporti con le Province ed i Comuni, sia per iscrizioni, variazioni
e cancellazioni, nonché per quanto concerne i requisiti, i percorsi formativi
e le procedure per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali
dei soggetti richiedenti l’iscrizione.
4. L’anagrafe è articolata nei seguenti registri:
a) dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali;
b) dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali;
c) dei direttori e dei coordinatori-responsabili di strutture e servizi;
d) degli "ispettori" provinciali preposti alla vigilanza, di cui al successivo
art. 14.
5. I registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 4 sono organizzati su base provinciale e distinti in "sezioni",
rispettivamente per le strutture e per i servizi. Strutture e servizi
sono classificati in base alle qualità organizzativo-strutturali possedute,
secondo quanto definito con il Regolamento di cui al comma 2 dell’art.
5.
Art. 11 - Tenuta dei registri
1. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
precedente art. 10 è affidata, per il territorio di competenza, a ciascuna
Provincia, che si avvale del proprio Organismo tecnico di cui al successivo
art. 12.
2. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere c) e d) del
precedente art. 10 è affidata alla Giunta regionale, Direzione per le
Politiche Sociali.
TITOLO III - VIGILANZA E CONTROLLO SU SERVIZI E STRUTTURE
Capo I - Vigilanza e controllo
Art. 12 - Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture
1. Ciascuna Provincia, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
1 dell’art. 3, istituisce, secondo le modalità e i termini stabiliti con
atto di organizzazione della Giunta regionale, emanato entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Organismo tecnico.
2. All’Organismo di cui al precedente comma 1 sono attribuite competenze
in materia di verifica degli standard per servizi e strutture socio-assistenziali,
socio-sanitari e socio-educativi, disciplinati dalla presente legge, ai
fini della formulazione del parere per il rilascio, da parte dei comuni,
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento e ai fini del
controllo sul mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato,
nonché ai fini della loro classificazione.
3. Nell’esercizio delle proprie attività, l’Organismo tecnico, ove necessario,
può richiedere la collaborazione dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende U.S.L. della Regione, comunque competenti in materia sanitaria.
Art. 13 - Coordinamento dell’attività di vigilanza
1. La Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, mediante il
competente Servizio, assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione
dell’attività esercitata dalle Province, attraverso gli Organismi tecnici
provinciali, garantendo il raccordo con altri organi e servizi statali
e regionali preposti alla vigilanza.
2. La Regione individua ed organizza specifiche azioni formative nei confronti
del personale degli Organismi tecnici provinciali.
3. Per garantire una migliore e più incisiva azione nelle attività di
competenza regionale di cui al comma 1 e consentire, nei tempi stabiliti,
la predisposizione degli atti regolamentari e di organizzazione previsti
dalla presente legge e di tutti gli altri provvedimenti inerenti le procedure
attuative della stessa, nonché per assicurare la necessaria opera di supporto
e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti e ai soggetti interessati,
la Giunta regionale provvede con effetto immediato all’affidamento di
un incarico di dirigente del relativo Servizio. In sede di prima applicazione,
si provvede mediante incarico a personale regionale laureato, in possesso
di qualifica non inferiore all’ultimo grado della ex carriera direttiva,
che abbia effettivamente svolto funzioni riconducibili ad attività in
materia di autorizzazioni al funzionamento di soggetti e strutture eroganti
servizi alla persona. Tale incarico, con relativo inquadramento giuridico
ed economico nella qualifica di dirigente, è attribuito attraverso apposito
concorso per titoli di anzianità nelle predette funzioni e di cultura
nella specifica materia, integrato da colloquio.
Art. 14 - Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti assegnati all’Organismo
tecnico addetti alle verifiche. Essi assumono la qualifica di "ispettori"
e sono tenuti a segnalare alle competenti autorità eventuali violazioni
a rilevanza penale accertate durante l’espletamento dell’attività ispettiva.
2. In sede di prima applicazione, gli Organismi tecnici provinciali possono
avvalersi, per le funzioni di cui al precedente comma, previa apposita
formazione, di personale già dipendente delle Province stesse o di altro
personale comunque messo a disposizione e/o trasferito da Enti locali
o dalla Regione.
Capo II - Violazioni e sanzioni
Art. 15 - Violazioni
1. La gestione di un servizio ovvero di una struttura socio-assistenziale,
socio-sanitaria o socio-educativa, priva della necessaria autorizzazione
al funzionamento di cui all’art. 5 della presente legge, configura "abusivo
esercizio" ai sensi dell’art. 348 del Codice penale e dà luogo alla immediata
cessazione dell’attività.
2. Costituisce causa di revoca ovvero di sospensione della autorizzazione,
in relazione alla gravità della violazione, la cui entità è definita dal
Regolamento regionale di cui all’art. 5, ogni variazione apportata al
servizio o alla struttura che configuri difformità rispetto al contenuto
del provvedimento autorizzatorio.
