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Gruppo Volontariato
promosso dal
Forum Permanente del Terzo Settore


Forum Permanente del Terzo Settore, ANPAS, ARCI, AUSER, AVIS, Cesiav, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, Centro Nazionale per il Volontariato, CSV.net (Coordinamento Nazionale Centri Servizio per il Volontariato), E.V.A.N., F.I.S.H., FOCSIV, La Gabbianella, LEGAMBIENTE, Mo.V.I., Seniores Italia, Società San Vincenzo De Paoli, UISP.

e altre 128 adesioni raccolte al 7/11/2003


La riforma della legge sul Volontariato:
chiediamo e proponiamo
un percorso consapevole e partecipato

per un volontariato
consapevole, autonomo, solidale

Seconda edizione

(torna all'indice informazioni)

Questo opuscolo è stato redatto dal Gruppo Volontariato promosso dal Forum Permanente del Terzo Settore e stampato a cura di CSV.net (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato).

In questa seconda edizione abbiamo dato conto delle osservazioni e proposte formulate dal Gruppo di lavoro e accolte dal Ministero, abolendole quindi dal nostro testo, ma segnalando l'accoglimento totale o parziale.

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e hanno fornito contributi, riflessioni e proposte e tutti coloro che lo faranno prossimamente.

Per ulteriori informazioni, adesioni, osservazioni: Forum Permanente del Terzo Settore via di Pietra 84, 00185 Roma. Tel.06.69799645 fax 06.69923600
e-mail: info@forumterzosettore.it

Roma, 7 novembre 2003


SULLA REVISIONE DELLA LEGGE SUL VOLONTARIATO (266/91)

il Forum del Terzo Settore in occasione degli "Stati Generali del Volontariato" convocati dal Governo per sabato 8 novembre


Il Forum del Terzo Settore, saluta positivamente l'accelerazione che gli "Stati Generali del Volontariato" convocati dal Governo vogliono imprimere al processo di revisione della legge quadro 266/91.

Il contributo del Forum del Terzo Settore giunge al termine di un percorso avviato da mesi in piena autonomia e si concretizza in un documento (il cui testo è presente nel sito www.forumterzosettore.it) che è stato elaborato e proposto da 18 tra le maggiori organizzazioni nazionali di volontariato, dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio al volontariato e che a tutt'oggi è stato sottoscritto da alcune centinaia di associazioni.

Un testo che nasce dal volontariato, determinante per la costruzione di una piattaforma di proposte di modifica, sul quale si è riscontrata una forte comunanza di obiettivi e di valori, ma anche di preoccupazioni rispetto alle proposte di revisione.

La legge sul volontariato fondata sul riconoscimento, la promozione, il sostegno, la tutela dell'autonomia di queste esperienze, rappresenta un patrimonio di tutti, da salvaguardare e migliorare, adeguandone le forme alle esperienze maturate in questi anni, ai tempi e agli scenari mutati, tenendo però fermi i principi ispiratori.

Secondo il Forum del Terzo Settore:

Il volontariato non è un tema di parte, per definizione si interessa del bene comune, dunque:

la revisione della Legge deve avvenire attraverso un percorso di ampia partecipazione che preveda tempi e modalità adeguate e una reale e fattiva partecipazione delle associazioni e dei volontari;

la più ampia partecipazione deve essere garantita anche ai soggetti, istituzionali e no, con cui opera quotidianamente il volontariato: le regioni, le autonomie locali tutte, le fondazioni di origine bancaria, le parti sociali, dei lavoratori ma anche degli imprenditori;

deve prevedere il coinvolgimento di più gruppi parlamentari possibile: non a caso il testo di legge approvato nel '91 vide una significativa convergenza di tutti i gruppi parlamentari significativi.


Il Forum del Terzo Settore ritiene infine che i miglioramenti condivisibili introdotti negli ultimi giorni dal Ministero nella proposta di legge, che hanno accolto gran parte delle nostre richieste, debbano essere ampliati.

Nel testo che oggi conosciamo permangono alcuni punti che destano preoccupazioni significative sulle quali chiediamo che il confronto continui.

In sintesi:

l'attuale proposta ancora non salvaguarda sufficientemente il volontariato, la sua azione gratuita di partecipazione e cittadinanza che fornisce anche servizi, distinguendosi dal mercato della gestione dei servizi, nel quale non entra in concorrenza con altre forme di impresa sociale;

permangono perplessità per il ridotto riconoscimento dell'esperienza dei Centri di Servizio che, grazie all'impegno delle associazioni e alla collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria, hanno sostenuto il volontariato, in attuazione di quel principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della nostra Costituzione;

il necessario riconoscimento della collaborazione nei Comitati di Gestione con le regioni e gli enti locali, ma in particolare con le Fondazioni di origine bancaria, deve avvenire in una chiara distinzione dei ruoli tra gestione e controllo, salvaguardando il ruolo di gestione e di indirizzo sulle scelte di sostegno al volontariato e di lavoro sociale che non può che essere proprio del volontariato, il soggetto effettivamente competente in materia, a cui non a caso la legge 266/91 ha assegnato proprio questo compito.


E' infine necessario che la legge ribadisca con fermezza che le istituzioni promuovano l'effettiva partecipazione del volontariato, a livello nazionale e locale, alla programmazione dell'intervento e delle politiche sociali.

