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Regione Sicilia, DECRETO 27 aprile 2006 (GURS del 21 luglio 2006 - N. 35)

Disposizioni in materia di R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili

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L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione:
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell'art. 117 Costituzione, d'immediata applicazione in Sicilia per la coerenza con il richiamato impianto legislativo regionale;
Visto il decreto legislativo n. 109 del 1998: "Definizioni dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
Visto il successivo decreto legislativo n. 130 del 2000: "Disposizioni correttive del decreto legislativo n. 109 del 1998 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 867 del 15 aprile 2003;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2001, n. 129, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed, in particolare, gli artt. 5 e 6 del citato D.P.C.M., nei quali si rinvia a specifici atti delle Regioni per la determinazione del costo dei servizi ivi descritti, della quota di compartecipazione degli utenti, nonché per la determinazione delle competenze e dei ruoli in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Visto il piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto l'art. 8ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante "Livelli essenziali di assistenza sanitaria" collegando le disposizioni dello stesso con quelle del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, recante il regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e valutata inoltre la necessità di adeguare i profili assistenziali delle strutture residenziali extra-ospedaliere anche agli indirizzi attualmente in discussione in sede nazionale nell'ambito del progetto "Mattoni del servizio sanitario" come regolati dalla Conferenza Stato Regioni del dicembre 2002;
Visto il D.P.R.S. 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali, prevedendo nella fattispecie una capacità ricettiva non interiore a 20 posti e non superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 01545 del 7 agosto 2002, con il quale sono state fissate le rette pro-capite per i moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 172 del 18 febbraio 2003. con il quale è stata fissata la retta pro-capite per il modulo da 20 posti letto per residenze sanitarie assistenziali;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità del 17 dicembre 2004 di modifica dei decreti 7 agosto 2002 e 18 febbraio 2003, relativi alla determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili;
Rilevato che ciò ha generato ostacoli alle aziende unità sanitarie locali incaricate dell'istruttoria, per la mancanza di un chiaro e certo riferimento normativo e regolamentare, determinando una intempestività della risposta al cittadino che si trova in condizioni precarie di salute, a seguito di ricovero ospedaliero o, comunque, in condizione di non autosufficienza e bisognevole di assistenza continuativa non effettuabile a domicilio;
Considerato che la R.S.A. deve rappresentare una risposta immediata ed, allo stesso modo, temporanea di alto contenuto sanitario, alle esigenze sanitarie dei cittadini e che, pertanto, può prevedersi che il ricovero in R.S.A. avvenga a totale carico del S.S.R. per i primi 60 giorni di ricovero e con espressa motivazione addotta dall'U.V.G. o U.V.M. che redige il piano assistenziale individuale;
Atteso che è stata predisposta per l'inoltro alla Giunta regionale una relazione programmatica che riordina complessivamente la materia e consente l'auspicato coordinamento normativo ed amministrativo fra servizi e strutture del S.S.R e servizi e strutture degli enti locali, sottolineando, in particolare la valenza sanitaria delle R.S.A. ed il loro standard ottimale in moduli di 40 o 60 posti letto;
Ravvisata, comunque e nelle more del superiore riordino complessivo della materia, la necessità di innovare le disposizioni contenute nei decreti n. 1545 del 7 agosto 2002, n. 172 del 18 febbraio 2003 e del 17 dicembre 2004 per garantire una migliore fruibilità delle R.S.A. ai cittadini e consentire una corretta programmazione degli interventi a cura degli operatori delle aziende unità sanitarie locali;
Decreta:


Art. 1

Ai fini di un miglior funzionamento delle R.S.A., le stesse prevedono moduli da 40 o 60 posti letto.
Per garantire una assistenza più mirata alla peculiarità delle condizioni di bisogni espresse da ciascuna tipologia che richiedono comunque attività terapeutica riabilitativa e assistenziale continua, non è compatibile, all'interno della stessa R.S.A., la coesistenza di moduli per pazienti affetti da morbo di Alzheimer o da altre demenze con moduli per altre tipologie.
Si può derogare a quanto sopra, solo nel caso in cui si accerti da parte degli uffici competenti dell'azienda unità sanitaria locale la effettiva disponibilità di locali e spazi adeguati ed assolutamente autonomi in maniera tale da non interferire in alcun modo con i restanti moduli.
Restano ferme le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'emanazione del presente decreto per moduli in R.S.A. da 20 posti letto e per i moduli Alzheimer in conformità alla previdente normativa in materia.

