Data di pubblicazione: 20/04/2024
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Il Tribunale di Crotone rottama il Decreto Piantedosi: disobbedire ai libici è legittimo

 - di a-dif.org

1. Nella stessa giornata in cui, dopo che il governo aveva chiesto di costituirsi parte civile, il Giudice dell’Udienza preliminare di Trapani chiude il processo Iuventa, dichiarando che “il fatto non sussiste”, rendendo evidente la montatura imbastita contro i soccorsi umanitari, il Tribunale civile di Crotone, dopo avere ascoltato le parti, conferma la sospensione del fermo amministrativo della Sos Huamnity, riconoscendo allo stato degli atti, come riferisce l’ANSA, che “quella della guardia costiera libica era un’operazione di salvataggio “insussistente” e quindi “nessuna condotta ostativa è riscontrabile” nei riguardi della Humanity 1 “la quale, in tale, contesto, è risultata l’unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti”. In attesa dell’udienza di merito che si terrà il 26 giugno, secondo l’ordinanza del Tribunale di Crotone, “non può ritenersi che l’attività perpetrata dalla guardia costiera libica sia qualificabile come attività di soccorso per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata. Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il personale libico fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco; parimenti, costituisce circostanza evincibile dalla corrispondenza in atti che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti”.

Il giudice del Tribunale di Crotone, richiamando la Convenzione sui soccorsi in mare (SAR) di Amburgo, il Memorandum tra il governo italiano e il governo provvisorio di Tripoli del 2 febbraio 2017, ed i rapporti ONU del 2021, afferma che “allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati da parte della Libia”. Dunque, “stante l’insussistenza di una operazione di salvataggio concomitante perpetrata dalla guardia costiera libica, nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell’unica imbarcazione che ha posto in essere condotte in adempimento del dovere assoluto di soccorso in mare”.

Come nel caso Iuventa a Trapani, dove si procedeva in sede penale, e sono emerse falsità evidenti nelle contestazioni dell’accusa, nel caso della SOS Humanity la sanzione pecuniaria e la misura accessoria del fermo aministrativo erano state stabilite sulla base di prove ritenute in questa fase di giudizio non attendibili. Secondo quanto dichiarato dalla presidente dell’Associazione Sos Humanity, gli operatori umanitari della nave erano stati i primi a rispondere alle segnalazioni di emergenza e ad arrivare sul punto nel quale si trovavano tre imbarcazioni in situazioni di evidente distress (pericolo). I soccorsi erano già avviati, dunque, quando sopraggiungeva all’imptovviso un gommone libico, A quel punto, per quanto riferito dalla stessa rappresentante, “sostanzialmente persone armate hanno preso il controllo di due imbarcazioni in difficoltà con manovre spericolate, costringendo le persone a cadere o a saltare in acqua. La cosa grave è che hanno sparato dei colpi in acqua vicino ai gommoni. E in ultimo l’equipaggio è stato minacciato con i fucili e costretto ad abbandonare la scena che fino a poco prima era sotto controllo”. Al contrario di quanto affermato dal governo, attraverso i suoi organi periferici, e dall’avvocatura dello Stato , il Tribunale di Crotone riconosce a tale riguardo che tra la situazione di pericolo nella quale versavano i naufraghi e la condotta degli operatori della SOS Humanity non c’è alcun “nesso di causalità”.

2. L’ordinanza del Tribunale di Crotone appare di particolare importanza perchè richiama tra le motivazioni la nota giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.6626/2020 sul caso Rackete) secondo cui “ non si potrebbe ritenere, come argomenta il ricorrente, che l’attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cd. place of safety)”.

Per il Tribunale di Crotone, anche ammettendo che le attività di intercettazione in acque internazionali della sedicente Guardia costiera “libica” si possano qualificare come attività di ricerca e salvataggio (SAR), si deve riconoscere come “nessun ordine di allontanamento formulato possa ritenersi legittimo, sia a livelo nazionale che a livello sovranazionale”, in quanto la stessa Guardia costiera non è in grado di garantire lo sbarco in un porto sicuro.