Queste sono condizioni essenziali per rendere reale la preziosa funzione del volontariato di concreta tutela dei diritti delle persone, a partire dalle più deboli.

Comunicato stampa
del Forum Permanente del Terzo Settore tel diretto 0669787278 fax 0669190473 stampa@forumterzosettore.it
Roma 7 novembre 2003



Commenti e proposte del
Gruppo di lavoro nazionale del volontariato promosso dal Forum del Terzo Settore sulle proposte di modifica della 266/91

- In corsivo grassetto le parti modificate -

L. 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
Commissione di studio per la proposta di modifica della Legge 266/91 dell'Oss. Naz Vol. testo del 17.09.2002 Disegno di legge dell'Ulivo
16 Settembre 2002
Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali proposta del 8 novembre 2003
Stati generali Volontariato
Art. 1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'auto-nomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.



Art. 1. Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. Art. 1 Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, ne favorisce l'appor-to originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti dei cittadini e la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
2bis.La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo. Art. 1 Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3, e 118, comma 4, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile, culturale..

2. abrogato Commento al testo del Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 1 Finalità e oggetto della legge
1. Sulle parti abrogate, in parte di questo comma ma in particolare del secondo, occorre il parere di carattere costituzionale, perché i nuovi articoli 117 e 118 della Costituzione non fanno venir meno i compiti di indirizzo dello stato, come prevede il comma m) del 117 la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" spetta allo stato. Che così si debba interpretare la norma costituzionale è implicitamente confermato dalla stessa proposta del Ministero, altrimenti non si capirebbe perché la riformulazione dell'art. 15 avanzata, rafforza invece il ruolo della legge nazionale nel formulare le norme in materia. l'art. Con queste abrogazioni si cancella così la tutela di alcuni diritti e il ruolo di rappresentanza dei bisogni dei cittadini, di partecipazione democratica svolto dal volontariato anche presso le istituzioni, cfr. ad es. l'art. 10.
Può essere invece opportuno sottolineare questo ruolo. Si propone quindi un secondo comma, che riferendosi al diritto fondamentale dei cittadini di essere volontari, sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 355/92, affermi che la presente legge fissa i diritti essenziali delle associazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, nella tutelare e promozione dei diritti dei cittadini e partecipazione alla determinazione delle politiche sociali. Art. 2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Art. 2. Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa produzione di idonea documentazione, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Art. 2 Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organiz-zazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 2 Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1 della presente legge.
2.identico.






3. Identico Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 2. Attività di volontariato
1. L'abolizione di "e esclusivamente per fini di solidarietà" è stata eliminata. Osservazione e proposta del Gruppo accolta.
2. L'abolizione di "preventivamente" è stata eliminata. Osservazione e proposta del Gruppo accolta. Art. 3. Organizzazioni di volontariato.
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 3 Organizzazione di volontariato
1. E' organizzazione di volontariato ogni organismo, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Si considera, alle medesime condizioni, organizzazione di volontariato ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.
1-bis Per organizzazioni di volontariato a carattere nazionale e per enti di coordinamento o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quei soggetti che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province.
1-ter Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di cui all'articolo1, comma 1, della presente legge.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'assenza dei fini di lucro;
d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
e) la democraticità della struttura;
f) l'elettività delle cariche associative;
g) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
h) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
i) l'obbligo di formazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
3-bis In relazione alla struttura complessa di talune organizzazioni, enti di coordinamento o federazioni di organismi di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera e).
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'am-bito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Art. 3 Organizzazione di volontariato
1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi, liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
2 bis. Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'assenza di fini di lucro;
d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elet-tività delle cariche associative.
f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti;
h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
i) le modalità di scioglimento dell'organizzazio-ne.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate Art. 3. Organizzazioni di volontariato.
1. È organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
1bis. Sono considerati organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazione di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci, o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontariato.
1ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1 della presente legge
.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo alla elettività delle cariche associative e alle modalità di approvazione del rendiconto;
c) la gratuità delle cariche associative;
d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
f) l'obbligo di formazione del rendiconto.
3bis. In relazione alla struttura complessa e alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con proprio decreto, sentito l'Osserva-torio nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; per le sole organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6 bis, al solo fine di permettere il coordinamento ed il funzionamento di strutture complesse, il ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con medesima procedura, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo;
3ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizza-zione di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
4. Identico

5. Identico Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 3 Organizzazione di volontariato
1ter. Aggiungere dopo "di categoria" "e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati"
2. Abolizione dello "scopo solidaristico". Osservazione e proposta del Gruppo accolta.
d) Proposta che un terzo di membri di un organismo dirigente non sia eletto. Osservazione e proposta del Gruppo accolta
f) Deve essere chiaro che l'obbligo di redigere un rendiconto è il minimo richiesto ad un'associazione, per la gestione di attività economiche marginali di un certo rilievo è necessaria la redazione di un bilancio. Si propone quindi di precisare "almeno rendiconto economico e finanziario"
h) Aggiungere un comma sulla responsabilità civile che riprenda quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della l. 383/00. Osservazione e proposta del Gruppo accolta. Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. Art. 4. Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive e sono disciplinati i relativi controlli. Art. 4. Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 4. Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato

1. Identico


2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. Art. 4. Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
Nessuna sostanziale modifica e nessuna proposta. Art. 5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. Art. 5. Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
contributi degli aderenti;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite derivanti da patrimoni;
ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.]
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.]
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 5. Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite derivanti da patrimoni;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l) ogni altra entrata, finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di cui agli articolo 1 e 2.