3. I provvedimenti cautelari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti
dal Comune competente, che adotta, nel contempo, tutte le misure necessarie
alla tutela degli utenti in carico alle strutture ovvero dei fruitori
dei servizi.
4. In caso di sospensione dell’attività, il relativo provvedimento deve
indicare gli adempimenti cui ottemperare e la documentazione da produrre
per la ripresa della stessa.
5. Qualora il soggetto gestore di un servizio o di una struttura cessi
o sospenda un’attività autorizzata ai sensi della presente legge è tenuto
a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione sessanta
giorni prima della effettiva interruzione.
Art. 16 - Accertamento delle violazioni
1. L’accertamento e la contestazione delle violazioni della presente normativa,
nonché la notifica dei rispettivi verbali sono di competenza degli "ispettori"
di cui all’art. 14, ferme restando le attività ispettive e di vigilanza
disposte direttamente dal competente Servizio della Direzione per le Politiche
Sociali della Giunta regionale, nonché quelle attribuite da norme statali
e regionali ad altri organi, secondo le procedure previste dagli articoli
2, 3 e 4 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative in materia sanitaria), e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il processo verbale di accertamento delle violazioni alle disposizioni
della presente legge va redatto in quattro copie, delle quali una è rilasciata
al trasgressore, una inviata alla Azienda U.S.L. territorialmente competente,
una al Sindaco del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed una all’Organismo
tecnico provinciale di riferimento.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
al Sindaco competente scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta
di essere sentiti.
4. Le Province, attraverso i propri Organismi tecnici di cui all’art.
12, sono tenute a trasmettere semestralmente alla Giunta regionale i dati
relativi alle sanzioni comminate e all’esito delle stesse.
Art. 17 - Sanzioni pecuniarie
1. Le violazioni previste dall’art. 15 comportano, oltre al sistema sanzionatorio
già prefigurato dall’articolo stesso, l’applicazione delle seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) da € 2.000,00 ad € 12.000,00, in caso di "abusivo esercizio" previsto
al comma 1 dello stesso art. 15;
b) da € 1.500,00 ad € 9.000,00, in caso di revoca dell’autorizzazione
al funzionamento;
c) da € 1.000,00 ad € 6.000,00, in caso di sospensione dell’autorizzazione
al funzionamento.
2. Qualora nell’arco degli ultimi cinque anni una medesima violazione
sia reiterata, la sanzione amministrativa prevista per la relativa fattispecie
va applicata in misura pari al triplo del massimo ed il Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione ne deve disporre l’immediata revoca.
Art. 18 - Pagamento delle sanzioni pecuniarie
1. Il pagamento dell’ammenda in misura ridotta, previsto dall’art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e
successive modificazioni ed integrazioni, va effettuato alla Tesoreria
della Provincia territorialmente competente con le modalità dalla stessa
stabilite.
2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo
le modalità e nel termine previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
la Provincia competente, attraverso il proprio Organismo tecnico, deve
presentare un rapporto, completo del processo verbale e di prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.
3. Il Sindaco, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e
gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi e sentiti, ove
lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi
alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l’accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e
ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al contravventore e alle
persone che ne sono obbligate in solido. Qualora ritenga infondato l’accertamento,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente
alla Provincia che ha inviato il rapporto.
4. L’ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta
giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio
della Repubblica o all’estero, con le modalità indicate dall’art. 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il pagamento della somma determinata ai sensi del comma 3 deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione,
con le modalità previste nel comma 1.
6. Il Tesoriere della Provincia che ha ricevuto il pagamento è tenuto
a darne comunicazione, entro il successivo trentesimo giorno, al Sindaco
che ha emesso l’ordinanza e alla Provincia che ha formulato il rapporto.
7. Il termine per il pagamento è di giorni sessanta se il soggetto tenuto
al pagamento è residente all’estero.
TITOLO IV - PROVVIDENZE REGIONALI
Capo I - Finanziamenti
Art. 19 - Destinatari e forme di finanziamento
1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati
ed agevolare i processi di adeguamento delle strutture residenziali socio-assistenziali,
socio-sanitarie e socio-educative agli standard definiti ai sensi della
presente legge, la Regione Abruzzo concede ai soggetti titolari delle
prescritte autorizzazioni al funzionamento contributi economici per interventi
di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento degli
immobili nei quali è svolta l’attività.
2. Le provvidenze regionali sono concesse soltanto ai soggetti che siano
in possesso di regolare approvazione dell’iniziativa progettuale di adeguamento
da parte della Provincia territorialmente competente, mediante il proprio
Organismo tecnico di cui all’art. 12, e che dimostrino il conseguimento
di un effettivo miglioramento dei servizi erogati, mediante un processo
di ristrutturazione dell’intera attività aziendale, ivi compresi gli aspetti
organizzativi, da realizzare al massimo entro due anni.
