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- Dirigente Servizi Sociali
Comune di Jesi


23 settembre 2000


Si allegano le osservazioni ai Regolamenti dei servizi, che ci auguriamo vengano recepite ed accolte.
Alcuni di questi punti, sono per noi molto importanti e possono essere considerati "irrinunciabili".
Si richiede, quindi, di poter ricevere la versione definitiva degli stessi prima della approvazione.
Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

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Osservazioni ai Regolamenti riguardanti: Centro socio educativo e Assistenza domiciliare individualizzata.


Premessa
Le nostre associazioni hanno attivamente partecipato alla stesura dei Regolamenti dei servizi. In quella sede avevamo sostenuto in accordo, ci pare, con il gruppo di lavoro (Barchiesi, Fratesi, Sargenti) la necessità di provvedere ad una modifica dell'A.P. (allora con una scadenza lontana: 31.12.2000) e in particolare del Regolamento generale (Allegato 2). La regolamentazione dei singoli servizi (di esclusiva competenza comunale), aveva necessità, infatti, di essere coerente con la regolamentazione generale degli interventi, nei quali un ruolo importante giocava e gioca l'AUSL tramite le UMEE/A. In più il Regolamento generale doveva definire altri aspetti trasversali ad ogni tipo di servizio (ad es: ammissione, dimissione, contenzioso, ecc..). In questo senso auspicavamo una contemporanea approvazione dei Regolamenti dei servizi e dell'A.P. attraverso le necessarie modifiche.
Ritenevamo e riteniamo infatti che in assenza di un chiaro, definito ed effettivo assetto programmatorio, la regolamentazione dei singoli servizi avrebbe sofferto comunque di una mancanza di cornice generale (vedi ns nota dell'11.1.1999).
In questo quadro vista la situazione di indefinizione riguardo a quanto sopra esposto rimangono notevoli difficoltà a definire aspetti che rimandano e rimandavano ad altri Atti.
Rimangono inoltre aperti altri aspetti cui faceva riferimento la norma transitoria che doveva valere per l'anno 1999, in particolare relativamente agli interventi (CEM e Terrecotte) non riconducibili in senso stretto ai due servizi regolamentati.


Regolamento Centro socio educativo

Art. 1
, togliere "ultraquindicenni"; con l'innalzamento dell'obbligo scolastico il temine è spostato a 16 anni (di fatto a 18 anni).
Art. 7, considerato che il CSE ospita utenti in situazione di gravità la previsione di 5 settimane annue di sospensione non può accettarsi (si fa presente che le ultime stesure del R. prevedevano, 50 settimane). D'altra parte già con l'AEI si prevede per situazioni di particolare gravità il servizio senza interruzioni. Si ribadisce pertanto la richiesta di prevedere "almeno 50 settimane" di apertura. Rimane inoltre comunque aperto il problema dell'eventuale periodo di chiusura e delle persone che a causa della gravità della loro condizione hanno necessità comunque di sostegno permanente. Ribadiamo quindi le nostre proposte di modifica formulate sempre nella nota dell'11.1.'99. Dopo giornaliere aggiungere: Il periodo di sospensione viene comunicato almeno 3 mesi prima. Le famiglie che intendono usufruire del supporto dei servizi domiciliari nel periodo di chiusura, almeno un mese prima possono fare richiesta del servizio di AEI al Coordinatore Tecnico del Comune. La dotazione oraria settimanale massima sarà di 15 ore. La situazione delle due ultime estati (apertuta part-time Jesi, chiusura altri Centri), che in realtà doveva valere transitoriamente solo per l'estate 1999 deve essere, a nostro avviso, superata (ma non certo con la chiusura di un mese di tutti Centri).
Art. 10, soffre della mancanza degli articoli generali riguardanti il contenzioso (che valgono per tutti i servizi). E' necessario definire nel caso di disaccordo la modalità per gestirlo (vedi art. 8 della proposta di modifica, dagli elaborati dei Comuni).
Art. 16, Dalle ultime stesure è stato tolto il secondo periodo che si chiede di reinserire: "Le associazioni di volontariato che partecipano alle attività del Centro e le associazioni delle famiglie degli utenti possono accedere alla struttura liberamente". Come già spiegato in fase di elaborazione, si ritiene importante la possibilità anche di vigilanza in servizi in cui gli utenti hanno scarsa capacità di tutelarsi e dunque la norma introduce ulteriori forme di tutela nei confronti di persone in particolare situazione di debolezza. Ricordiamo al proposito quanto accaduto nella primavera del 1999 (cfr. nostra nota del 3.5.1999) che ha portato al licenziamento di un operatore. Un tema, quello del controllo, che riteniamo debba essere ripreso, sia riguardo i servizi domiciliari che diurni. Ripetiamo che l'estrema fragilità degli utenti di questi servizi, deve introdurre la definizione di forme di controllo dei servizi nella prospettiva della tutela di chi non è in grado di farlo da solo.
Aggiungere un nuovo articolo in cui si specifica che il servizio di trasporto ai Centri è garantito.


Regolamento Assistenza domiciliare individualizzata

Art. 4, si propone di togliere la parte relativa agli ultratrentacinquenni in quanto fa riferimento solo ad una discutibilissima indicazione regionale riguardante i criteri di finanziamento della legge 18/96. Se il bisogno è lo stesso non può esserci differenza nel servizio tra 35 anni meno un giorno e 35 ed un giorno.
Art. 5, dopo "elevato" aggiungere: "ed il servizio garantito senza interruzioni". Dalla formulazione non è chiaro che un aspetto è il monte ore massimo un altro la durata del servizio.


Nella nostra nota del 11.1.99 avevamo proposto un nuovo articolo da inserire nel Regolamento generale in quanto riguardante entrambi i servizi (CD e AEI) "Continuità educativa nel caso di malattia" così formulato "Nel caso di sopraggiunta e certificata malattia che temporaneamente impedisca di poter fruire del servizio CD e AEI se questa ultima venga svolta al di fuori del domicilio dell'utente, lo stesso o la famiglia può richiedere l'attivazione del servizio educativo domiciliare direttamente al Coordinatore tecnico del comune capofila; entro 48 ore dalla richiesta accertata la compatibilità del servizio il Coordinatore tecnico dispone l'attivazione dello stesso per le stesse ore dell'AEI se l'utente usufruiva del servizio domiciliare, per una dotazione oraria di almeno 15 ore settimanali se l'utente usufruiva del CD a tempo pieno".

Rimangono inoltre aperti altri problemi che devono essere risolti prima dell'approvazione dei Regolamenti al fine di sanare le attuali situazioni di ambiguità:
La, tuttora, mancata distinzione tra interventi e servizi che cercava di essere sanata nella norma transitoria (stesure novembre 1998 - aprile 1999). Deve pertanto essere chiarito che cosa sono gli interventi non rientranti nelle definizioni di servizio in modo che sia definita la titolarità degli stessi: le attività del CEM (compreso quello di imminente apertura a Moie), il Laboratorio di Terrecotte (che dovrebbe diventare CSE). Essi come già indicato dalla norma transitoria debbono far parte o del Servizio CSE o AEI.
La questione tariffaria. In particolare da subito dal punto di vista amministrativo non possono sommarsi ore al CSE + ore AEI, solo perché il CSE non offre le opportunità che un CSE dovrebbe offrire.