(soppresso)

(soppresso)

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui al successivo articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite derivanti da patrimoni;
i) ogni altra entrata, finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Identico

3. Identico

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.. Osservatorio
Art. 5 bis. Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione nel predetto registro nonché la revisione periodica dello stesso.

Ulivo
Art. 5 bis. Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale
E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, un registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione delle presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelle che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiamo fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi.
7. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e` adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 5. Risorse economiche
1. c) I fondi qui erano denominati come dei Comitati di gestione, più corretto fare riferimento ai "fondi speciali presso le regioni" di cui all'art. 15. Osservazione e proposta del Gruppo accolta.
Permane invece il riferimento di contributi "alla copertura delle spese di gestione" che ci trova critici per l'eccessiva discrezionalità del contributo.
1. Riferimento alle entrate da vaucer eliminato. Osservazione e proposta del Gruppo accolta.
1. i) permane un comma generico sulle entrate che rende comunque possibile l'utilizzo dei voucher e quindi le osservazioni già effetuate in precedenza che riportiamo. Le prestazioni fornite dalle associazioni di volontariato nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, possono essere regolate solo da convenzioni, solo così associazioni che basano azioni e servizi sul lavoro gratuito e lo spirito solidale dei volontari possono raccordarsi con istituzioni ed enti. Quelli svolti dalle associazioni di volontariato sono servizi per definizione fuori mercato, altrimenti si finisce col snaturare il volontariato e col fare una concorrenza sleale alle imprese sociali. Si propone quindi di aggiungere al punto i) "purché non in contrasto con gli art. 2, 3 e nei limiti del comma 4 art. 8. Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscri-zione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'art. 5bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico

6.bis Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 del presente articolo le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, o le proprie articolazioni territoriali, siano presenti in almeno sette regioni e venti province.

3. Con proprio decreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'arti-colo 12 della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.


Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
6bis. Mancato riferimento al registro delle organizzazioni nazionali di volontariato eliminato e introduzione di modalità di attuazione del registro. Osservazione e proposta del Gruppo accolta. Rimane da rilevare che insieme all'istituzione del registro delle organizzazioni nazionali si deve stabilire contemporaneamente a cosa dà accesso simile riconoscimento e accertamento, cosa che nel testo proposto avviene solo in parte in alcuni altri articoli.. Art. 7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Art. 7. Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 7. Convenzioni
1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali, e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità che garantiscano il coinvolgimento degli utenti, nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 7. Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui a
gli articoli 6 e 6bis e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Identico








3. Identico



Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 7. Convenzioni
Indubbiamente la convenzione è l'unico strumento idoneo a regolare il rapporto tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. La gara d'appalto non può essere applicata al volontariato che agisce al di fuori di ogni regola di mercato, essendo espressione dello spirito solidaristico presente nella stessa comunità a cui si rivolgono i suoi servizi. Ciò però non fa venire meno la necessità che la convenzione sia uno strumento amministrativo certo, basato sulla chiarezza delle procedure amministrative che portano alla convenzione e che la regolano; altrimenti l'amministrazione pubblica, come oggi avviene spesso, preferirà il bendo con appalto per rendere formalmente inattaccabili le decisioni di affidamento, ma escludendo con ciò le associazioni di volontariato. Sarebbe quindi opportuno precisare meglio principi e procedure a cui ci si deve attenere nella stipula delle convenzioni e nei conseguenti atti deliberativi che regolano l'affidamento di servizi alle organizzazioni di volontariato. Art. 8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. (1).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

(1) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408
Art. 8. Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 costituire esclusivamente per fini di solidarietà e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità e di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 2001 n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente 1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituiste esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività di volontariato siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 5 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 2001 n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente 1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituiste esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività di volontariato siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 6 mila euro ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 5 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di 100 mila euro.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizza-zione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 8 bis Tributi locali
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5bis e 6 della presente legge, ad esclusione degli enti si trovino in condizioni di dissesto ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 8. Agevolazioni fiscali. e altre agevolazioni
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all'articolo 1 della presente legge, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all'articolo 1 della presente legge, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. Omissis
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte dirette, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del ministro delle finanze 25 maggio 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5.
All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente
"l-quater). I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, iscritte nei registri istituiti dallo stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo non superiore al 4 per cento del reddito complessivo dichiarato".

