vivissime congratulazioni per la nomina al dicastero dell'Istruzione a
partire dalla carica di innovatività che rappresenta il Suo vissuto politico
e quello dell’area culturale che ha voluto ricordare partecipando alle
celebrazioni per Don Milani. Un’amministrazione illuminata non esaurisce
la sua spinta ideale e programmatica nell’approccio dell’accoglienza,
della solidarietà, e della partecipazione, ispirazione alla quale coniuga
uno sviluppo economico sostenibile quale paradigma del benessere dei cittadini.
A questa esperienza le persone con disabilità ed i loro familiari guardano
con interesse da tutto il Paese, perché si percepisce con nettezza l’alto
grado di consapevolezza che la coesione sociale è fattore di crescita
e non un fardello legato al “partito della spesa pubblica”. L’educazione,
baluardo dell’inclusione sociale delle persone in condizione di svantaggio
e di fragilità, e la contestuale restituzione della dignità ad ogni persona,
è il presupposto per sentirsi e, nei fatti, essere partecipe allo sviluppo
economico e sociale dell’intera comunità. Le persone con disabilità intese
non più solo come assistiti, ma anche come possibili fattori di crescita
con l’enorme propulsione della loro aspirazione ad emanciparsi, di essere
considerati produttivi: identificarsi come impiegati, operai, professionisti,
e dirigenti significa dare opportunità e speranza di uscire dall’angolo
in cui sono ancora oggi costretti da un perdurante stigma sociale.
La visione della Fish e delle organizzazioni aderenti è declinata su questo
progetto rispetto alle persone con disabilità ed ai loro familiari: l’opportunità
di uscire dalla propria abitazione e di muoversi liberamente per la comunità
di appartenenza significa concretizzare l’opportunità di partecipare ai
processi educativi ed occupazionali. Se tutto ciò non è accompagnato da
una robusta spinta di protezione ed assistenza delle persone con disabilità
specie in condizione di maggiore gravità, si potrebbero generare ineguaglianze
laceranti per l’obiettivo dell’inclusione educativa.
La Federazione che ho la responsabilità di presiedere, è un’organizzazione
nazionale di secondo livello che cioè raggruppa circa 30 associazioni
nazionali e 12 federazioni regionali, per un totale quindi di circa 1200
associazioni presenti sul territorio, che, da nord a sud del Paese, rivolgono
lo sguardo alla nuova esperienza di Governo con grandi aspettative. Non
a caso hanno voluto partecipare all’esperienza di formulazione del programma
dell’Unione sin dalla prima ora quale sperimentazione della partecipazione
dei movimenti ad una pratica di Governo, ed al percorso di condivisione
tra associazionismo e formazioni politiche.
In questo primo approccio, è obbligatorio riprendere alcune questioni
urgenti iscritte nel programma ed in altri documenti politici (senza tralasciare
gli altri): la questione dell’integrazione degli alunni con grave disabilità
(di cui accludiamo uno specifico documento), e l’inizio del nuovo anno
scolastico. Due fattori di elevata possibilità di cambiamento per le persone
con disabilità che necessitano di una forte sterzata affinché non portino
con sé tutti gli elementi di discriminazione e segregazione attualmente
presenti.
Oltre alla ben nota questione del coordinamento delle diverse competenze
istituzionali sulla disabilità, il movimento delle persone con disabilità
e delle loro famiglie che si riconoscono nella Fish ritengono indispensabile
iniziare la legislatura con un cambiamento radicale rispetto alla precedente,
recuperando lo strumento dell’Osservatorio senza che sia trasformato in
un orpello della democrazia, ma permetta vera partecipazione, al fine
di poter affrontare gli innumerevoli argomenti che riguardano le persone
con disabilità ed il Suo dicastero: gli accertamenti e le certificazioni
sino all’Icf, la formazione degli insegnanti curricolari e di sostegno,
il rapporto 1 a 138 tra alunni e insegnanti di sostegno, l’assistenza
materiale e quella educativa, il Pei ed il Glip, l’autonomia scolastica,
la misurazione degli esiti didattici e la ricomposizione dell’uniformità
nazionale di accoglienza scolastica dell’alunno con disabilità.
Affinché le persone con disabilità e le loro famiglie non siano costrette
a ricomporre l’unitarietà del proprio progetto di vita tra competenze
sociali, riabilitative, educative, e occupazionali, è indispensabile riattivare
lo strumento di coordinamento in primo luogo tra le diverse competenze
interne al Ministero e con il coordinamento delle regioni, province e
comuni, ed in seconda battuta con il welfare e l’ambito sanitario e occupazionale,
auspicando un ulteriore progressione verso il pieno protagonismo delle
persone con disabilità e dei loro familiari: partecipare pariteticamente
alle decisioni che li riguardano nell’organo di governo istituzionale
con una forte interlocuzione con tutti i livelli istituzionali.
