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  • Presidente e componenti V Commissione Consiliare
    e p.c.
  • Assessore servizi sociali Regione Marche
  • Assessore sanità Regione Marche

10 febbraio 2002

Si allegano le osservazioni alla PDL "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
Distinti saluti
Gruppo Solidarietà

Osservazioni alla Pdl "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".


In premessa si vogliono evidenziare alcuni aspetti.

1) Autorizzazione e accreditamento. Il titolo della legge fa riferimento a questi due istituti. I richiami normativi nazionali e quanto stabilito dall'art. 1, "La presente legge (..) disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture a ciclo diurno e residenziali", fanno riferimento esclusivamente all'autorizzazione. All'art. 15 si stabilisce che "Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti funzionali, strutturali, ed organizzativi per le diverse tipologie di strutture (…) per l'autorizzazione e per la comunicazione di avvio attività , nonché le ulteriori norme necessarie per l'attuazione della legge medesima" dunque nessun cenno viene fatto all'accreditamento. All'art. 14 invece si stabilisce che "Con il regolamento di cui all'art. 15 sono determinati i requisiti e le modalità per ottenere l'accreditamento delle strutture di cui alla presente legge, nonché i criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati". Si fa presente che la l.r. 20/2000 dedica almeno 5 articoli alla definizione dell'accreditamento. In questa invece, si demanda ad un Regolamento la definizione di ogni aspetto riguardante un istituto tanto delicato quale quello dell'accreditamento.

2) Strutture socio-sanitarie. Alcune delle strutture (art. 2), rivolte a disabili, anziani, persone affette da AIDS; persone con problematiche psico sociali, secondo quanto indicato dall'art. 7, verranno autorizzate "in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20", dal settore sanitario. Dalla PDL non è chiaro quali saranno queste strutture. Se queste vengono autorizzate dalla sanità, evidentemente le prestazioni erogate fanno riferimento ad interventi di cura e riabilitazione e dunque pare più logico che le stesse vengano normate dal settore sanitario. A maggior ragione il riferimento a "strutture ad elevata integrazione sanitaria", richiama le disposizione del D. lgs 229/99 quali strutture a completo carico del Fondo sanitario che dunque non appartengono la settore sociale.

3) Le strutture protette. La definizione di queste strutture è del tutto assimilabile a quella dei NAR e delle RSA per anziani e disabili; queste sono normate dal settore sanitario e a tutt'oggi non sono stati sciolti nodi essenziali (vedi standard assistenziali) per il loro funzionamento. A conferma di ciò si vuole segnalare la particolare situazione di molte strutture sanitarie a valenza extraospedaliera che continuano ad essere autorizzate (tra queste anche NAR e RSA) senza definizione di aspetti fondamentali come quelli riferiti agli standard assistenziali.* Solo attraverso i contenuti del Regolamento si può verificare se sussistono differenze tra le residenze protette di questa proposta di legge e i NAR e le RSA anziani e disabili. Il rischio evidente è quello di introdurre nuove sigle che ospitano una identica utenza nella indeterminatezza degli standard assistenziali. Forti perplessità si hanno quindi circa l'emanazione del regolamento entro 90 giorni.

4) Il Regolamento. L'assenza del Regolamento nel quale per ogni servizio vengono identificati i requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi delle diverse strutture, impedisce di individuare alcuni elementi fondanti delle strutture; tra questi: gli standard di personale e la capacità recettiva. Se come dalla formulazione dell'art. 15, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo l'emanazione del Regolamento a maggior ragione pare opportuna la contestuale emanazione dello stesso. Se invece può esserci autorizzazione anche in assenza dell'approvazione del Regolamento (ad esempio a causa del ritardo della emanazione), attraverso il solo rispetto dei requisiti contenuti nella legge; ci si troverebbe di fronte, allora, ad una situazione di assoluto caos, non differente dalla situazione attuale.

Si chiede pertanto:
di allegare il Regolamento che consenta di definire con chiarezza ogni singola struttura; si ritiene infatti impossibile in assenza della identificazione dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi la definizione di qualsivoglia struttura; a conferma di ciò le bozze finora circolate in riferimento alle residenze protette sono del tutto assimilabili alle RSA e, per quanto riguarda gli anziani, sovrapponibili ai NAR. Del resto se già appare, difficilmente spiegabile una distinzione NAR/RSA anziani se non per fini riconducibili ad una riduzione dei costi; la distinzione tra le Residenze protette di questo atto ed i NAR del PSR (pur ancora non normati) è assolutamente impossibile;
di non introdurre tra le strutture da autorizzare con la presente legge, quelle che, definite "socio sanitarie", erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (D. lgs 229/99 e DPCM 14.2.01) di competenza delle AUSL e si caratterizzano, di conseguenza, per interventi di cura e riabilitazione che dovranno essere normate dal settore sanitario (legge 20/2000 e successivi atti);
in riferimento all'art. 8, si ritiene che anche, in particolare, nei servizi semiresidenziali per soggetti in situazione di handicap (non a caso definiti Centri socio educativi) si debba prevedere un piano educativo individualizzato e non solo di assistenza.




* La situazione delle strutture sanitarie previste dal piano sanitario, attualmente operanti, e del tutto sovrapponibili alle residenze protette della PDL.
RSA anziani. Sono normate dalla Del. 3240/92, dalla L. R. 36/1995 e dal "Manuale di autorizzazione" (Del 2200/2000); le prime due norme stabiliscono standard assistenziali tra di loro molto diversi; la legge 36 definisce anche standard strutturali ed organizzativi peraltro in forte contrasto con le norme inserite nel manuale di autorizzazione. Continuano ad essere autorizzate.
NAR. (Nuclei di assistenza residenziale). Introdotti dal PSR; non sono stati, ad oggi, definiti: gli standard assistenziali, i "costi sanitari", la previsione dei p.l. da realizzare. Continuano ad essere autorizzate.
RSA disabili. Lo standard assistenziale è stato normato dalla del. 1437/99 (rapporto operatore/ospite 0,6/1, all'interno di una Del. Riguardante il rapporto "convenzionale" tra Regione e Centri "ex art. 26") e dal Manuale di autorizzazione (140 minuti di assistenza giornaliera), senza specificare con quale tipo di personale. Continuano ad essere autorizzate.