6.
Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 21, 24, commi 2 e 3, 31, comma 2, della suddetta legge .
7.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
8. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali," sono inserite le seguenti: "alle organizzazione di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome,".".
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 8 Agevolazioni fiscali.
1-2. Ripensamento sulla cancellazione dei fini di solidarietà. Osservazione e proposta del Gruppo accolta.
4. La normativa di riferimento delle Onlus (decr. Lgs. N. 460/97) e l'applicazione automatica della stessa alle organizzazioni di volontariato iscritte a registro, pone problemi di coordinamento tra le norme tributarie presenti in 266 e nel 460/97. Il concetto di attività commerciali marginali e il Dm 25/5/95 andrebbero rivisti alla luce del decreto sulle Onlus. Tutte le nuove formulazioni di questo comma continuano a citare un'imposta da lungo tempo abrogata, l'Ilor.
5. Quanto alla normativa in materia di detraibilità e deducibilità delle offerte in denaro o in natura, trattata da questo comma, sarebbe opportuna l'applicazione anche alle organizzazioni di volontariato del meccanismo previsto per il settore culturale di integrale deducibilità dall'imponibile, salvo pagamento di imposta sostitutiva in caso di superamento del livello nazionale stabilito (art. 65 del DPR 917/86, comma 2 lettera c).
6. Condivisibili le proposte avanzate in questo comma del testo del Ministero.
7-8. I riferimenti qui presenti alla Legge 103/75 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva e alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, sono indubbiamente opportuni, ma la materia è anche oggetto in questo momento di turbolenti discussioni in Parlamento e nel paese, vedi il cosiddetto disegno di legge Gasparri ora sottoposto all'approvazione delle camere, quindi sarà quantomeno necessario tenere conto degli esiti delle votazioni della Camera e del Senato.
Infine quanto all'Iva andrebbero armonizzate in legge normative che si stanno sovrapponendo: oltre a quanto stabilito dall'art.5 lettera d) del D.M. 28/08/2001, n.388, relativo al recupero dell'Iva pagata per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali funzionali ai fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, nel decretone che accompagna la finanziaria al Capo IV art.19, si prevede il recupero dell'1% dell'Iva in via sperimentale per gli enti di carattere etico inseriti in apposito registro, mentre all'art. 20 si prevede uno sconto fiscale immediato del 20% sull'acquisto di autoambulanze (il venditore recupera la somma corrispondente acquisendo un credito fiscale corrispondente allo sconto). Infine è da considerare che tra i beni strumentali ai fini dell'organizzazione di volontariato debbono essere considerati anche gli immobili, il regime Iva che li riguarda concernente le organizzazioni di volontariato è al vaglio della Corte costituzionale, poiché se si acquista da un privato il bene per le associazioni di volontariato non è gravato da imposte, se si acquista da un'azienda è invece gravato dall'Iva. Art. 9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954. Art. 9. Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 9. Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n.598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
Art. 9. Valutazione dell'imponibile
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazionio Ulivo
Art. 9 bis. Flessibilità dell'orario di lavoro
1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, per poter espletare l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali: part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, flessibilità sui turni, orario concentrato.
2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'art. 5bis della presente legge e per ogni associazione di promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 7.12.2000, n. 383, che ricopra, secondo lo Statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di istituto sia costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato..
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della misura della pensione a carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora questi sospendano l'esercizio della loro attività per la durata del mandato.
4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo è demandato agli enti previdenziali ai quali è rivolta copia dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro. Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla retribuzione della categoria e alla qualifica professionale posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera, previa acquisizione di idonea documentazione. E prevista la possibilità di accredito ad integrazione, ai sensi del comma 5, dell'art.3, del decreto legislativo 16.9.96, n. 564.
5. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 è abrogato.
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 9. Valutazione dell'imponibile
1. L'inserimento all'art 6 del registro nazionale delle organizzazioni di volontariato permette effettivamente di ricomprendere queste ultime senza apportare alcuna modifica al testo della 266.
Quanto al 9bis presente nel disegno di legge dell'Ulivo si veda il commento all'art. 17. Art. 10. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 10. Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali salvaguardano l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo. In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome.
b) Le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano.
c) I requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione ai diversi settori di intervento.
d) Gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
e) Le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato.
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 10. Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
2. In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 10. Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, salvaguardano l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo..

2. Abrogato
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 10 Norme regionali e delle province autonome
1. Questo comma il Ministero proponeva di abrogarlo, le nostre osservazioni ne hanno consigliato una riscrizione, che però risolve solo in parte i problemi da noi sollevati. Come già abbiamo scritto nel commento all'art. 1 comma 1, i nuovi articoli 117 e 118 della Costituzione non fanno venir meno i compiti di indirizzo dello stato, come prevede il comma m) del 117 la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" spetta allo stato. Sull'abrogazione di questo comma, da cui dipende il anche il successivo, occorre un parere di carattere costituzionale
2. Se si abroga questo comma si finisce col cancellare, invece di rafforzarla, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla programmazione dell'intervento diretto e di regolazione pubblico, punto b), o col cancellare un diritto, punto f), importante perché riguarda la formazione alle competenze dei volontari, oltre alla formazione congiunta di operatori pubblici e/o professionali e volontari, fondamentale in alcuni settori.
Comunque anche i punti a), c), d), e) contengono livelli essenziali che vanno tutelati dallo stato su tutto il territorio nazionale.
Sarebbe quindi opportuno riscrivere questo articolo non nell'ottica regolamentare, ma in quella di indicazione di quali livelli essenziali dei diritti sociali e civili le regioni debbono rispettare e garantire nella loro legislazione.
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registi di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, n. 241.
2 Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni Art. 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 11 bis Messaggi di utilità sociale
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

