(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030
Moie di Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, grusol@grusol.it
- Presidente e componenti V Commissione Consiliare
e p.c.
- Assessore servizi sociali Regione Marche
- Assessore sanità Regione Marche
10 febbraio 2002
Si allegano le osservazioni alla PDL "Disciplina in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
Distinti saluti
Gruppo Solidarietà
Osservazioni alla Pdl "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
In premessa si vogliono evidenziare alcuni aspetti.
1) Autorizzazione e accreditamento. Il titolo della legge fa riferimento
a questi due istituti. I richiami normativi nazionali e quanto stabilito dall'art.
1, "La presente legge (..) disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio delle strutture a ciclo diurno e residenziali", fanno
riferimento esclusivamente all'autorizzazione. All'art. 15 si stabilisce che
"Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti
funzionali, strutturali, ed organizzativi per le diverse tipologie di strutture
(…) per l'autorizzazione e per la comunicazione di avvio attività , nonché
le ulteriori norme necessarie per l'attuazione della legge medesima" dunque
nessun cenno viene fatto all'accreditamento. All'art. 14 invece si stabilisce
che "Con il regolamento di cui all'art. 15 sono determinati i requisiti e
le modalità per ottenere l'accreditamento delle strutture di cui alla presente
legge, nonché i criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti
a corrispondere ai soggetti accreditati". Si fa presente che la l.r. 20/2000
dedica almeno 5 articoli alla definizione dell'accreditamento. In questa invece,
si demanda ad un Regolamento la definizione di ogni aspetto riguardante un istituto
tanto delicato quale quello dell'accreditamento.
2) Strutture socio-sanitarie. Alcune delle strutture (art. 2), rivolte
a disabili, anziani, persone affette da AIDS; persone con problematiche psico
sociali, secondo quanto indicato dall'art. 7, verranno autorizzate "in conformità
a quanto previsto dalla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20", dal settore sanitario.
Dalla PDL non è chiaro quali saranno queste strutture. Se queste vengono autorizzate
dalla sanità, evidentemente le prestazioni erogate fanno riferimento ad interventi
di cura e riabilitazione e dunque pare più logico che le stesse vengano normate
dal settore sanitario. A maggior ragione il riferimento a "strutture ad elevata
integrazione sanitaria", richiama le disposizione del D. lgs 229/99 quali strutture
a completo carico del Fondo sanitario che dunque non appartengono la settore
sociale.
3) Le strutture protette. La definizione di queste strutture è del tutto
assimilabile a quella dei NAR e delle RSA per anziani e disabili; queste sono
normate dal settore sanitario e a tutt'oggi non sono stati sciolti nodi essenziali
(vedi standard assistenziali) per il loro funzionamento. A conferma di ciò si
vuole segnalare la particolare situazione di molte strutture sanitarie a valenza
extraospedaliera che continuano ad essere autorizzate (tra queste anche NAR
e RSA) senza definizione di aspetti fondamentali come quelli riferiti agli standard
assistenziali.* Solo attraverso i contenuti del Regolamento si può verificare
se sussistono differenze tra le residenze protette di questa proposta di legge
e i NAR e le RSA anziani e disabili. Il rischio evidente è quello di introdurre
nuove sigle che ospitano una identica utenza nella indeterminatezza degli standard
assistenziali. Forti perplessità si hanno quindi circa l'emanazione del regolamento
entro 90 giorni.
4) Il Regolamento. L'assenza del Regolamento nel quale per ogni servizio
vengono identificati i requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi delle
diverse strutture, impedisce di individuare alcuni elementi fondanti delle strutture;
tra questi: gli standard di personale e la capacità recettiva. Se come dalla
formulazione dell'art. 15, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo l'emanazione
del Regolamento a maggior ragione pare opportuna la contestuale emanazione dello
stesso. Se invece può esserci autorizzazione anche in assenza dell'approvazione
del Regolamento (ad esempio a causa del ritardo della emanazione), attraverso
il solo rispetto dei requisiti contenuti nella legge; ci si troverebbe di fronte,
allora, ad una situazione di assoluto caos, non differente dalla situazione
attuale.
Si chiede pertanto:
di allegare il Regolamento che consenta di definire con chiarezza ogni singola
struttura; si ritiene infatti impossibile in assenza della identificazione
dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi la definizione di qualsivoglia
struttura; a conferma di ciò le bozze finora circolate in riferimento alle residenze
protette sono del tutto assimilabili alle RSA e, per quanto riguarda gli anziani,
sovrapponibili ai NAR. Del resto se già appare, difficilmente spiegabile una
distinzione NAR/RSA anziani se non per fini riconducibili ad una riduzione dei
costi; la distinzione tra le Residenze protette di questo atto ed i NAR del
PSR (pur ancora non normati) è assolutamente impossibile;
di non introdurre tra le strutture da autorizzare con la presente legge, quelle
che, definite "socio sanitarie", erogano prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale (D. lgs 229/99 e DPCM 14.2.01) di competenza delle AUSL e si caratterizzano,
di conseguenza, per interventi di cura e riabilitazione che dovranno essere
normate dal settore sanitario (legge 20/2000 e successivi atti);
in riferimento all'art. 8, si ritiene che anche, in particolare, nei servizi
semiresidenziali per soggetti in situazione di handicap (non a caso definiti
Centri socio educativi) si debba prevedere un piano educativo individualizzato
e non solo di assistenza.
* La situazione delle strutture sanitarie previste dal piano sanitario,
attualmente operanti, e del tutto sovrapponibili alle residenze protette della
PDL.
RSA anziani. Sono normate dalla Del. 3240/92, dalla L. R. 36/1995
e dal "Manuale di autorizzazione" (Del 2200/2000); le prime due norme stabiliscono
standard assistenziali tra di loro molto diversi; la legge 36 definisce anche
standard strutturali ed organizzativi peraltro in forte contrasto con le norme
inserite nel manuale di autorizzazione. Continuano ad essere autorizzate.
NAR. (Nuclei di assistenza residenziale). Introdotti dal PSR; non sono
stati, ad oggi, definiti: gli standard assistenziali, i "costi sanitari", la
previsione dei p.l. da realizzare. Continuano ad essere autorizzate.
RSA disabili. Lo standard assistenziale è stato normato dalla del. 1437/99
(rapporto operatore/ospite 0,6/1, all'interno di una Del. Riguardante il rapporto
"convenzionale" tra Regione e Centri "ex art. 26") e dal Manuale di autorizzazione
(140 minuti di assistenza giornaliera), senza specificare con quale tipo di
personale. Continuano ad essere autorizzate.
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