Signor Ministro, siamo certi che, come in altre occasioni, saprà cogliere
lo spirito della nostra iniziativa e vorrà concederci un incontro al più
presto per discuterne di persona.
posts: 8764
since: 23 May, 2001 2. LINEE DI AZIONE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’
LINEE DI AZIONE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP
IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’:
la quasi totalità di alunni che, a causa di gravi difficoltà di apprendimento,
talora congiunte ad altre difficoltà funzionali, svolgono piani educativi
personalizzati, che pur agganciati ai programmi della classe, sono differenziati
rispetto a quelli dei compagni.
Il documento è strutturato nel modo seguente:
per ogni aspetto tematico viene evidenziato il modello di integrazione
desunto dalla normativa e dalle buone prassi, contrassegnato con la lettera
A, vengono, quindi, esposte le criticità, contrassegnate con la lettera
B; e proposte delle soluzioni di carattere normativo, contrassegnate con
la lettera C, desunte dai documenti della F.I.S.H., ed in particolare
dal documento “punti per la qualità dell’integrazione scolastica”.
Si ritiene che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il diritto
allo studio degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità
ed il buon andamento dell’amministrazione scolastica per la realizzazione
dei diritti di tutti i compagni, giovano pure, con gli opportuni adattamenti
( che richiedono minori risorse) a migliorare la qualità dell’integrazione
di tutti gli alunni con disabilità.
L’integrazione generalizzata, la cui normativa in Italia costituisce vanto
presso tutti gli altri Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un
forte calo di attenzione; in particolare durante l’ultima legislatura
non ci sono stati arretramenti normativi ; ma i tagli alla spesa, uniti
al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno
determinato forti arretramenti nella qualità dell’integrazione realizzata
precedentemente.
Per questo si chiede il ripristino del funzionamento dell’Osservatorio
Ministeriale sull’integrazione scolastica , compreso il “Comitato tecnico”
dello stesso (abolito dal Ministro Moratti), con gli esperti allora nominati
dal Ministro Berlinguer e con quelli che il nuovo Ministro vorrà inserire,
come segno di un rinnovato interesse politico e culturale.
1. Finalità
a) L’art. 12 comma 3 L.104/92 indica come obiettivi dell’integrazione
scolastica la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella
socializzazione, negli scambi relazionali.
b) Nella prassi spesso questi alunni vengono isolati dai compagni impedendo
la realizzazione degli obiettivi indicati, gli interventi personalizzati
vengono spesso “scambiati” per interventi individuali, contro la logica
dell’integrazione
c) Occorre un programma di formazione, anche specialistica per tipologie
di disabilità, degli operatori scolastici ed extrascolastici, che consenta
loro di realizzare gli obiettivi con una programmazione maggiormente integrata.
2. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale: continuità degli
operatori sanitari.
a) L’ art. 12 comma 5 L. 104/92 stabilisce che gli operatori della ASL
che formulano la diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione
del PDF e del PEI per garantire la continuità di presa in carico del progetto
di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.
b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente
formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità
ed assenze dagli incontri.
c) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari
stabili con la presenza di figure professionali competenti, anche nel
campo degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità,
con la specializzazione che sia in grado di garantire il perseguimento
degli obiettivi che la famiglia è tenuta a scegliere, sulla base del suo
diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi,
fra quelli validati a livello di buone prassi. Le Unità multidisciplinari
devono costituire una continuità con le Unità valutative dell’handicap
che dovrebbero intervenire prima dell’ingresso nella scuola e con quelle
successive alla scuola e devono assumere il ruolo fin qui svolto dalle
commissioni medico-legali, affinché i servizi e i trasferimenti monetari
siano attribuiti da un solo decisore.
3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari
a) L’art. 12 comma 5 L.. 104/92 e il DPR applicativo del 24/2/1994 stabilisce
che alla formulazione del PDF e del PEI debbano partecipare le famiglie
e tutti i docenti della classe.
b) Nella prassi accade spesso che le famiglie vengano solo invitate a
sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura
non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che
molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curriculari
ed ai familiari di partecipare, favorendo la logica perversa della delega
al solo insegnante per le attività di sostegno.
c)Occorre una direttiva del Ministero dell’Istruzione che imponga a tutti
i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti
curriculari nel progetto e nella realizzazione dell’integrazione scolastica.
4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità
1. La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto
pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi
quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine
e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di
tutti i servizi necessari.
2. Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari
allo svolgimento di PEI molto articolati. Questi PEI possono prevedere
anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni,
a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli autistici l’integrazione
è il fine e non il mezzo.