3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge anche
i soggetti, pubblici e privati, che intendono attivare nuovi servizi residenziali
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi in zone riconosciute
carenti, subordinatamente ad esplicita dichiarazione di accoglibilità
della iniziativa da parte della Regione Abruzzo, su conforme parere dell’Azienda
U.S.L. e della Provincia territorialmente competenti.
4. Il contributo regionale, erogabile in forma attualizzata, consiste
nell’abbattimento totale degli interessi passivi dovuti all’istituto di
credito finanziante, per la durata massima di anni dieci, a fronte di
linee di credito attivate con l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti
ovvero con altri Istituti Finanziari.
Art. 20 - Criteri di finanziamento
1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge il soggetto
richiedente deve fornire ampia dimostrazione della propria capacità reddituale
e patrimoniale per fronteggiare gli oneri di restituzione delle quote
di prestito concesso ed assicurare le necessarie fideiussioni e le garanzie
reali.
2. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte
del beneficiario, con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo
finale delle opere oggetto dell’investimento.
3. In relazione alla spesa ritenuta ammissibile, sono finanziabili i progetti
di investimento di importo massimo pari ad € 1.000.000,00, anche cumulativamente
rispetto alle varie tipologie di intervento, per ristrutturazione, ammodernamento,
ampliamento e completamento, nelle seguenti misure:
a) fino al 100% dell’importo, per gli Enti pubblici;
b) fino al 70% dell’importo, per i soggetti privati.
4. Gli interventi ammissibili a finanziamento non possono superare i seguenti
massimali di costo:
a) ristrutturazione/ammodernamento: 400 euro/mq;
b) ampliamento/costruzione: 600 euro/mq.
5. La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali
di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell’intero
immobile, destinata all’esercizio proprio dell’attività svolta, con esclusione
di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali
alloggiamento impianti e servizi, ecc.
6. Sono ritenute ammissibili e finanziabili le seguenti spese:
1. costi per la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione, ammodernamento
e/o ampliamento di immobili preesistenti, comprensivi di accessori e servizi
generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, di condizionamento,
ascensori e montalettighe, ecc), come risultanti da computo metrico redatto,
sulla base dell’ultimo prezziario regionale, dal direttore dei lavori,
nei limiti previsti nel comma 4; è da intendersi comunque escluso il valore
dell’area di intervento;
2. oneri per la sicurezza di cantiere previsti dalla vigente normativa,
da indicare nel quadro economico dell’intervento.
7. La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente
all’istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a
partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione del contributo.
Art. 21 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. Gli interventi di cui all’art. 19 sono finanziati attraverso la FI.R.A.
S.p.A. (Finanziaria regionale Abruzzese), che stipula apposita Convenzione
con gli Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti
di mutui decennali a tasso fisso.
2. La Giunta regionale, con apposita Convenzione, da stipulare entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta
FI.R.A. S.p.A. l’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili
per l’ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni.
3. Per tali finalità, è istituita presso la FI.R.A. S.p.A. una Commissione
presieduta dal Direttore regionale della Direzione per le Politiche Sociali,
o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività
istruttoria relativa alle istanze presentate, e composta da due membri
in rappresentanza della FI.R.A. S.p.A. e due Funzionari del competente
Servizio regionale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità per accedere ai predetti finanziamenti, riferiti in particolare
a:
a) modalità e contenuti della richiesta di agevolazione, da presentare
alla FI.R.A. (schema tipo di domanda);
b) schema tipo di convenzione tra FI.R.A. e Istituti di Credito;
c) criteri e modalità per la verifica delle richieste e per l’ammissione
ai benefici;
d) priorità della localizzazione degli interventi ricadenti in zone riconosciute
carenti di strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie
e socio-educative;
e) verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri
e della regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici delle
opere ammesse a finanziamento.
5. La data di presentazione delle istanze è annualmente fissata con provvedimento
della Giunta regionale.
Capo II - Investimenti
Art. 22 - Realizzazione degli investimenti
1. I progetti finanziati con le provvidenze di cui alla presente legge
devono essere totalmente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data
della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.
2. La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata:
a) dall’avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente
documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate;
b) dallo "stato finale" e dal "certificato di regolare esecuzione" delle
opere programmate, debitamente approvati, nonché dal certificato di collaudo
delle opere stesse;
c) dalla certificazione, rilasciata dalla Provincia, attraverso il proprio
Organismo tecnico di cui all’art. 12, attestante la conformità con il
progetto inizialmente approvato.