Comma 1 identico

Comma 2 identico
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
Vedi il commento ai commi 7-8 della proposta del Ministero all'art. 8. Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, organo consultivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per lo sviluppo delle politiche del volontariato.
1bis. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da venti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e da due esperti. I membri dell'Osservatorio durano in carica per tre anni e sono rinnovabili.
1ter. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
1quater. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione Generale del volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha in particolare i seguenti compiti:
a) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;
b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) promuove il sostegno e la consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento;
h) promuove iniziative di informazione, e comunicazione, e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. Al finanziamento dei progetti di cui al comma 1-quater, lettera d), si provvede mediante il Fondo nazionale per il volontariato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da ventisette membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di Servizio per il volontariato. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osserva-torio adotta un apposito regolamento.
5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione Generale per il volontariato, l'associa-zionismo sociale e le politiche giovanili del Dipartimento delle politiche sociali e pensionistiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha in particolare i seguenti compiti:
a) assiste il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'art. 5bis;
b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;
c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;
d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle Regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale, regionale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;
g) promuove iniziative di informazione e comunicazione, nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15.
6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di Euro 1 milione per gli anni 2003 e 2004.
Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6bis, da dieci membri scelti fra altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei Centri di Servizio e da un membro in rappresentanza dei Comitati di Gestione. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, ed in particolare un membro designato dall'Agenzia per le ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, un membro designatodall'Associa-zione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

1bis. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione Generale del volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta apposito regolamento.
1ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;
b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
c
) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) offre
sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f
) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento;
h) promuove iniziative di informazione e comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati..

2.
Al finanziamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede mediante il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.. Ulivo
Art. 12 bis. Fondo nazionale per il volontariato
1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse dai vincitori.
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Nel comma in oggetto sono state accolte una serie di osservazioni e proposte avanzate dal gruppo di lavoro, rimane il riferimento a "membri scelti" e non a rappresentanti delle organizzazioni, la necessità di fissare dei criteri di rappresentatività dei volontari presenti nell'Osservatorio, che a dodici anni dalla 266 sono facilmente determinabili, poiché diverse indagini intraprese in questi anni sono in grado di darci una rappresentazione oggettiva del mondo del volontariato, per settori di attività e presenza nel territorio, per rimanere a quelle ufficiali basta fare riferimento all'indagine periodica Istat sulle organizzazioni iscritte a registro. L'Osservatorio non è il parlamentino del volontariato, che ha propri organi di rappresentanza, ciò non toglie che la presenza in Osservatorio dei volontari debba essere rappresentativa, altrimenti viene meno la funzione di consultazione e raccordo tra volontariato e istituzioni propria di quest'organo. La nomina, pur di competenza del Ministero competente deve seguire criteri preventivamente determinati e dichiarati al fine di confrontarsi con il volontariato effettivamente esistente, altrimenti, qualsiasi sia la maggioranza politica in quel momento al governo, potrà essere avanzato il dubbio che essa abbia scelto secondo la propria visione culturale e i propri fini politici.
Riguardo alla rappresentanza dei Comitati di gestione, che altrove si prevede finanzino progetti e spese di gestione delle associazioni, li si inserisce come membri con diritto di voto, e non come invitati, trascurando il conflitto di interessi che così si genera, oltre a prevedere la presenza dell'Associazione Casse di Risparmio Italiane, che non solo associa praticamente la totalità delle fondazioni, ma ancora le banche di riferimento stesse, oltre a detenere per legge la maggioranza nei Comitati di gestione.
Infine i rappresentanti di regioni ed enti locali, prima esclusi, su nostra proposta almeno in parte sono stati inseriti.
Mancano infine del tutto i rappresentanti di importanti consulte di settore del volontariato (carcere, sanità, protezione civile, ecc.
1bis. Quanto al regolamento di funzionamento dell'Osservatorio è opportuno che il testo di legge preveda un Vice presidente scelto dall'organismo stesso, come avviene per organi similari, che ne garantisca la continuità e la funzionalità. Art. 13. Limiti di applicabilità.
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (6). Art. 13-Limiti di applicabilità
1.E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento all'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e del servizio civile nazionale. Art. 13 Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e del servizio civile nazionale.

Art. 13. Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge
Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 13 Limiti di applicabilità
1. Il testo del Ministero è condivisibile. Art. 14 -Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato". Art. 14 -Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1-quater, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa annuale non inferiore a un milione e seicentomila euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 68576 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento : "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1.
Per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 12, comma 1bis, è autorizzata una spesa annuale non inferiore a tre milioni e cinquecentomila euro.



2. Abrogato




3. Abrogato Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Bisognerebbe prevedere almeno un meccanismo di indicizzazione all'inflazione, altrimenti negli anni la disponibilità finanziaria si riduce, oltre alla possibilità, a seconda delle disponibilità finanziarie e degli obiettivi delle politiche sociali, di aumentare le disponibilità con decreto del Ministro competente senza ricorrere ad un nuovo articolo di legge. Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (7), devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (8), e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (8/a).

