(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Il Mosaico - Anffas
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- Dirigente Servizi Sociali
Comune di Jesi
23 settembre 2000
Si allegano le osservazioni ai Regolamenti dei servizi, che ci auguriamo
vengano recepite ed accolte.
Alcuni di questi punti, sono per noi molto importanti e possono essere considerati
"irrinunciabili".
Si richiede, quindi, di poter ricevere la versione definitiva degli stessi prima
della approvazione.
Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.
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Osservazioni ai Regolamenti riguardanti: Centro socio educativo e Assistenza
domiciliare individualizzata.
Premessa
Le nostre associazioni hanno attivamente partecipato alla stesura dei Regolamenti
dei servizi. In quella sede avevamo sostenuto in accordo, ci pare, con il gruppo
di lavoro (Barchiesi, Fratesi, Sargenti) la necessità di provvedere ad una modifica
dell'A.P. (allora con una scadenza lontana: 31.12.2000) e in particolare del
Regolamento generale (Allegato 2). La regolamentazione dei singoli servizi (di
esclusiva competenza comunale), aveva necessità, infatti, di essere coerente
con la regolamentazione generale degli interventi, nei quali un ruolo importante
giocava e gioca l'AUSL tramite le UMEE/A. In più il Regolamento generale doveva
definire altri aspetti trasversali ad ogni tipo di servizio (ad es: ammissione,
dimissione, contenzioso, ecc..). In questo senso auspicavamo una contemporanea
approvazione dei Regolamenti dei servizi e dell'A.P. attraverso le necessarie
modifiche.
Ritenevamo e riteniamo infatti che in assenza di un chiaro, definito ed effettivo
assetto programmatorio, la regolamentazione dei singoli servizi avrebbe sofferto
comunque di una mancanza di cornice generale (vedi ns nota dell'11.1.1999).
In questo quadro vista la situazione di indefinizione riguardo a quanto sopra
esposto rimangono notevoli difficoltà a definire aspetti che rimandano e rimandavano
ad altri Atti.
Rimangono inoltre aperti altri aspetti cui faceva riferimento la norma transitoria
che doveva valere per l'anno 1999, in particolare relativamente agli interventi
(CEM e Terrecotte) non riconducibili in senso stretto ai due servizi regolamentati.
Regolamento Centro socio educativo
Art. 1, togliere "ultraquindicenni"; con l'innalzamento dell'obbligo scolastico
il temine è spostato a 16 anni (di fatto a 18 anni).
Art. 7, considerato che il CSE ospita utenti in situazione di gravità
la previsione di 5 settimane annue di sospensione non può accettarsi (si fa
presente che le ultime stesure del R. prevedevano, 50 settimane). D'altra parte
già con l'AEI si prevede per situazioni di particolare gravità il servizio senza
interruzioni. Si ribadisce pertanto la richiesta di prevedere "almeno 50
settimane" di apertura. Rimane inoltre comunque aperto il problema dell'eventuale
periodo di chiusura e delle persone che a causa della gravità della loro condizione
hanno necessità comunque di sostegno permanente. Ribadiamo quindi le nostre
proposte di modifica formulate sempre nella nota dell'11.1.'99. Dopo giornaliere
aggiungere: Il periodo di sospensione viene comunicato almeno 3 mesi prima.
Le famiglie che intendono usufruire del supporto dei servizi domiciliari nel
periodo di chiusura, almeno un mese prima possono fare richiesta del servizio
di AEI al Coordinatore Tecnico del Comune. La dotazione oraria settimanale massima
sarà di 15 ore. La situazione delle due ultime estati (apertuta part-time
Jesi, chiusura altri Centri), che in realtà doveva valere transitoriamente solo
per l'estate 1999 deve essere, a nostro avviso, superata (ma non certo con la
chiusura di un mese di tutti Centri).
Art. 10, soffre della mancanza degli articoli generali riguardanti il
contenzioso (che valgono per tutti i servizi). E' necessario definire
nel caso di disaccordo la modalità per gestirlo (vedi art. 8 della proposta
di modifica, dagli elaborati dei Comuni).
Art. 16, Dalle ultime stesure è stato tolto il secondo periodo che si
chiede di reinserire: "Le associazioni di volontariato che partecipano alle
attività del Centro e le associazioni delle famiglie degli utenti possono accedere
alla struttura liberamente". Come già spiegato in fase di elaborazione,
si ritiene importante la possibilità anche di vigilanza in servizi in cui gli
utenti hanno scarsa capacità di tutelarsi e dunque la norma introduce ulteriori
forme di tutela nei confronti di persone in particolare situazione di debolezza.
Ricordiamo al proposito quanto accaduto nella primavera del 1999 (cfr. nostra
nota del 3.5.1999) che ha portato al licenziamento di un operatore. Un tema,
quello del controllo, che riteniamo debba essere ripreso, sia riguardo i servizi
domiciliari che diurni. Ripetiamo che l'estrema fragilità degli utenti di questi
servizi, deve introdurre la definizione di forme di controllo dei servizi nella
prospettiva della tutela di chi non è in grado di farlo da solo.
Aggiungere un nuovo articolo in cui si specifica che il servizio di trasporto
ai Centri è garantito.
Regolamento Assistenza domiciliare individualizzata
Art. 4, si propone di togliere la parte relativa agli ultratrentacinquenni
in quanto fa riferimento solo ad una discutibilissima indicazione regionale
riguardante i criteri di finanziamento della legge 18/96. Se il bisogno è lo
stesso non può esserci differenza nel servizio tra 35 anni meno un giorno e
35 ed un giorno.
Art. 5, dopo "elevato" aggiungere: "ed il servizio garantito senza
interruzioni". Dalla formulazione non è chiaro che un aspetto è il monte
ore massimo un altro la durata del servizio.
Nella nostra nota del 11.1.99 avevamo proposto un nuovo articolo da inserire
nel Regolamento generale in quanto riguardante entrambi i servizi (CD e AEI)
"Continuità educativa nel caso di malattia" così formulato "Nel caso
di sopraggiunta e certificata malattia che temporaneamente impedisca di poter
fruire del servizio CD e AEI se questa ultima venga svolta al di fuori del domicilio
dell'utente, lo stesso o la famiglia può richiedere l'attivazione del servizio
educativo domiciliare direttamente al Coordinatore tecnico del comune capofila;
entro 48 ore dalla richiesta accertata la compatibilità del servizio il Coordinatore
tecnico dispone l'attivazione dello stesso per le stesse ore dell'AEI se l'utente
usufruiva del servizio domiciliare, per una dotazione oraria di almeno 15 ore
settimanali se l'utente usufruiva del CD a tempo pieno".
Rimangono inoltre aperti altri problemi che devono essere risolti prima
dell'approvazione dei Regolamenti al fine di sanare le attuali situazioni di
ambiguità:
La, tuttora, mancata distinzione tra interventi e servizi che cercava di essere
sanata nella norma transitoria (stesure novembre 1998 - aprile 1999). Deve pertanto
essere chiarito che cosa sono gli interventi non rientranti nelle definizioni
di servizio in modo che sia definita la titolarità degli stessi: le attività
del CEM (compreso quello di imminente apertura a Moie), il Laboratorio di Terrecotte
(che dovrebbe diventare CSE). Essi come già indicato dalla norma transitoria
debbono far parte o del Servizio CSE o AEI.
La questione tariffaria. In particolare da subito dal punto di vista amministrativo
non possono sommarsi ore al CSE + ore AEI, solo perché il CSE non offre le opportunità
che un CSE dovrebbe offrire.
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