Capo III - Risorse finanziarie
Art. 23 - Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ivi compresa
la quota da corrispondere alla FI.R.A. S.p.A. per le attività previste
nella Convenzione di cui all’art. 21, valutato complessivamente per il
corrente esercizio finanziario in € 200,00 (duecento/00), si provvede
con l’iscrizione dello stanziamento, per competenza e cassa, della corrispondente
somma sul pertinente capitolo di spesa 72305 del bilancio regionale 2004,
nell’ambito della UPB 13 02 003, denominato "Contributi ai titolari di
residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento
agli standard strutturali".
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate
le seguenti variazioni:
- Cap. 71520 – UPB 13.01.003, denominato "Fondo sociale regionale per
l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale
– L.R. 17.12.1996, n. 135 e L.R. 27.3.1998, n. 22", in diminuzione per
l’importo di euro 200,00; - Cap. 71555 di nuova istituzione ed iscrizione
– UPB 13.01.005 denominato "Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali,
socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali"
in aumento per l’importo di € 200,00.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato con legge
di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - Norme transitorie
Art. 24 - Termini per l’adeguamento agli standard
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del
Regolamento di cui all’art. 5, riguardante la definizione dei requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i soggetti gestori di
servizi e strutture a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o
socio-educativo già operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono tenuti ad inoltrare, ai fini della protrazione delle relative
attività, al Comune competente apposita domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante, tendente ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dell’autorizzazione
definitiva all’esercizio.
2. I soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali già
operanti alla data di pubblicazione del D.M. 308/2001, ai fini del conseguimento
della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art.
5, devono procedere all’adeguamento agli standard strutturali, tecnologici
ed organizzativi stabiliti dalla Regione Abruzzo nel termine perentorio
di cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo Regolamento regionale
di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma
di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio
Organismo tecnico di cui all’art. 12.
3. Le strutture attivate successivamente alla entrata in vigore del D.M.
308/2001, ed autorizzate in via provvisoria, ai fini del conseguimento
della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art.
5, devono procedere all’adeguamento strutturale e tecnologico entro tre
anni e a quello organizzativo entro cinque anni a far data dalla pubblicazione
del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art.
5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente
Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all’art. 12.
4. I soggetti gestori di servizi alla persona operanti sul territorio,
già attivati ed autorizzati in via provvisoria, ai fini del conseguimento
della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art.
5, sono tenuti ad adeguarsi nei modi e nei termini stabiliti con il predetto
Regolamento regionale.
5. I servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n.
76, e dalle relative "Direttive generali di attuazione" sono tenuti al
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e,
inoltre, a procedere all’adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo
nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.
6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti nei precedenti commi
comporta la revoca delle autorizzazioni in atto.
7. Le strutture residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore
del D.M. 308/2001, con capacità ricettiva superiore a quella fissata dal
Regolamento regionale di cui al comma 2 dell’art. 5, non possono in alcun
caso aumentare tale capacità ricettiva.
8. Il "cronoprogramma di adeguamento", riferito alle strutture di cui
al precedente comma 7, deve in ogni caso prevedere la rimodulazione delle
attività e la loro strutturazione in "dipartimenti" funzionalmente autonomi
e diversificati per tipologia di prestazioni erogate (socio-assistenziale,
socio-sanitaria e a prevalente valenza sanitaria), fatta salva comunque
la possibilità di destinare l’eventuale eccedenza ricettiva, rispetto
agli standard, all’attivazione di strutture semiresidenziali e connessi
servizi territoriali.
9. Il cronoprogramma di cui al precedente comma 8, preliminarmente valutato
dall’Organismo tecnico provinciale, è soggetto ad esplicita approvazione
da parte della Giunta regionale.
Capo II - Norme finali
Art. 25 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, riguardo
alle violazioni e alle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le altre disposizioni statali e regionali in materia.
2. In materia di servizi educativi per la prima infanzia, per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente legge e laddove non risultino
in contrasto con la stessa, si applicano le norme della L.R. 28 aprile
2000, n. 76.
Art. 26 - Abrogazioni
1. Nella materia disciplinata dalla presente legge, a far data dalla entrata
in vigore del Regolamento di cui al comma 2 dell’art. 5, sono espressamente
abrogate le seguenti leggi:
a) L.R. 16 settembre 1982, n. 75 (Interventi promozionali per la realizzazione
ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone
anziane), limitatamente agli articoli 7, 10 e 11;
b) L.R. 14 maggio 1985, n. 39 (Interventi promozionali per il potenziamento
dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane prive di
autosufficienza), limitatamente agli articoli 1 e 2;
c) L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione
di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori), limitatamente
agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17;
d) L.R. 28 aprile 2000, n. 76, limitatamente all’art. 9.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono,
inoltre, abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.
Art. 27 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
|