3. Occorre programmare fin dal momento delle iscrizioni (gennaio dell’anno
precedente la frequenza scolastica) PEI che possano prevedere, a seconda
dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi
di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche con la presenza
di operatori appartenenti alla scuola, agli enti locali e alle ASL.
5.Istruzione domiciliare (Protocollo d’Intesa Ministeri 24 ottobre 2003)
a) L’art.9 della legge 104/92 stabilise:ai minori con disabilità soggetti
all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente
impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi
vengono privati del diritto all’istruzione, che può anche significare
l’abbandono scolastico
c) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione
domiciliare, laddove necessario, anche se non è stata preceduta da ricovero
ospedaliero
6.Scuole “polo” per l’integrazione
a) Il Dpr n. 275/99 sull’autonomia scolastica all’art. 7 prevede la possibilità
che più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune:
su questa base sono nate scuole “polo” e centri territoriali per l’integrazione
scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze,
formazione e documentazione didattiche riguardanti singoli aspetti quali,
ad esempio, l’autismo, la cecità etc.. Tali risorse materiali ed umane,
una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete
nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche
gravi difficoltà di apprendimento. L’ordinanza ministeriale 782/97 ha
finanziato corsi di formazione in tal senso.
b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole “polo” come scuole nelle
quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare
gravità.
c) Si propone un’intesa stato-regioni con la quale vengano affrontati
i problemi organizzativi della presa in carico, da parte dei comuni capofila
dei piani di zona e stilati i progetti individuali di integrazione scolastica
ed extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in situazione
di gravità; ciò sulla base dell’ art 14 della L. 328/2000 e degli accordi
di programma che approvano i piani di zona, alla cui stipula debbono partecipare
anche le reti di scuole interessate. Inoltre, le scuole “polo” verranno
costituite anche sulla base di accordi con gli enti locali e con le associazioni
di persone con disabilità presenti sul territorio.
7.Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro
a) Per le scuole superiori già l’art. 68 della L. 144/99 ed oggi, il decreto
delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione
professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages.
b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne
rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece,
più si attagliano alle loro situazioni.
c) Occorre rilanciare gli accordi di programma fra scuola, enti locali
ed ASL di cui all’art. 13 comma 1 L.104/92 finalizzati anche alla programmazione
coordinata dei servizi per l’integrazione di questi alunni, e che prevedano
anche l’individuazione di “indicatori” strutturali di processo e di risultato
dell’integrazione scolastica, anche degli alunni con handicap in situazione
di particolare gravità.
8.Aree disciplinari nella scuola superiore
a) L’art. 13 comma 5 L. 104/92 prevede nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado l’assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari
di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel
PEI.
b) Nella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata
(ottenendosi buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione
è stata lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguito talora
la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora
l’individuazione arbitraria delle aree con palese violazione del diritto
allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei
docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità.
c) Si propone l’abrogazione del comma 5 dell’art. 13 sopra citato ed il
ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere
per ordine di punteggio, al fine di evitare anche l’affermarsi della delega
degli insegnanti curriculari ai soli insegnanti delle attività di sostegno.
E’ da tener presente, inoltre, che in ciascuna area sono assemblate discipline
assai diverse tra loro che non danno alcuna garanzia di interventi specifici
a favore dell’integrazione scolastica; (si pensi, ad esempio, che nell’area
tecnologica sono presenti informatica e diritto).
9.Figure professionali
a) L’art. 35 comma 7 della L. 289/2002 stabilisce che verranno concesse
deroghe circa le ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni
di particolare gravità.
b) La prassi ha mostrato come per questi alunni più che molte ore di sostegno
didattico possono risultare utili molte ore di assistenza per l’autonomia
per realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della
socializzazione degli scambi relazionali di cui al precedente punto 1.
c) Si propone l’abrogazione di tale norma E DEL CONSEGUENTE DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 185/06, sulle quali gravano dubbi di costituzionalità,
secondo l’apposito parere del consiglio di Stato dell’ Agosto 2005. Si
propone, altresì, l’abrogazione dell’art. 40 comma 3 della legge 449/97
che ha fissato come nuovo criterio per la formulazione dei posti organici
di diritto per il sostegno quello di un posto ogni 138 alunni comunque
frequentanti.
Si propone una nuova norma che fissi il criterio più realistico per l’organico
di diritto di un posto ogni 100 alunni e preveda le deroghe secondo quanto
verrà concordato nei singoli PEI ai sensi dell’ art. 12 comma 5 L. 104/92,
onde evitare un eccessivo ricorso alle deroghe in organico di fatto.
