(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di
Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, grusol@grusol.it
- Presidente e componenti V Commissione Consiliare
24 luglio 2002
Si allegano le osservazioni alla PDL n. 81, "Disciplina in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
Si riallega anche la nota dello scorso 10 febbraio in quanto si ritiene che
alcune delle osservazioni contenute mantengano la loro attualità. Dati i tempi
strettissimi per la formulazione delle osservazioni vengono formulate osservazioni
e proposte scaturite da una lettura per forza veloce.
Distinti saluti
Gruppo Solidarietà
Osservazioni alla Pdl "Disciplina in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
Si formulano alcune osservazioni sui singoli articoli e successivamente si segnalano
alcune questioni di carattere più generale.
- Come già indicato nella nostra precedente nota dello scorso 10 febbraio, l'art.
11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 si riferisce al solo istituto
dell'autorizzazione così come il decreto 21 maggio 2001, n. 308 (vedi art. 1,
comma 1).
- Art. 2 bis, Tipologia delle funzioni. Nella distinzione delle tipologie
rispetto al DM 308/2001 spariscono le strutture a carattere comunitario (non
soggette all'autorizzazione), la funzione tutelare sostituisce quella alberghiera
(media contro bassa), la funzione assegnata alle strutture protette
differisce da quella del DM 308 (alta contro media).
- Art. 4, Strutture per disabili. Al comma 4, si fa riferimento a strutture
con elevato livello di integrazione socio-sanitaria. Ribadiamo quanto già espresso
nella ns precedente nota che questa definizione, seppur non identica, richiama
le disposizioni del D. lgs 229/99 e del DPCM 14.2.01, quali strutture sanitarie
- peraltro a completo carico del Fondo sanitario - che dunque non appartengono
al settore sociale e quindi non pare possibile che vengano autorizzate da questo
settore.
Al comma 5, si propone dopo "situazione" l'aggiunta di "grave handicap intellettivo".
Il permanere di questa formulazione permetterebbe infatti che tali Centri (che
erogano prestazioni educative-riabilitative e che secondo il DPCM 14.2.01 prevedono
un finanziamento della sanità al 70%) possano accogliere anche soggetti non
in situazione di gravità che potrebbero beneficiare di altri interventi (percorsi
lavorativo, altri percorsi di integrazione sociale, ecc…) o peggio a situazione
di handicap motorio che sicuramente non necessitano di interventi educativi-riabilitativi.
- Art. 5, Strutture per anziani. Al comma 5 e comma 6 valgono le stesse
osservazioni formulate per le residenza protette per persone con handicap. Peraltro
in tutte due i servizi non si fa riferimento ad una situazione di stabilizzazione
che ricordiamo vale anche per le RSA.
- Art. 8, Requisiti per l'autorizzazione. Ribadiamo che avremmo preferito
anche in riferimento alla definizione dei requisiti funzionali, strutturali
ed organizzativi delle diverse strutture la contestuale emanazione del regolamento.
Prendiamo atto dalla formulazione dello stesso articolo che le strutture potranno
essere autorizzate solo dopo l'emanazione del Regolamento.
Considerazioni generali
- tutte le strutture della legge in oggetto sono soggette ad autorizzazione.
Scompaiono quelle per le quali era sufficiente il requisito della comunicazione
dell'avvio dell'attività. Ci si augura che permangano le caratteristiche indicate
all'art. 3 del DM 308/2001 (max 6 utenti) che permettono il requisito della
civile abitazione.
- scompare anche il riferimento e l'attuazione delle indicazioni contenute al
comma 2, dell'art. 2 del DM 308 "Per le strutture che erogano prestazioni
socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione
di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità
a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo"
che era stata così tradotta "Per le strutture (…) che erogano prestazioni
socio-sanitarie a norma dell'articolo 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni l'autorizzazione è rilasciata in conformità a
quanto previsto dalla l.r. 16 marzo 2000, n. 20". Pare del tutto evidente
che le correzioni portate alla definizione delle strutture protette e l'aver
tolto questi riferimenti sembra funzionale al disegno di assegnare alle strutture
protette, del tutto assimilabili, alle RSA la funzione di gestione di tutti
i soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio. Ci sembra utile in
proposito riportare quanto abbiamo affermato nelle osservazioni al documento
Prospettive del welfare marchigiano "Non si discute la necessità di
sanare una situazione di evidente ingiustizia oltre che di illegittimità riguardo
ai tanti (2500-3000) adulti e anziani non autosufficienti ricoverati in strutture
assistenziali non autorizzate per l'accoglienza di persone non autosufficienti,
e dunque avviare un percorso che riconosca l'impegno del servizio sanitario
in tutte queste situazioni; ma ciò non può legittimare un trasferimento, com'è
nei fatti, di tutti coloro che, non curabili a domicilio, devono ricorrere ad
una struttura residenziale. Questo è il disegno evidentissimo quando si afferma
che la RSA è una struttura che deve effettuare solo ricoveri a termine. Ma soprattutto
non si può continuare a sottostimare un bisogno di strutture che per i soli
anziani non autosufficienti deve essere almeno doppio di quello stimato (1600
posti) che si assesta sullo 0,5% sulla popolazione ultrasessantacinquenne".Ribadiamo
pertanto la richiesta che questa legge non preveda l'autorizzazione di quelle
strutture che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza
delle Ausl.
- per parte nostra, a scanso di equivoci, anche durante la partecipazione al
gruppo di lavoro per la definizione degli standard dei servizi rivolti alle
persone con handicap, abbiamo sempre sostenuto che queste debbano rifuggire
il più possibile da ogni prospettiva di medicalizzazione e per questo motivo
abbiamo espresso contrarietà ad es. che in queste strutture fosse presente la
figura dell'infermiere per 24 h o del medico per un numero di ore definito e
che queste alle quali si ricorre nella stragrande maggioranza dei casi quando
il supporto familiare viene meno devono avere le caratteristiche della dimensione
familiare e "rassomigliare" il più possibile alla casa. Ma situazione del tutto
diversa è quella di gravi malattie in particolare di anziani che determinano
non autosufficienza che richiedono rilevanti interventi terapeutici continuativi.
Non a caso nella recente classificazione delle disabilità dell'OMS (Icidh 2-
ICF) si specifica che malattia e disabilità sono costrutti distinti che possono
essere considerati indipendentemente (..).
|