L’ordinanza del giudice di Crotone colpisce il punto nodale del Decreto Piantedosi che si riverbera nelle motivazioni più ricorrenti nei provvedimenti di fermo amministrativo adottati nei confronti delle navi delle ONG. basati sull’accusa di avere creato una situazione di pericolo per non avere interrotto le loro attività di ricerca e salvataggio, a seguito dell’arrivo della motovedetta libica di turno, in assenza di un vero coordinamento unificato dei soccorsi. Che le autorità di Tripoli, con il loro centro congiunto di coordinamento (JRCC), non sono evidentemente in grado di garantire, senza il supporto continuo degli assetti aerei di Frontex, impegnati nel tracciamento delle imbarcazioni, e senza le comunicazioni comunque garantite dalla Centrale di coordinamento della Guardia costiera italiana (IMRCC) di Roma, su indicazione del Nucleo centrale di coordinamento interforze (NCC) del Ministero dell’interno. E’ infatti da Roma, dopo le richieste di intervento nelle attività di soccorso in acque internazionali, in quella che si assume come zona SAR “libica”, che partono le indicazioni di rivolgersi alla sedicente Guardia costiera “libica”. Ma la situazione rilevata dalla Corte di cassazione con riferimento al caso ASSO 28 nel 2018 oggi non è affatto migliorata. Lo confermano i più recenti rapporti della missione UNSMIL al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Appare ancora oggi evidente come la Libia, che non ha neppure ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, non possa garantire porti sicuri di sbarco.. Questo dato non può essere contraddetto dal preteso carattere illegittimo delle attività di ricerca e salvataggio operate in acque internazionali dalle ONG. Le sentenze della Corte di Cassazione sul caso Rackete (n.6626/2020) e le numerose archiviazioni dei procedimenti penali intentati contro le ONG impediscono di considerare quelli che sono doverosi eventi di ricerca e salvataggio (SAR) come meri “eventi connessi al fenomeno migratorio” se non come “eventi di immigrazione illegale”, come li qualifica ancora oggi il ministero dell’interno. Si tratta invece, come sta emergendo nei procedimenti cautelari in sede civile che si concludono con la sospensione dei provvedimenti di fermo amministrativo, di situazioni nelle quali le persone a bordo dei barconi partiti dalla Libia, o dalla Tunisia, si trovano già in distress (pericolo grave ed attuale) conclamato, di fronte alle quali non ci si può limitare alla mera comunicazione, al comandante della nave soccorritrice, della competenza delle autorità libiche per coordinare gli interventi di soccorso, magari per attendere l’arrivo della motovedetta tripolina che intima la sospensione delle attività di ricerca e salvataggio sparando colpi di arma da fuoco.

3. Gli elementi di illegittimità dei provvedimenti di fermo amministrativo per carenza, contraddizione, o mera apparenza di motivazione ormai non si contano più. e quando si approfondiscono le questioni legate all’applicazione del Decreto Piantedosi (legge n.15/2023) emergono profili che fanno dubitare della costituzionalità della normativa introdotta per imporre alle navi umanitarie, al di fuori della zona SAR (ricerca e salvataggio) italiana, il coordinamento delle “autorità competenti”, dunque anche di quelle libiche, in acque internazionali, senza alcun riferimento all’esigenza, imposta dal diritto internazionale, e dagli articoli 10 e 117 che lo richiamano, che le stesse “autorità competenti” siano anche in grado di garantire un “porto sicuro di sbarco”.

Pur nel rispetto dei principi di sovranità statale riconosciuti dalla Corte costituzionale, appare irragionevole una scelta legislativa, come quella operata con il decreto Piantedosi, che consente di assegnare ad autorità di un paese terzo che non rispetta i diritti fondamentali della persona e gli obblighi di salvataggio in mare, fino allo sbarco in un porto sicuro, il potere di qualificare come antigiuridico, e dunque sanzionabile in territorio italiano, il comportamento del comandante della nave che in acque internazionali adempie ad obblighi inderogabili di ricerca e salvataggio. Come ricorda la Corte di Cassazione, e come ribadisce il Tribunale di Crotone, Il dovere di soccorrere i naufraghi non si esaurisce con le operazioni di assistenza in mare ma implica anche l’effettivo sbarco di tutte le persone soccorse in un porto sicuro. Tale obbligo, per il capitano della nave soccorritrice, è espressamente previsto dalle linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, stilate dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) nel 2004 (Risoluzione MSC 167 (78)). L’intera normativa internazionale sui soccorsi in mare, al pari della Convenzione di Ginevra sui rifugiati che ne completa l’interpretazione, secondo le linee guida dell’UNHCR, è espresamente richiamata nei Regolamenti europei n.656/2014 e 1896/2019, da considerare atti normativi vincolanti per le autorità amministrative, ma anche per il legislatore nazionale. Non sono dunque ammissibili norme interne che ne consentano la sostanziale violazione.

