(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Ass. Il Mosaico - Via S. D'acquisto
7, 60030 Moie di Maiolati S. (AN). Tel. e fax 0731.703327
- Sindaco e Assessore Servizi sociali Comune di Jesi - capofila gestione associata
- Sindaci e Assessori Servizi Sociali Comuni della Vallesina
e p.c. - Unità Multidisciplinare Handicap Asl 5
24 settembre 2002
Oggetto: Servizi handicap. Continuità educativa. Rispetto articolo 7, Appalto
dei Servizi.
Sono giunte alle nostre associazioni notizie da parte degli utenti dei servizi
in merito al mancato rispetto delle norme riguardanti la continuità educativa
secondo quanto specificato dall'articolo 7 dell'appalto dei servizi che di seguito
riportiamo. Con la presente veniamo a richiedere pertanto al comune capofila
la verifica del rispetto della continuità educativa da parte dell'ente gestore
anche attraverso le indicazioni contenute nell'articolo 12 dello stesso appalto
anch'esso sotto riportato.
In attesa di conoscere i risultati della verifica, si coglie l'occasione per
inviare cordiali saluti
Le associazioni
Articolo 7 - Assegnazione del personale
La Ditta dovrà assegnare il proprio personale, in qualità di operatore educativo,
ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:
- formazione professionale rispondente alle necessità dell'utente sulla base
del P.E.I. redatto dagli operatori dell'Unità Multidisciplinare della ASL n°
5;
- garanzia del principio della continuità educativa, da parte del medesimo operatore
presso l'utente. Le proposte di modifica del principio della continuità educativa
del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi
di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune
capofila. Il Coordinatore Tecnico , sentito il parere dell'operatore di riferimento
dell'UM e la famiglia, valuterà e concorderà con il Coordinatore Operativo
della Ditta l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.
L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore
subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa
individualizzata e, nelle situazioni di gravità segnalate nei P.E.I., dovrà
assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico
della Ditta.
Nel caso in cui si verifichi l'assenza per malattia di un operatore, la Ditta
ha l'obbligo di garantire la sostituzione entro e non oltre le 12 ore successive
e di avvertire la famiglia interessata.
Per i soggetti gravissimi di cui al Regolamento per l'assistenza educativa individuale
non trasportabili ai Centri o quelli in particolare gravità in lista di attesa
per l'inserimento ai CD, la Ditta dovrà garantire che almeno due operatori conoscano
la persona e il relativo PEI al fine di assicurare sostituzioni che garantiscano
il principio della continuità educativa
Art. 12 - Coordinamento
(...) Semestralmente la Ditta dovrà stilare l'elenco degli operatori impiegati
nel periodo di riferimento, specificando per ogni utente e per ogni Centro socio
educativo il nominativo dell'operatore addetto, il tempo di permanenza presso
l'utenza e le relative sostituzioni.
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