10.Continuità didattica
a) La L. 662/96 all’art 1 comma 75 ribadisce il principio, più volte enunciato
nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.
b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata, infatti, gli insegnanti
per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo 5 anni possono
passare su cattedra comune. Quelli a tempo determinato hanno una nomina
annuale e talora si succedono nello stesso anno ricevendo, taluni una
nomina provvisoria in attesa dell’ “avente diritto“ e quindi, altri una
nomina definitiva ad anno scolastico da tempo iniziato.
c) Si propone un aumento di permanenza su posti di sostegno, incentivata
in forma non monetaria o l’applicazione dell’art. 14 L. 104/92 che prevede
la costituzione di un’apposita classe di concorso per il sostegno. Si
propone, altresì, che venga estesa anche ai docenti precari il disposto
dell’art. 641 del decreto legislativo 297/94 secondo il quale dopo il
ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni un docente non può essere spostato
di sede. In tal caso dovrà essere garantito punteggio e stipendio ai docenti
precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto
alla nomina dopo il ventesimo giorno. Occorre, in fine, prevedere che
i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un triennio
a seconda che trattasi di un ciclo di studi biennale o triennale (primo
triennio della scuola primaria, triennio della scuola secondaria di primo
grado, triennio della scuola secondaria di secondo grado).
11.Formazione iniziale ed in servizio dei docenti
a) Il decreto delegato n. 227/2006 prevede una formazione iniziale sull’integrazione
scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che,
una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti
per il sostegno.
b) Nella prassi sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste
semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema
di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti
per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l’altro, un sempre
più frequente ricorso dei genitori alla magistratura che ha concesso,
negli ultimi due anni, oltre 300 casi di aumento di ore di sostegno.
c) Si propone la previsione di un adeguato numero di semestralità per
la formazione iniziale degli aspiranti docenti concernenti la pedagogia,
la psicologia e la didattica dell’integrazione scolastica con riguardo
anche agli alunni in situazione di gravità.
Si propone un arricchimento dei programmi di specializzazione per il sostegno
concernente anche le problematiche degli alunni in situazione di gravità.
Si propone, inoltre, una specifica attenzione per la formazione obbligatoria
in servizio di tutti i docenti, anche tramite le scuole “polo”, sull’integrazione
scolastica del tipo di disabilità da seguire, con particolare attenzione
agli alunni con handicap in situazione di gravità.
Si propone una specifica formazione iniziale ed in servizio sull’integrazione
scolastica dei dirigenti scolastici.
12.Docenti per il sostegno non specializzati
a) L’art 14 L.104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti
specializzati nelle attività di sostegno.
b) Nella prassi, a causa della mancata programmazione dei bisogni relativi
al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano
docenti non specializzati.
c) Si propone che la frequenza di un breve corso di formazione prima dell’inizio
dell’anno scolastico sia resa obbligatoria per i docenti nominati per
il sostegno senza un titolo di specializzazione e sia facoltativa per
gli altri insegnanti già specializzati.
13.Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici
a) L’art 47 allegato A del CCNL del 24/7/06 stabilisce che l’assistenza
igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici
e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso
di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. Il recente accordo
sottoscritto il 10n Maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio
di tale personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni.
b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento,
molti di essi si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi
disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà
di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa
il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino
di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.
c) Si propone l’obbligatorietà dei corsi di formazione nonché della prestazione
di tali mansioni rispettando il genere degli alunni (maschio o femmina)
e l’aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica
degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità.
14.Mancata assistenza educativa
a) L’art 13 comma 3 della L.n. 104/92 stabilisce che gli Enti locali debbano
assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l’autonomia e la
comunicazione degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98
all’art 139 ha chiarito che tali competenze siano a carico dei Comuni
per la scuola materna, elementare e media e delle province per quelle
superiori.
b) Nella Prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme con
la conseguenza di denegata assistenza educativa.
c) Si propone che, con un atto della conferenza Stato-Regioni-Città venga
definitivamente chiarito la competenza delle province.
15.Mancanza di risorse per i casi non certificati
a) La normativa prevede l’assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente
agli alunni certificati con handicap.
b) Nella prassi, nelle scuole sono presenti circa il 20% di alunni con
difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi
non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari.
Talora si sopperisce a tale mancanza con fittizie certificazioni di handicap;
talora si utilizzano le risorse assegnate agli alunni con disabilità per
risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni
certificati.
c) Si impone la necessità di trovare risorse finanziarie ed umane anche
per questi problemi, pena il collasso della qualità dell’integrazione
e di tutto il sistema dell’istruzione.
Roma, 8 Giugno 2006
Pietro Vittorio Barbieri
Presidente Nazionale della FISH