Italia Oggi (06-09-2005)
Il tribunale di Reggio Calabria
respinge un reclamo del ministero
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Legittimi i contratti anche in deroga al rapporto docenti/alunni
Sempre più esteso l'obbligo di utilizzazione di docenti di sostegno
per gli alunni disabili, anche al di là dei limiti e dei vincoli fissati
dall'amministrazione circa il numero dei posti attivabili. Gli insegnanti
di sostegno, infatti, possono essere assunti con contratto a tempo determinato
in deroga al rapporto docenti/alunni.
Questa situazione, che ha suscitato la reazione dell'amministrazione,
è determinata dalla tendenza della magistratura a riconoscere il diritto
del bambino disabile all'assegnazione di un insegnante di sostegno, il
tutto in relazione alla valutazione della gravità di ogni specifico handicap.
L'obbligo della pubblica amministrazione di attribuire l'insegnante di
sostegno nella misura non tanto pretesa dal singolo, quanto piuttosto
richiesta dalla gravità della patologia da cui è affetto il disabile,
discende direttamente dal carattere assoluto e inviolabile del diritto
all'istruzione, all'educazione e all'inserimento scolastico che verrebbe
di fatto svuotato di contenuto, ove si rimettesse alla discrezionalità
amministrativa la determinazione del quantum del servizio di sostegno'.
Con questa motivazione, ampiamente esplicitata nel testo dell'ordinanza
(20/8/2005, proc. 1771), il tribunale di Reggio Calabria, in composizione
collegiale, ha respinto il reclamo proposto dal ministero dell'istruzione
contro la precedente decisione del giudice monocratico (ordinanza 2/3/2005).
Il primo giudice aveva, infatti, accolto l'istanza (ex articolo 700 del
codice di procedura civile) presentata dai genitori di una bambina (portatrice
di handicap grave) relativa alla mancata assegnazione di insegnante di
sostegno per il massimo delle ore (cioè, per tutto l'orario giornaliero
di attività scolastica).
L'OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Il reclamo proposto dall'amministrazione contro l'ordinanza del primo
giudice sollevava due questioni: una riguardo il rito e l'altra di carattere
sostanziale. In primo luogo, si contestava che il giudice ordinario potesse
avere giurisdizione in materia di servizi previsti dalla legge n. 104/92
(in quanto sussiste la necessità di ponderare la pluralità degli interessi
privati coinvolti, in vista dell'interesse pubblico sotteso alla legge
stessa). In virtù di ciò, la situazione giuridica facente capo ai destinatari
dei servizi per portatori di handicap assume, secondo l'amministrazione,
carattere di interesse tutelato indirettamente (interesse legittimo),
valutabile dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione
di legittimità. L'amministrazione sosteneva che non esiste una norma che
riconosca ´in termini matematici e predeterminati' la misura del
sostegno che può essere preteso dagli interessati, in modo tale da vincolare
un vero e proprio diritto soggettivo del disabile. Per altro verso, osservava
che le forme di sostegno (12,5 ore alla settimana) e di assistenza (da
parte di un assistente educativo) escludevano che l'alunna disabile, per
la quale era stata sollevata la questione, potesse di fatto rischiare
l'abbandono psicologico.
LE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA
Il quadro normativo in materia (articolo 34 della Costituzione; articolo
26 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; articolo 12 della
legge n. 104/92) ad avviso del tribunale di Reggio Calabria delinea un
vero e proprio diritto soggettivo assoluto del disabile all'effettivo
e completo inserimento scolastico. Tant'è che la stessa Corte costituzionale
ha sottolineato che ´la frequenza scolastica costituisce un essenziale
fattore di recupero del portatore di handicap' e ha evidenziato la
sussistenza di uno stretto legame tra il diritto alla frequenza scolastica
ed il bene della salute. Da queste univoche premesse (con riferimento
alla Costituzione, alla legge e alla giurisprudenza) deriva come logica
conseguenza che il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica della persona handicappata è un diritto inviolabile.
Ciò implica ´che non può al riguardo configurarsi alcun potere dell'amministrazione
dicomprimerlo o vulnerarlo in nome di interessi anche pubblici o ragioni
organizzative'. Le considerazioni del tribunale in materia di sostegno
scolastico degli alunni handicappati non lasciano spazi alla limitazione
degli interventi attuate dall'amministrazione mediante la tassativa previsione
di un vincolo nella dotazione organica (un insegnante di sostegno per
ogni gruppo di 138 alunni). La legge non consente, sottolinea l'ordinanza
del tribunale di Reggio Calabria, di subordinare la tutela di esigenze
fondamentali della persona umana a scelte organizzative e/o finanziarie
dello stato, proprio perché in tale materia l'interesse protetto in via
primaria, è quello della persona disabile. ´Non può costituire ostacolo
o impedimento all'attuazione del diritto allo studio il vincolo costituito
dalla dotazione organica di insegnanti di sostegno'. Al fine di assicurare
´l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi
adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap', la legge consente
alle autorità scolastiche di ´far ricorso all'ampia flessibilità organizzativa
e funzionale delle classi' e prevede anche la possibilità di assumere
con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi.
Una soluzione certo di non agevole applicazione e che già in passato aveva
suscitato preoccupazione e la conseguente reazione da parte dell'amministrazione
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