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Salvatore Nocera - Responsabile del Settore Giuridico dell´Osservatorio dell´AIPD sull´Integrazione Scolastica, osservscuola.aipd@tiscali.it - 14-03-2007

Abbattuti i paletti in difesa delle classi con alunni disabili

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Diritto allo studio - Numero alunni per classe

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare n. 19 del 13 febbraio 2007, ha trasmesso lo Schema di Decreto sulla formulazione degli organici di diritto del personale docente per l´anno scolastico 2007/2008.
Sia la circolare che lo schema di decreto si riferiscono in più punti alle classi frequentate da alunni con disabilità. In particolare l´art. 2, comma 5 del decreto precisa che, in applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera A della Legge n. 296/06, finanziaria per il 2007, si può derogare al numero massimo di alunni nelle classi con alunni disabili costituito con non più di 25 alunni in presenza di 1 alunno con disabilità e con non più di 20 alunni in presenza di 2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 141/99. Ciò significa che, mentre sino ad oggi, superati quei numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della classe, da ora in poi, come dicono Circolare e Decreto, si possono avere sino ad un massimo rispettivamente di 27 alunni e di 22 alunni, senza possibilità di sdoppiamento. L´art. 9 del Decreto conferma la consistenza dei posti di sostegno in organico di diritto pari a quella dello scorso anno e consente le deroghe secondo al
normativa precedente dell’art. 40, comma 1, Legge n. 449/97, in attesa di una più puntuale individuazione "delle effettive esigenze" che dovranno essere individuate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera B della
stessa legge finanziaria per il 2007. L´art. 11 del Decreto ribadisce il principio secondo cui non è possibile lo sdoppiamento di una prima classe anche se con un numero eccedente di alunni, dopo il 31 agosto.

Osservazioni
La normativa sopra descritta sembra non conforme alla disposizione garantista contenuta nell’art. 1, comma 605, lettera A della Legge n. 296/06, secondo la quale occorre realizzare l´obiettivo di aumentare dello 0,4% il numero medio di alunni per ciascuna classe, "...nel rispetto della normativa vigente...". Infatti nella normativa vigente è presente il DM n. 141/99, che non ha avuto alcuna modifica sino all’entrata in vigore
della legge finanziaria per il 2007. Pertanto, se la legge finanziaria non ha modificato il numero massimo di alunni previsto dal DM n. 141/99, anzi lo fa espressamente salvo, non possono una circolare ed un decreto
andare contro una norma di legge abbattendo dei paletti che sono stati di garanzia per la qualità dell’integrazione scolastica e che neppure la Riforma Moratti ha osato scalfire. Al Ministero assicurano che con l´organico di fatto si ridurrà al minimo il numero della classi che sfondano i tetti previsti dal Decreto n. 141. Però ciò non rappresenta la garanzia legale che sino ad oggi è stata costituita dai tetti fissati da
tale decreto.
Tali norme, probabilmente illegittime, offrono ulteriore occasione, agli insegnanti curricolari, per delegare al solo insegnante per il sostegno la presa in carico degli alunni con disabilità, dovendosi occupare di un
numero di alunni superiore a quello degli anni precedenti, e senza avere alcuna formazione di regola sull´integrazione scolastica.