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 15-bis - centri di servizio per il volontariato
1. I centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15, comma 1, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri di cui agli articoli 5-bis e 6. A tal fine, erogano le seguenti prestazioni:
a) servizi di promozione e rafforzamento dell'attività di volontariato, anche attraverso il finanziamento di progetti;
b) servizi di consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
c) strumenti per la progettazione, l'avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
d) servizi di formazione;
e) servizi di informazione.
2 I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi, trasmessi all'Osservatorio nazionale per il volontariato.
Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, dello stesso articolo 12 venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da questi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 15 bis centri di servizio per il volontariato
1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli art. 5bis e 6, attraverso la erogazione di servizi di:
a) formazione;
b) informazione e documentazione;
c) collaborazione alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;
d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.
2. I centri di servizio di cui al comma 1, redigono bilanci preventi
vi e consuntivi e li trasmettono al Comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio nazionale per il volontariato.
3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e` istituito il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di cui al comma 1 dell'artico-lo 15.
4. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono altresì stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri avanzi d'esercizio, al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio, effettuati in conformità alla normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per gli scopi di cui all'articolo 15bis. Tale quota maturerà interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento dalla data dell'assemblea di approvazione del bilancio fino alla data di accreditamento della stessa..

2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:
a) nella misura del 50% in favore del fondo speciale, di cui all'articolo 15bis, costituito presso la regione in cui gli enti abbiano sede legale;
b) nella misura del 30% in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;
c) nella misura del 20% in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso le regioni destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b) di cui al presente comma. Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associa-zione delle casse di risparmio italiane, il Ministro stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti presso le regioni, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi regionali, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione.
Governo
15 bis. Comitati di gestione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti di cui all'articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 60% per i centri di servizio di cui all'articolo 15ter, e nella misura restante per le spese di attività, di cui al comma 4, lettera e), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.
2.
Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, ente di natura privatistica, composto da:
a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
Il comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
4. Il comitato di gestione:
a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a); esercita il controllo ed adotta sanzioni nei loro confronti;
c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15ter;
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60% delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai centri di servizio per il volontariato di cui al successivo articolo 15ter lo svolgimento dei propri compiti;
e) ripartisce annualmente, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera d) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.