La normativa italiana, in particolare l’art. 1, comma 2 sexies, del decreto legge n. 1/2023, aggiunto all’art.1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, con l’ultimo aggiornamento introdotto dal Decreto legge Piantedosi n.1 del 2023 (legge n.15 del 2023) sulla possibilità di sanzione e di fermo amministrativo per il mancato rispetto del coordinamento imposto in acque internazionali dalle “autorità competenti”, in base alla suddivisione delle zone SAR (ricerca e salvataggio) nel Mediterraneo centrale, nella misura in cui prevede l’attribuzione di poteri di intervento e di accertamento in acque internazionali alle autorità di paesi terzi, anche prescindendo dalla concreta disponibilità da parte di questi paesi di un porto sicuro di sbarco, appare in insanabile contrasto con i precetti costituzionali che impongono il rispetto dei diritti fondamentali della persona (art.2), vietano discriminazioni (art.3) riconoscono come diritto soggettivo perfetto il diritto di asilo (art.10), con una tutela rafforzata del diritto di difesa e dei diritti dei minori. Senza dimenticare che la Corte di cassazione, e la giurisprudenza ormai consolidata in materia di soccorsi in acque internazionali operati dalle ONG, impongono un rapporto gerarchico delle fonti (in base agli articoli 10, 11 e 117 Cost.) che assoggetta le leggi nazionali al rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa euro-unitaria di carattere cogente (come ad esempio i Regolamenti dell’Unione Europea sulla sorveglianza delle frontiere marittime n.656/2014 e n.1896/2019, che fanno espresso rinvio alle Convenzioni internazionali in materia di soccorsi in mare e diritto dei rifugiati).

4. Le operazioni di ricerca e soccorso in acque internazionali non dovrebbero essere coordinate da una autorità marittima di un paese che non può garantire “porti sicuri di sbarco”(POS- Place of safety). Sono i paesi che possono garantire “porti sicuri di sbarco” che rimangono obbligati ad interventi di ricerca e soccorso anche al di fuori delle proprie zone SAR.  Non si può ammettere che per il gioco incrociato del riconoscimento di enormi zone SAR (di ricerca e soccorso) attribuite per ragioni politiche ed economiche alla Libia (ed a Malta), con gli accordi bilaterali che legano questi paesi tra loro ed all’Italia, sotto l’occhio vigile di Frontex, ci siano persone abbandonate in acque internazionali su imbarcazioni fatiscenti prive di bandiera, in situazione di grave pericolo (distress), ma che siano sottratte a qualsiasi giurisdizone, e poi abbandonate a milizie che nessuna autorità statale riesce a controllare, dunque persone i cui diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, non potrebbero trovare tutela davanti a nessuna giurisdizione.

In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettività alle fonti normative sovranazionali richiamate dall’art.117 della Costituzione, per effetto dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, “ È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”. Le norme interne che siano direttamente collegate ad accordi bilaterali tra Stati che non rispettano i principi cogenti stabiliti nelle Convenzioni internazionali, o nei Regolamenti europei, non appaiono dunque coerenti con il sistema gerarchico delle fonti imposto dagli articoli 10,11 e117 della Costituzione. E non si possono differenziare gli obblighi di soccorso a carico degli Stati costieri in base alle unità di soccorso che intervengono, siano mezzi del soccorso civile (ONG), navi commerciali, assetti militari. Sotto questo profilo si potrebbe dubitare anche della legittimità del Memorandum d’intesa tra Italia e Libia, o del più recente Memorandum UE-Tunisia, su cui il Mediatore europeo ha proprio in questi giorni aperto un’inchiesta.

Per i naufraghi soccorsi in mare, e poi esposti al respingimento su delega verso porti non sicuri, per effetto di Memorandum d’intesa o di altri accordi bilaterali, non ci possono essere deroghe al principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani, nè spazi fisici, in mare come in terra, di sospensione del diritto, con la legittimazione delle violazioni commesse dagli Stati costieri attraverso la stipula e la esecuzione di protocolli operativi, o di intese di varia denominazione, contro chi cerca la fuga verso un porto sicuro e rischia la vita in mare.

Vedi anche: Migranti e integrazione: il modello Riace che fa scuola all’estero e l’arresto del sindaco 

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