Data di pubblicazione: 04/12/2022
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Marche. Modifica Manuale Autorizzazione strutture della Medicina di Laboratorio

"L.R. 21-2016, art. 3, comma 1, lettera b - Aggiornamento del Manuale di autorizzazione delle strutture della Medicina di Laboratorio approvato con DGR 1573/2019".

"L' art. 3 della LR 21/2016, al co mm a 1, dispone che che la Giunta R egionale "stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti" e specifica che tale disposizione è adottata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare. Con Deliberazione n. 1573/2019, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente,
la Giunta Regionale ha quindi adottato la delibera n. 1573 del 16.12.2019, con cui è stato approvato il Manuale di autorizzazione delle strutture della Medicina di Laboratorio. A più di due anni dall’entrata in vigore del predetto Manuale di autorizzazione, sono emerse alcune criticità relativamente all’applicazione pratica dello stesso alle strutture private di Medicina di Laboratorio. Si è reso pertanto necessario l’avvio di un processo di aggiornamento del Manuale stesso, così come previsto dal predetto art. 3 comma 1 della LR 21/2016. In seguito ai numerosi incontri realizzati con i portatori d’interesse (associazioni rappresentative dei laboratori analisi privati autorizzati e accreditati ed in rapporto contrattuale con il SSR : Saluslab, Assolabmarche , Arssana, Anisap marche, Kossgroup , Lifebrain ), sono state approfondite le criticità applicative, sono state esaminate le proposte, e si è giunti alla revisione e conseguente redazione/aggiornamento di alcuni dei requisiti di autorizzazione adottati con la predetta DGR n. 1573/2019. Le due più importanti richieste di chiarimento riguardano le dimensioni sotto indicate , che trovano soluzione con questa DGR, sono state avanzate le seguenti richieste informali in occasione delle riunioni:
1. parziale deroga all’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche dei punti prelievo: tale richiesta non è accoglibile;
2. deroga all’obbligo di avere in organico la figura professionale del Tecnico di laboratorio (TDL), sostituendolo con un medico: tale proposta non è stata accolta in quanto la figura professionale del TDL ha una sua specificità ed è prevista da norme nazionali (Accordo Stato-Regioni);
3. abilitazione del Biologo al prelievo ematico venoso: richiesta accolta con Circolare del Direttore del Dipartimento, in applicazione di una Nota del Ministro della Salute dell‘8 luglio 2002.

Vedi anche la Rassegna delle norme regionaliAltri materiali nella sezione documentazione politiche sociali.

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