Governo
15 ter. Centri di servizio per il volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio
, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2.
I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.
3.
Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15bis e 15ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Commento al testo del Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Le recentissime sentenze 300/03 e 301/03 della Corte costituzionale sulle fondazioni bancarie, non sembrano mettere in discussione l'1/15, poiché dette sentenze sono coerenti con la 500/93, che già sottolineava l'autonomia delle fondazioni bancarie, fondando la legittimità dell'1/15 sui fini statutari e di legge di dette fondazioni e non sulle loro funzioni pubbliche. Quanto al metodo di determinazione dell'1/15 "al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio", è da rilevare che già l'accantonamento alla riserva obbligatoria, menzionato nel testo del Ministero è del 15% dell'avanzo dell'esercizio (comma 9.6 dell'atto di indirizzo del 19 aprile 2001, del Ministro Visco), occorre quindi tenere conto anche della salvaguardia del patrimonio? Non è già garantita detta salvaguardia dalla riserva obbligatoria? Inoltre entro quali limiti qualitativi e quantitativi si effettua detta salvaguardia? Oggi di fatto l'1/15 è calcolato solo al netto delle spese di funzionamento, non sussistendo più per la mancanza della banca di riferimento altri obblighi. Di quanto diminuirà quindi l'1/15 dopo tali detrazioni?
Proponiamo quindi un approfondimento con esperti della materia di chiara fama e indipendenti, chiediamo inoltre che l'adeguamento del testo alle nuove normative di legge sulle fondazioni bancarie, come l'uso del concetto di "avanzi" al posto dei "proventi", non decurti i fondi speciali per il volontariato..
Inoltre è da sottolineare che nel testo del Ministero scompare il ruolo degli enti locali nell'istituzione dei centri, è bene lasciare l'obbligo di inoltrare la domanda di istituzione attraverso di essi e con il loro parere, parere oggi previsto dal DM 8/10/1997. La norma non solo non ha dato in genere problemi, ma ha obbligato, ciascuno nella propria autonomia, a un raccordo tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali, che governano la comunità nel territorio e che possono attestare la presenza nel territorio dell'organizzazione che si candida alla gestione del Centro di servizi.
Al presente comma è stato su nostra proposta, e dopo anni di richieste, un riferimento agli " interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento", occorre precisare a quale tasso ufficiale si fa riferimento, se è il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Bce il riferimento non è congruente, perché non è correlato all'inflazione italiana e non preserva le perdite di potere d'acquisto dell'euro sui nostri mercati.
2bis. Punto c) Dal 20% previsto nella prima bozza del governo di luglio si è già passati al 15% di settembre ed ora su nostra proposta è stato reintrodotto il 20%, così come sempre su nostra proposta sono stati introdotti nel testo di legge i criteri con cui ha da farsi la ripartizione.
15bis e 15ter. Con questi nuovi articoli i Comitati di gestione dei fondi, neppure citati dall'art. 15 della 266, assumerebbero nel testo legislativo un'imponenza anche di carattere quantitativo tale da diventare non solo la legge sul volontariato, ma anche sui Comitati di gestione dei fondi, che da strumentali alla promozione e qualificazione del volontariato diventano il soggetto dominante dell'art. 15 mettendo in secondo piano le organizzazioni di volontariato e i centri di servizio da essi gestiti.. Può essere opportuno citare i Comitati nel testo di legge, come si era convenuto ad Arezzo, ma qui sembra si sia travalicato il senso della misura, andando ben oltre gli stessi desiderata espressi dai rappresentanti dei Comitati ad Arezzo, finendo d'essere più realisti del re.
Inoltre tutto questo testo irrigidisce nel tempo in maniera irrimediabile i meccanismi di istituzione e finanziamento dei centri. Non a caso il legislatore nel '91 affidò il tutto ad un decreto, qui si trasporta in un testo di legge necessariamente di indirizzo, norme di carattere particolare e regolamentare presenti nel DM 8/10/1997 ripreso qui quasi totalmente, escluse forse significativamente le parti concernenti i compiti dei centri, che invece sarebbe opportuno inserire in legge. E' bene non sovraccaricare il testo legislativo, che sembra diventato qui un regolamento: dette norme in generale è bene che conservino un aspetto funzionale, sapendosi adeguare al processo di sviluppo e crescita dei centri, che da troppo poco tempo hanno cominciato a funzionare nella gran parte delle regioni, mentre in altre non sono stati or ora istituiti o neppure lo sono ancora.
Le critiche avanzate dalle associazioni di volontariato hanno comunque conseguito qualche risultato, dalla bozza di luglio ad oggi si è invertita la ripartizione dei fondi tra le attività di servizio dei centri e i fondi destinati ai progetti e alle spese di gestione delle associazione, la cui competenza viene delegata ai Comitati di gestione, vedi comma 1 (nella prima bozza il 60% ai Comitati e il 40 ai Comitati, ora non inferiore al 60% quella dei Cds). Inoltre è stata introdotta quella precauzione, già fatta inserire dai centri nella Comunicazione Turco, che vuole che comunque la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai centri di servizio per il volontariato lo svolgimento prioritario dei propri compiti di servizio (comma 3 punto d).
Discutibile era la ripartizione in legge per quote rigide del rapporto tra servizi e progetti, rapporto che necessariamente varia nelle condizioni date di ogni regione e che muta nel tempo con l'evolversi delle attività di servizio. Può essere opportuno fissare un tetto minimo per il finanziamento delle attività di servizio, prioritarie perché in realtà vi sono molte altre forme di finanziamento ai progetti e alle attività (innanzitutto le convenzioni; i fondi europei, nazionali e regionali; quelli delle stese fondazioni bancarie; le liberalità e le donazioni ancora troppo scarse in Italia). I fondi spesso non mancherebbero, è la capacità di intercettarli e gestirli che spesso manca. Quindi prioritaria è la qualificazione e la promozione del volontariato. La fissazione però di un tetto minimo, finisce nella realtà per trasformarsi in un tetto massimo se non si prevedono criteri chiari e applicabili. L'unico che abbia concretamente funzionato in questi anni si basa sulla concertazione di fatto tra centri e Comitati di gestione, a partire dalla proposta di programma avanzata dai centri, che erogando i servizi ed essendo in contatto con le associazioni di volontariato, sono gli unici che possono valutare i bisogni delle associazioni, magari anche con il necessario supporto di analisi e indagini sui bisogni delle associazioni del territorio. Da rilevare che rimangono inoltre: il molto discutibile finanziamento delle spese di gestione delle associazioni e la ripartizione dei fondi alle associazioni decisa dal Cdg su progetti presentati tramite i centri di servizio. Un equilibrio sulle competenze tra Cds e Cdg si era già trovato nella comunicazione Turco, presentando i Cds nel progetto di attività annuale indirizzi e criteri per il finanziamento dei progetti delle associazioni che il Comitato deve approvare, casomai si tratterà di perfezionare criteri che garantiscano imparzialità, chiarezza degli atti amministrativi e forme di controllo.
Altrimenti il Cdg da organo che stabilisce criteri e che controlla si trasforma anch'esso in organo gestore, mischiando inopinatamente la funzione di gestione e controllo, sovrapponendosi al Cds, creando una situazione di confusione e conflittuale, oltre a nuovi apparati e sovrastrutture che duplicano quelle dei centri, sottraendo di fatto fondi e servizi al volontariato.
