Gruppo Solidarietà
Via D'Acquisto, 7
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte

FISH – Federazione Italiana Superamento handicap

COMUNICATO STAMPA

(torna all'indice informazioni)

Tra i saldi di fine stagione, ieri il Senato ha dato il via libero definitivo alla legge sulla discriminazione delle persone con disabilità cosiddetta orizzontale perché riguarda tutti gli ambiti della vita dei cittadini. Il provvedimento prende vita da un orientamento giuridico e politico che in Italia ha trovato sin qui solo declinazioni generali nella Costituzione all’art.3 oppure nella sottoscrizione del Trattato dell’Unione Europea all’art.13. Infatti le prescrizioni sancite dalle Regole Standard dell’Onu nel 1993, sono rimaste lettera morta sia nell’assetto giuridico del Paese che nelle politiche attive: con questo provvedimento fortemente voluto dal movimento italiano ed europeo delle persone con disabilità e dello loro famiglie durante l’Anno Europeo (2003), si pone una pietra miliare per riconoscere che i diritti fondamentali delle persone con disabilità sono costantemente violati.

Il tardivo raccolto rischia di passare inosservato se commisurato al taglio al Fondo per le Politiche sociali o comunque a tutti gli impegni assunti, peraltro non mantenuti, dal Ministro Maroni nel 2003, diretti a garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali delle persone con disabilità e dei loro familiari, e pertanto il senso del rispetto della loro dignità. L’amarezza nei confronti delle politiche del Governo che ha dato vita alla mobilitazione del 15 novembre 2005, non può offuscare l’importanza del nuovo provvedimento, infatti, votato a larghissima maggioranza. La svolta è di portata straordinaria: le persone con disabilità non sono più solo una categoria sociale per la quale prevedere forme di protezione, bensì persone discriminate dalla società, dall’economia, e dalla politica.

E’ possibile punire, con relativo risarcimento dei danni, chiunque metta in atto un comportamento discriminatorio per le persone con disabilità: l’azienda dei trasporti che non consente ad una persona su sedia a ruote di usufruire liberamente del mezzo pubblico, l’impresa alberghiera che non accoglie, o addirittura, allontana dal proprio esercizio la persona con disabilità più grave perché la sua immagine deturpa l’ambiente, oppure l’istituzione deputata all’assistenza che ricorre solo ad assicurare forme di servizio che la persona non può o non vuole utilizzare per una mera questione organizzativa. A ciò va aggiunta l’inversione dell’onere della prova, che in termini del diritto romano, si identifica con la prova presuntiva, che seppur priva delle caratteristiche dell’habeas corpus consente alla magistratura giudicante di risarcire il danno e di procedere alla rimozione delle conseguenze della discriminazione.

Da questo elenco purtroppo si salva l’impresa che discrimina il lavoratore con disabilità per la quale rimangono in vita le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che consegna alle imprese un potere improprio rispetto alla direttiva europea 78/00 della quale dovrebbe essere ratifica nazionale. Tra gli aspetti che lasciano perplesso il mondo delle associazioni delle persone con disabilità, vi è la definizione dei soggetti legittimati ad agire, ovvero coloro che potranno costituirsi davanti al giudice oltre la singola persona: le associazioni e gli enti verranno individuati dal Ministro per le pari opportunità e da quello del lavoro e delle politiche sociali “sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione”. L’ampia discrezionalità è sicuramente pericolosa e senza reale discernimento tra organizzazioni di promozione dei diritti, service provider o quant’altro.

Durante il percorso dibattimentale, la Fish ed il Cnd si sono fatti carico di promuovere proposte di emendamenti su questi e su altri temi che non sono state accolte: il testo approvato è quello presentato dal Governo, denotando scarsa discussione attorno a questioni così di profilo così elevato. Tra gli altri, la Fish ed il Cnd hanno evidenziato come l’effetto della norma in questa forma nasconda altre insidie: una volta diffuso l’utilizzo si otterrebbe l’intasamento dei tribunali ordinari, già notoriamente stracarichi di lavoro, per i ricorsi delle centinaia di migliaia di cittadini. Questi istanze rischiano di perdersi nella rete delle prescrizioni per le lungaggini di cui sarebbero oggetto. A tal fine la Fish ed il Cnd si sono fatti promotori di un emendamento in cui si istituiva l’ombudsman, un giurì, organismo collegiale pubblico, atto a risolvere gratuitamente le controversie tra i soggetti abilitati ad agire e l’entità che discrimina la persona con disabilità. In caso di decisione sfavorevole, i soggetti manterrebbero il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La Fish ed il Cnd auspicano che, ormai nella prossima legislatura, le forze politiche che si apprestano alla contesa elettorale possano porre rimedio a queste carenze che potrebbero rendere inefficace la grande innovazione presentata da questa norma, oltre a riproporre gli interventi sui diritti sociali ed economici a partire dalla rivalutazione delle pensioni, la vergognosa somma di 234€ mensili.

FISH
tel. 06/78.85.12.62
fax. 06/78.14.03.07
presidenza@fishonlus.it