La Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
2006 pubblica il Decreto del presidente del consiglio dei ministri n.
185 del 23 febbraio 2006 sulla certificazione dell'handicap a fini scolastici
che era stato previsto dall'art. 35 comma 7 della Legge Finanziaria n.
289 del 2002.
Avv. Salvatore Nocera, Responsabile
giuridico Osservatorio Scolastico AIPD
Dato il tempo trascorso dalla sua prevista emanazione (febbraio 2003)
e l'anno scolastico avviato, è bene fornire alcune indicazioni
alle famiglie per la tutela dei loro diritti onde evitare contenzioso
con l'amministrazione scolastica.
1.. Sia l'art. 2 che l'art. 5 del decreto prevedono che esso si applichi
agli accertamenti successivi a quelli della sua entrata in vigore in vista
di un corretto avvio dell'anno scolastico. Pertanto siccome gli accertamenti
debbono pervenire entro la data delle iscrizioni, gennaio dell'anno antecedente
alla frequenza degli alunni, il decreto in oggetto dovrà riguardare
le certificazioni utili per le iscrizioni all'anno scolastico 2007/2008,
giacché quelle per l'anno scolastico 2006/2007 sono già
scadute e sono state effettuate sulla base della normativa precedente.
Dunque, anche se si sta provvedendo attualmente alle richieste delle deroghe
per gli organici di fatto per i posti per le attività di sostegno
per l'anno scolastico 2006/2007, queste richieste debbono essere effettuate
sulla base delle vecchie certificazioni e non possono essere effettuate
sulla base del nuovo regolamento.
2.. In vista dell'applicazione del nuovo regolamento è da tener
presente che non sarà più uno specialista singolo a provvedere
alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo collegiale che
ciascuna Regione individuerà nell'ambito delle AA.SS.LL. Ciò
comporta la necessità che il Ministero della Salute concordi con
le Regioni dei criteri uniformi di certificazione sulla base delle indicazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come espressamente detto
nel decreto. Senza l'individuazione di criteri comuni di certificazione
e degli organismi collegiali, numericamente sufficienti sul territorio
di ciascuna ASL, non è pensabile che si potrà avere un miglioramento
nell'attuale situazione delle certificazioni.
3.. Dati i ritardi di emanazione del decreto, il parametro per la formulazione
dei posti di sostegno in organico di diritto (uno per ogni gruppo di 138
alunni) risulta ormai insufficiente soprattutto per le scuole superiori
(secondarie di secondo grado) e per la scuola materna (scuola dell'infanzia).
Infatti nel decreto si stabilisce che le deroghe, rispetto all'organico
di diritto, verranno concesse nei soli casi di certificazione di handicap
in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
n. 104/92. Ora, a causa della riduzione costante del numero degli iscritti
per il calo della natalità, il numero dei posti di sostegno in
organico di diritto si riduce, mentre cresce il numero degli alunni certificati
soprattutto nei due ordini di scuola sopraindicati e cresce quindi la
necessità di posti in deroga.
Occorrerà quindi modificare il parametro di 1 posto ogni 138 alunni
portandolo a un parametro più realistico di 1 posto ogni 100 alunni,
e prevedere le deroghe in tutti quei casi in cui il gruppo di lavoro composto
da operatori scolastici socio-sanitari e famiglia, come ribadito nel nuovo
decreto, individua nella formulazione del PEI le risorse necessarie all'integrazione
scolastica ivi comprese le ore di sostegno. Ciò significa che le
deroghe rispetto agli "organici di diritto" dovranno essere
concesse anche in casi che non siano di "particolare gravità",
se lo ritiene necessario il gruppo di lavoro apposito.
Sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di "gravità"
e sull'art 35 comma 7 L.n. 289/02 che ha introdotta questa limitazione,
il Consiglio di Stato, nel suo specifico parere dell'Agosto 2005 aveva
avanzato seri dubbi di costituzionalità. Ma il Governo uscente
non ne ha tenuto alcun conto, pur di ridurre la spesa, incurante delle
sentenze che l'aumentano , in tutti i casi di immotivata riduzione delle
ore di sostegno e di mancata offerta di altre risorse come la formazione
dei docenti curricolaril.
Per questo le Associazioni aderenti alla F I S H chiedono l'abrogazione
di questa normativa, incurante del principio di personalizzazione.,
4.. L'art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al decreto del Presidente
della Repubblica del 24 febbraio 1994, laddove si prevede che tutti gli
adempimenti concernenti diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale
e PEI debbano avvenire entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente
la frequenza degli alunni interessati (mentre il DPR del 1994 prevedeva
che tali adempimenti dovessero essere compiuti nei primi 3 mesi dall'inizio
della frequenza dell'alunno). Ciò per consentire una programmazione
seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati rimangano privi
delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a partire dall'inizio
del nuovo anno scolastico.
5.. L'art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea la necessità
di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale e ASL per coordinare
i rispettivi interventi, ovviamente in funzione di una migliore qualità
dell'integrazione scolastica. Questa norma riecheggia gli accordi di programma
previsti dalla Legge Quadro 104/92 e che è bene che vengano promossi
come accordi - quadro a livello regionale, sulla base dei quali poi provvedere
alla stipula di accordi di programma provinciali o comunali e, comunque,
a livello di piani di zona, ambito nel quale potranno essere sottoscritti
anche dalle scuole autonome singole, o meglio, associate in rete.
6.. Per gli alunni con Sindrome di Down il nuovo decreto crea un problema
interpretativo. Infatti per essi già l'art. 94, comma 3 della Legge
289/2002 prevedeva che la loro situazione di handicap grave, prevista
per legge, potesse essere accertata sulla base della mappa cromosomica,
anche dal medico di famiglia. La norma del nuovo decreto avrebbe abrogato
questa facilitazione, pretendendo anche per essi una certificazione collegiale?
Ma ciò non sarebbe in contraddizione con quanto stabilito dall'art.
6 della legge n. 80/2006 sulla semplificazione degli accertamenti in materia
di disabilità? Urge un chiarimento in tal senso da parte del nuovo
Ministro dell'Istruzione, eventualmente d'intesa con il nuovo Ministro
della Salute. In mancanza di tale chiarimento è bene che venga
ulteriormente rinviata l'applicazione del nuovo decreto, il quale se ha
atteso oltre tre anni può attenderne altri, onde evitare complicazioni
alla già difficile situazione della qualità dell'integrazione
scolastica.
7.. Sarà necessario che il nuovo Ministro chiarisca bene, subito,
a tutti gli uffici scolastici regionali la nuova tempistica degli adempimenti,
onde evitare conflitti con le famiglie e le loro associazioni.