Nei due articoli (15bis e ter) vengono riprese parti del DM 8/10/97 ma con significative modifiche peggiorative, poiché esso prevedeva che "Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque", le fondazioni bancarie, "e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa" possono richiedere al Comitato di Gestione la costituzione di un Centro di Servizio.
Art. 15bis Al comma 2, lettera b) del 15bis relativo alla nomina dei "quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato- iscritte nei registri regionali" nel Cdg, non si richiede più che essi siano rappresentanti delle organizzazioni "maggiormente presenti nel territorio regionale", mentre è anzi opportuno, come anche la stessa Consulta dei Cdg propose, che essi siano nominati attraverso procedure democratiche, come già avviene in alcune regioni. La modifica introdotta alla prima bozza accoglie in parte le nostre richieste con il riferimento alle assemblee del volontariato (la dove esistono) di nomina dei propri rappresentanti. Occorre però fare riferimento all'applicazione da parte delle regioni di criteri di democraticità nelle fissazione delle norme regionali in materia, altrimenti non cambia nulla nelle regioni in cui tali assemblee non sono previste.
Al comma 1 del 15ter
, tra coloro che possono proporre la costituzione di un Csv scompaiono le organizzazioni nazionali di volontariato e la necessità che, qualora i proponenti siano organizzazioni di volontariato locale, essi abbiano una certa consistenza, "almeno cinque" e non siano frutto di un'aggregazione di carattere estemporaneo: già la norma attuale è insufficiente da questo punto di vista, tant'è che Collegamento nazionale tra i Csv e Consulta nazionale dei Cdg avevano concordato un rafforzamento della norma attuale, che si ritrova nel punto 6 del documento del Gruppo sui Csv e i Cdg della Conferenza Nazionale di Arezzo, la dove si sottolinea "la fondamentale centralità del volontariato sia come soggetto gestore dei centri e sia come utilizzatore di essi" e auspica che "si consolidi e si rafforzi la tendenza all'ampliamento della partecipazione alla gestione dei centri di Servizio delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio" e che "Questo obiettivo può essere perseguito attraverso un ampliamento della base associativa degli enti gestori dei centri". Sulla base di questi orientamenti era stata avanzata dalla stessa Consulta dei Cdg la proposta che fosse abrogata la norma prevista dal Dm 8/10/97 che affidava anche ad una sola "organizzazione di volontariato" la gestione dei Csv". Questa proposta va ripresa, accompagnandola anzi a norme che prevedano la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato, sia per l'ente gestore, come per le organizzazioni proponenti che è insufficiente indicare che siano solo almeno cinque.
Sempre relativamente a questo comma, è da rilevare che il DM 8/10/97 e ancora il presente comma elencano tra i soggetti che possono richiedere la costituzione di un Cds, oltre alle organizzazioni di volontariato, anche le fondazioni e gli enti locali, che in questi anni non si sono mai avvalsi di detta possibilità (se si escludono un paio di comuni). Non a caso ciò è avvenuto, perché questa possibilità è in contrasto con le funzioni decisorie e di controllo svolte da questi enti (gli enti locali devono esprimere parere proprio su quest'istanza che è curioso possano anche presentare dandosi parere favorevole, le fondazioni finanziano e sono maggioritarie nei Cdg). Si propone quindi di abrogare tale possibilità. Pertanto proponiamo le seguenti modifiche
(Le proposte di modifiche avanzate su quest'articolo particolarmente complesso, debbono ritenersi una prima proposta,
necessitando approfondimenti di merito e discussione tra le associazioni di volontariato)
- art. 15 comma 1. La dove nella bozza è scritto "al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio", sino ad un chiarimento tecnico autorevole in materia sulle caratteristiche e la consistenza dei detti accantonamenti obbligatori e di salvaguardia del patrimonio, ci si attenga a quanto stabilito oggi dall'art. 15.
- art. 15bis comma 1. Sostituire la parte che inizia e termina con "Tali somme………. del comitato di gestione" con "Tali somme e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'articolo 15ter, e nella misura restante per le spese di attività e di funzionamento, di cui al comma 5 del presente articolo, del comitato di gestione".
- art. 15bis. comma 2 punto b). Sostituire il punto b) attuale con il seguente: "b)da quattro rappresentati delle organizzazioni del volontariato democraticamente eletti dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia".
- art. 15bis. comma 2 punto d).
Sostituire il punto d) con il seguente "d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi triennali di attività presentati dai centri di servizio al Comitato di gestione".
- art. 15ter comma 1. Sostituire il comma proposto con il seguente: "Per la costituzione dei centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, possono presentare istanza di costituzione al Comitato di gestione, per il tramite dell'ente locale che la trasmette con motivato parere al Comitato di gestione: le organizzazioni di volontariato, in numero di almeno dieci e rappresentative dei diversi settori di attività e dei diversi orientamenti del volontariato locale. La gestione dei centri è affidata ad un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.". - art. 15ter comma 2. E sostituito dal seguente: "I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. I centri possono attivare anche forme di sostegno economico a progetti delle organizzazioni di volontariato A tal fine i centri di Servizio indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle spese necessarie per il proprio funzionamento e per l'espletamento delle prestazioni di servizio necessarie all'assistenza, qualificazione e sviluppo del volontariato, anche l'ammontare delle somme assegnabili agli interventi di sostegno in questione e motivandone l'opportunità. Le modalità di attuazione dovranno essere esplicitate preventivamente nel programma di attività, garantendo la chiarezza degli atti amministrativi e l'imparzialità nella gestione dei fondi. Tali forme di sostegno saranno approvate dal Comitato di gestione insieme al programma di attività, nell'interesse generale del volontariato e della comunità locale". Art. 16. Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Art. 16. Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 16. Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni provvedono a emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Art. 16. Norme transitorie e finali

1. Abrogato Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. Art. 17. Flessibilità dell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi
2. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'articolo 6bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura ed alle condizioni disposte dai contratti collettivi.. Commento al testodel Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull'Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro
1. E' necessario attivare le opportune procedure affinché effettivamente i contratti collettivi di lavoro recepiscano la possibilità di usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o di turnazione, cosa che oggi è presente in un contratto o due.
2. Disciplinando l'art. 32 dello statuto dei lavoratori, i permessi, anche retribuiti di consiglieri comunali o provinciali, non si vede come possa essere applicato in questo caso. Casomai sarà l'art. 31 o norma similare, come previsto nel ddl dell'Ulivo, che disciplini le aspettative non retribuite.
E' da rilevare che su questo punto la Società di San Vincenzo De Paoli, tra i firmatari del presente documento, ci ha segnalato una propria posizione distinta che data la natura totalmente gratuita del volontario, è contraria "ad estendere l'efficacia della legge 300/70 sia per quanto riguarda l'art. 31 che l'art. 32 ai livelli dirigenziali delle associazioni di volontariato.