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- Gent.mo Marcello Secchiaroli, Assessore servizi sociali, Regione Marche

Lì 4.12.2001


Oggetto: Art. 39, comma 1 ter, legge 104/92 modificata con l. 162/98. Assistenza domiciliare indiretta.


Le scriventi associazioni, a partire dalla valutazione della sperimentazione regionale di questi anni, riferita alla cosiddetta "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità", viste anche le proiezioni riferite all'anno 2001 che prevedono oltre 600 beneficiari ritengono necessario andare ad una modifica dell'impianto dell'intervento, tenendo conto del riferimento normativo dello stesso (art. 39, comma 1 ter, legge 104/92 modificata con l. 162/98).

In particolare si ritiene che tale finanziamento - per le finalità previste dall'art. 39, comma 1 ter, legge 104/92 modificata con l. 162/98 - debba rientrare all'interno della programmazione locale degli enti locali e poi degli ambiti territoriali e non caratterizzarsi come un assegno regionale destinato a soggetti in particolare situazione di gravità. In questo senso si ritiene, inoltre, che a fronte di un finanziamento regionale definito, la strada intrapresa di ricercare criteri sempre più selettivi di esclusione al fine di ridurre il numero di beneficiari non porti a grandi risultati come conferma la situazione del 2001, dopo l'affidamento dell'accertamento alle Commissioni l. 104/92.

D'altra parte non si riesce a comprendere perché per questo intervento la regione intenda continuare a perseguire la strada di un rapporto diretto con l'utente, scavalcando completamente la programmazione dell'ente locale. Riteniamo che la regione debba avere chiarezza negli obiettivi dell'intervento e dunque negli indirizzi per affidarne poi ai Comuni singoli e associati ed ai nascenti Ambiti territoriali la realizzazione.

In questo senso, a nostro avviso, proprio a partire dalle indicazioni contenute nelle modifiche apportate dalla legge 162/98 alla legge 104/92 l'intervento dovrebbe perseguire l'obiettivo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale (..) le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, (..).

Proponiamo pertanto che il Fondo venga destinato a finanziare interventi e progetti così come indicati all'art. 39, comma 1 ter, legge 104/92 modificata con l. 162/98; Progetti - su indicazione regionale - da realizzare all'interno della programmazione degli ambiti territoriali che dovrebbero avere come obiettivo la realizzazione di interventi di aiuto personale e di sostegno e sviluppo della vita indipendente gestiti in forma indiretta.

Le scriventi associazioni, ritengono che perseguire sulla strada intrapresa sia oggettivamente in contraddizione con l'obiettivo che si vuole raggiungere: sostegno e tutela alle persone in situazione di maggiore gravità. Si tratterebbe infatti di un intervento finanziario - di importo peraltro progressivamente ridotto - che si configura come sostegno economico alle famiglie.

Augurandoci pertanto in una modifica che tenga conto di quanto sopra espresso, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Per UILDM sez. Ancona
Roberto Frullini
Per Gruppo Solidarietà e Ass. Il Mosaico
Fabio Ragaini