Art. 2

La retta da corrispondente alla R.S.A. per ogni giorno di effettiva degenza è calcolata tenendo conto dei criteri previsti dalle linee guida ministeriali e delle prestazioni effettivamente fornite.
Tale retta è stabilita in E 117,70 quale retta unica per tutte le tipologie di strutture ed è posta a carico del F.S.R. per i primi 60 giorni di degenza, tanto per i casi previsti dal D.P.R.S. 25 ottobre 1999, quanto in caso di ricoveri ad alto contenuto sanitario e con espressa motivazione formulata dalla UVG/UVM distrettuale.
Successivamente al 60° giorno di degenza, tenuto conto della più bassa intensità assistenziale, per ogni giorno di effettiva ulteriore residenza e fino ad un massimo di 60 giorni, il F.S.R. si farà carico di retta ridotta del 20% e pari ad E 66,25, ponendo a carico del cittadino una compartecipazione pari ad E 27,91.
La retta viene corrisposta alla R.S.A. ad opera dell'azienda sanitaria locale competente.
La stessa azienda sanitaria locale si farà carico di acquisire la quota di compartecipazione a carico del cittadino, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del decreto n. 867 del 2003, dall'utente o dai suoi familiari, che compartecipano al costo del servizio, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DLGS n. 130 del 2000, così come recepito dall'art. 7 del decreto n. 867 del 2003, lett. a, b, c, d, e come previsto dall'art. 25 della legge n. 328 del 2000.
Allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera, entro i primi 60 giorni di ricovero nella struttura residenziale, l'utente o suo familiare presenta la dichiarazione della posizione reddituale (ISEE) al responsabile del competente ufficio dell'azienda sanitaria locale.
La retta si rivaluta annualmente in corrispondenza dell'incremento ISTAT.
Limitatamente ai ricoveri per pazienti affetti da morbo di Alzheimer o da altre demenze, invece, restano ferme le vigenti disposizioni di cui alle precedenti norme in materia.

Art. 3

La valutazione ai fini dell'ingresso dell'utente inR.S.A. verrà effettuata a cura dell'U.V.G. o U.V.M. che redige il piano assistenziale individuale per il ricovero in R.S.A., ne stabilisce la durata ed effettua le verifiche.
L'azienda unità sanitaria locale dovrà farsi carico:
- di corrispondente la retta per intero alla struttura residenziale;
- di comunicare al comune di residenza l'avvenuto ricovero in R.S.A..
In presenza delle situazioni di necessità e urgenza, previste dal D.P.R.S. 25 ottobre 1999, il ricovero in R.S.A. non è condizionato alla procedura di cui sopra, che verrà azionata entro i primi 30 giorni di ricovero.
Per consentire una ottimizzazione delle procedure e dei tempi di ricovero il paziente in fase di deospedalizzazione potrà essere accolto in R.S.A. anche a seguito di dichiarazione sottoscritta dal medico responsabile della divisione ospedaliera.
In via del tutto eccezionale ed in casi di manifesta necessità ed urgenza, attestata dal medico curante, il paziente, in attesa della verifica della UVG o U.V.M., potrà essere accolto in R.S.A.
Il responsabile sanitario della R.S.A. valuta ed approva o (rifiuta) l'ingresso del paziente, e a seguito dei necessari accertamenti sanitari, predispone un piano sanitario provvisorio personalizzato.
La UVG o UVM in questi casi visita il paziente in R.S.A. entro 48 ore dall'ingresso e provvede a convalidare o meno l'idoneità di questi ricoveri (nel caso di mancata convalida nessun compenso viene riconosciuto alla R.S.A.) e a definire il piano assistenziale personalizzato.
La UVG o UVM vaglierà attraverso periodiche verifiche la opportunità di prorogare la prosecuzione del trattamento per tutto il periodo necessario al raggiungimento di un sufficiente stato di riabilitazione, nella consapevolezza che si tratti di una soluzione temporanea ma che solo sulla base dell'andamento soggettivo della risposta alla cura si può programmare il periodo di ricovero in R.S.A.

Art. 4

Per le motivazioni di cui in premessa, i decreti n. 1545 del 7 agosto 2002, n. 172 del 18 febbraio 2003 e del 17 dicembre 2004, sono revocati per le parti in contrasto. Sono fatti salvi gli effetti prodotti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 aprile 2006.