Gruppo Solidarietà
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- Sindaco e Assessore Servizi sociali Comune di Jesi - capofila gestione associata
- Sindaci e Assessori Servizi Sociali Comuni della Vallesina
e p.c. - Unità Multidisciplinare Handicap Asl 5


24 settembre 2002

Oggetto: Servizi handicap. Continuità educativa. Rispetto articolo 7, Appalto dei Servizi.


Sono giunte alle nostre associazioni notizie da parte degli utenti dei servizi in merito al mancato rispetto delle norme riguardanti la continuità educativa secondo quanto specificato dall'articolo 7 dell'appalto dei servizi che di seguito riportiamo. Con la presente veniamo a richiedere pertanto al comune capofila la verifica del rispetto della continuità educativa da parte dell'ente gestore anche attraverso le indicazioni contenute nell'articolo 12 dello stesso appalto anch'esso sotto riportato.
In attesa di conoscere i risultati della verifica, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Le associazioni

Articolo 7 - Assegnazione del personale
La Ditta dovrà assegnare il proprio personale, in qualità di operatore educativo, ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:
- formazione professionale rispondente alle necessità dell'utente sulla base del P.E.I. redatto dagli operatori dell'Unità Multidisciplinare della ASL n° 5;
- garanzia del principio della continuità educativa, da parte del medesimo operatore presso l'utente. Le proposte di modifica del principio della continuità educativa del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune capofila. Il Coordinatore Tecnico , sentito il parere dell'operatore di riferimento dell'UM e la famiglia, valuterà e concorderà con il Coordinatore Operativo della Ditta l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.
L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata e, nelle situazioni di gravità segnalate nei P.E.I., dovrà assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico della Ditta.
Nel caso in cui si verifichi l'assenza per malattia di un operatore, la Ditta ha l'obbligo di garantire la sostituzione entro e non oltre le 12 ore successive e di avvertire la famiglia interessata.
Per i soggetti gravissimi di cui al Regolamento per l'assistenza educativa individuale non trasportabili ai Centri o quelli in particolare gravità in lista di attesa per l'inserimento ai CD, la Ditta dovrà garantire che almeno due operatori conoscano la persona e il relativo PEI al fine di assicurare sostituzioni che garantiscano il principio della continuità educativa


Art. 12 - Coordinamento
(...) Semestralmente la Ditta dovrà stilare l'elenco degli operatori impiegati nel periodo di riferimento, specificando per ogni utente e per ogni Centro socio educativo il nominativo dell'operatore addetto, il tempo di permanenza presso l'utenza e le relative sostituzioni.