Data di pubblicazione: 20/11/2022
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Consiglio di Stato. Ticket sanitario: no differenza tra disoccupati e inoccupati

Il Consiglio di Stato ha concluso che, in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa. Il Consiglio di Stato ha ritienuto, infine, che le potenziali conseguenze in termini di aggravio di spesa per l’erario prospettate dal Ministero dell’economia e delle finanze “non possono inficiare la corretta applicazione della vigente normativa”. Ora tutte le Regioni dovranno adeguarsi al parere e non potranno più operare distinzioni tra disoccupati e inoccupati. Si consiglia dunque agli “inoccupati” di presentare domanda di esenzione di pagamento del ticket sanitario qualora ne ricorrano gli altri presupposti. Vedi nel sito dell'ASGI.

Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali.

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