(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Il Mosaico, Via S. D'acquisto 7, 60030
Moie di Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327
lì 15.10.2002
- Sindaco Comune di Cupramontana
Assessore servizi sociali Comune di Cupramontana
Dr Esilio Bocci - Comune di Cupramontana
e p.c. - Sindaco e Assessore servizi sociali comune di Jesi
Oggetto: Riferimento lettera 4.10.02. Prot. 8451-8943.
In riferimento alla nota in oggetto inviata alla sig.ra P. M. le scriventi associazioni,
operanti da oltre 20 anni nel territorio della Vallesina a tutela delle persone
in difficoltà, rammentano:
- che la normativa vigente, art. 438 codice civile, come confermato dall'art.
2 del decreto legislativo 130/2000 stabilisce che "Gli alimenti possono essere
chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere
al proprio mantenimento". Resta dunque confermato che solo l'interessato
ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti ai propri congiunti.
Questi ultimi, precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella
richiesta degli alimenti.
La precisazione contenuta nel decreto legislativo 130/2000 non fa altro che
confermare che gli enti pubblici non possono pretendere contributi dai parenti
degli assistiti maggiorenni come era stato disposto dalle note del Direttore
generale del Ministero dell'interno del 27 dicembre 1993, prot. 12287/70 e dell'8
giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5, del Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 aprile
1994, prot. DAS/439O/1/H/795, del 28 ottobre 1995, prot. DAS/13811/1/H/795 e
del 29 luglio 1997 prot. DAS/247/UL/1/H/795 e della lettera inviata dal Capo
dell'Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale in data 15
ottobre 1999, prot. DAS/625/UL-607 all'Anci nazionale, dal parere fornito in
data 18 settembre 1996, prot. 2667/1.3.16 dal Direttore del Servizio degli Affari
giuridici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla risposta fornita
dall'Assessore all'assistenza della Regione Piemonte in data 7 marzo 1996 ad
una interrogazione, dai provvedimenti assunti dal Coreco di Torino in data 13
dicembre 1995 n. 36002, 1° agosto 1996, n. 11004/96 bis e 31 luglio 1997 n.
9152/97 bis e dalla sentenza del TAR del Veneto n. 1785/1999.
A sua volta il Difensore civico della Regione Piemonte, già Pretore Capo della
Pretura di Torino, nella relazione sull'attività svolta nel 1997 ha formulato
il seguente parere: "Nell'ambito dei problemi affrontati merita un cenno
particolare quello relativo ai contributi economici richiesti ai parenti degli
assistiti da parte di strutture socio-sanitarie assistenziali attraverso il
richiamo all'obbligo alimentare. Lo scrivente ha, a questo proposito, rilevato
che l'obbligo patrimoniale può essere imposto solo dalla legge (art. 23 della
Costituzione) e che la normativa vigente non prevede rivalse di sorta nei confronti
dei parenti da parte dell'ente che ha erogato l'assistenza. Questo difensore
civico ha rilevato che la prassi, talvolta seguita, del ricorso alla normativa
concernente l'obbligo alimentare non è condivisibile, ponendo in evidenza che
i soggetti dell'obbligazione alimentare sono, da un lato, l'avente diritto (che
non può certo identificarsi con l'ente pubblico) e, dall'altro, l'obbligato,
per cui la relativa azione è proponibile solo nell'ambito di questi soggetti.
È stata quindi esclusa la proponibilità da parte dell'ente pubblico dell'azione
dei regressi nei confronti dei coobbligati agli alimenti; prestazioni assistenziali
e obblighi alimentari, infatti, rispondono a presupposti diversi, non sussidiari
gli uni rispetto agli altri, costituiti, da un lato, dall'obbligo preminente
per lo Stato di garantire l'assistenza e, quindi, la salute e, dall'altro, dall'esigenza,
circoscritta all'ambito famigliare, di provvedere l'avente diritto dei mezzi
di sussistenza, ove il soggetto non sia in grado di procurarseli con il proprio
lavoro.
"È stato escluso che possa ipotizzarsi un ingiustificato arricchimento
per il parente tenuto alla corresponsione degli alimenti, finché questi non
vengano richiesti dall'avente diritto e sia conseguentemente sorto l'obbligo
del pagamento. La proponibilità dell'azione surrogatoria è stata infine esclusa
per la considerazione che tale mezzo processuale ha carattere sussidiario ed
ha come presupposto il mancato esercizio di azioni di cui il debitore trascuri
la proposizione. Si è anche rilevato che la proposizione dell'azione surrogatoria
è esclusa dal legislatore nei confronti di azioni, cioè quella alimentare, che
hanno una precisa connotazione personalistica e non sono perciò esercitabili
da terzi". Tale posizione è stata confermata in data 16 giugno dall'attuale
difensore civico della Regione Piemonte.
- che il DPCM previsto (e non ancora emanato), che ha lo scopo di "favorire
la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza" è un
atto di natura amministrativa che non può: a) modificare le disposizioni del
D. lgs 130/2000 che stabiliscono che al contribuzione deve far riferimento alla
situazione economica del solo assistito; b) indurre cambiamenti nelle norme
stabilite dal decreto legislativo (che ha valore di legge) 130/2000;
- che la mancata emanazione di normative regionali non può in nessun modo impedire
l'applicazione delle norme sopraccitate;
- che appare strano, a oltre cinque dall'approvazione del Regolamento riguardante
la contribuzione, che il Comune di Cupramontana (e gli altri Comuni che continuano
ad applicarlo) ritenga ancora valido ed applicabile un regolamento - approvato
prima del D. lgs 109/98 e dei suoi successivi 5 atti applicativi compreso il
D. lgs 130/2002 - che prevede sufficiente un reddito lordo familiare di 20
milioni di vecchie lire (indipendentemente dal numero dei componenti il
nucleo familiare) per arrivare a partecipazioni al costo dei servizi anche per
diverse centinaia di mila lire al mese. L'amministrazione comunale di Cupramontana
ritiene equa tale regolamentazione?
Si chiede infine se, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, il Comune
di Cupramontana ritenga di confermare quanto minacciato nella lettera ovvero
la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento della quota richiesta.
In attesa di riscontro si inviano distinti saluti
Gruppo Solidarietà
Ass. Il Mosaico
D. lgs. 130/2000 - Art. 2., Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art.
433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del
codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata".
Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile è il seguente:
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
|