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- Presidente e componenti V Commissione Consiliare

24 luglio 2002

Si allegano le osservazioni alla PDL n. 81, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale". Si riallega anche la nota dello scorso 10 febbraio in quanto si ritiene che alcune delle osservazioni contenute mantengano la loro attualità. Dati i tempi strettissimi per la formulazione delle osservazioni vengono formulate osservazioni e proposte scaturite da una lettura per forza veloce.
Distinti saluti

Gruppo Solidarietà


Osservazioni alla Pdl "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".


Si formulano alcune osservazioni sui singoli articoli e successivamente si segnalano alcune questioni di carattere più generale.

- Come già indicato nella nostra precedente nota dello scorso 10 febbraio, l'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 si riferisce al solo istituto dell'autorizzazione così come il decreto 21 maggio 2001, n. 308 (vedi art. 1, comma 1).

- Art. 2 bis, Tipologia delle funzioni. Nella distinzione delle tipologie rispetto al DM 308/2001 spariscono le strutture a carattere comunitario (non soggette all'autorizzazione), la funzione tutelare sostituisce quella alberghiera (media contro bassa), la funzione assegnata alle strutture protette differisce da quella del DM 308 (alta contro media).

- Art. 4, Strutture per disabili. Al comma 4, si fa riferimento a strutture con elevato livello di integrazione socio-sanitaria. Ribadiamo quanto già espresso nella ns precedente nota che questa definizione, seppur non identica, richiama le disposizioni del D. lgs 229/99 e del DPCM 14.2.01, quali strutture sanitarie - peraltro a completo carico del Fondo sanitario - che dunque non appartengono al settore sociale e quindi non pare possibile che vengano autorizzate da questo settore.
Al comma 5, si propone dopo "situazione" l'aggiunta di "grave handicap intellettivo". Il permanere di questa formulazione permetterebbe infatti che tali Centri (che erogano prestazioni educative-riabilitative e che secondo il DPCM 14.2.01 prevedono un finanziamento della sanità al 70%) possano accogliere anche soggetti non in situazione di gravità che potrebbero beneficiare di altri interventi (percorsi lavorativo, altri percorsi di integrazione sociale, ecc…) o peggio a situazione di handicap motorio che sicuramente non necessitano di interventi educativi-riabilitativi.

- Art. 5, Strutture per anziani. Al comma 5 e comma 6 valgono le stesse osservazioni formulate per le residenza protette per persone con handicap. Peraltro in tutte due i servizi non si fa riferimento ad una situazione di stabilizzazione che ricordiamo vale anche per le RSA.

- Art. 8, Requisiti per l'autorizzazione. Ribadiamo che avremmo preferito anche in riferimento alla definizione dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi delle diverse strutture la contestuale emanazione del regolamento. Prendiamo atto dalla formulazione dello stesso articolo che le strutture potranno essere autorizzate solo dopo l'emanazione del Regolamento.

Considerazioni generali

- tutte le strutture della legge in oggetto sono soggette ad autorizzazione. Scompaiono quelle per le quali era sufficiente il requisito della comunicazione dell'avvio dell'attività. Ci si augura che permangano le caratteristiche indicate all'art. 3 del DM 308/2001 (max 6 utenti) che permettono il requisito della civile abitazione.

- scompare anche il riferimento e l'attuazione delle indicazioni contenute al comma 2, dell'art. 2 del DM 308 "Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo" che era stata così tradotta "Per le strutture (…) che erogano prestazioni socio-sanitarie a norma dell'articolo 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni l'autorizzazione è rilasciata in conformità a quanto previsto dalla l.r. 16 marzo 2000, n. 20". Pare del tutto evidente che le correzioni portate alla definizione delle strutture protette e l'aver tolto questi riferimenti sembra funzionale al disegno di assegnare alle strutture protette, del tutto assimilabili, alle RSA la funzione di gestione di tutti i soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio. Ci sembra utile in proposito riportare quanto abbiamo affermato nelle osservazioni al documento Prospettive del welfare marchigiano "Non si discute la necessità di sanare una situazione di evidente ingiustizia oltre che di illegittimità riguardo ai tanti (2500-3000) adulti e anziani non autosufficienti ricoverati in strutture assistenziali non autorizzate per l'accoglienza di persone non autosufficienti, e dunque avviare un percorso che riconosca l'impegno del servizio sanitario in tutte queste situazioni; ma ciò non può legittimare un trasferimento, com'è nei fatti, di tutti coloro che, non curabili a domicilio, devono ricorrere ad una struttura residenziale. Questo è il disegno evidentissimo quando si afferma che la RSA è una struttura che deve effettuare solo ricoveri a termine. Ma soprattutto non si può continuare a sottostimare un bisogno di strutture che per i soli anziani non autosufficienti deve essere almeno doppio di quello stimato (1600 posti) che si assesta sullo 0,5% sulla popolazione ultrasessantacinquenne".Ribadiamo pertanto la richiesta che questa legge non preveda l'autorizzazione di quelle strutture che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza delle Ausl.


- per parte nostra, a scanso di equivoci, anche durante la partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione degli standard dei servizi rivolti alle persone con handicap, abbiamo sempre sostenuto che queste debbano rifuggire il più possibile da ogni prospettiva di medicalizzazione e per questo motivo abbiamo espresso contrarietà ad es. che in queste strutture fosse presente la figura dell'infermiere per 24 h o del medico per un numero di ore definito e che queste alle quali si ricorre nella stragrande maggioranza dei casi quando il supporto familiare viene meno devono avere le caratteristiche della dimensione familiare e "rassomigliare" il più possibile alla casa. Ma situazione del tutto diversa è quella di gravi malattie in particolare di anziani che determinano non autosufficienza che richiedono rilevanti interventi terapeutici continuativi. Non a caso nella recente classificazione delle disabilità dell'OMS (Icidh 2- ICF) si specifica che malattia e disabilità sono costrutti distinti che possono essere considerati indipendentemente (..).